CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa il 24 settembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Parma il 18 maggio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa e sulla ricognizione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudice di merito: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del successivo riconoscimento fotografico, corroborati - peraltro - da molteplici elementi, "quali il rinvenimento della borsa della persona offesa da parte dei CC di Collecchio, l'utilizzo della carta bancomat per mano dei rapinatori all'interno di un supermercato sito in un comune adiacente a quello in cui la parte offesa era stata precedentemente aggredita, la rottura del vetro del finestrino dell'auto di proprietà della vittima, nonché l'installazione sul telefono cellulare sottratto alla persona offesa di una scheda SIM intestata alla madre dell'imputato"; rilevato, quindi, che la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della persona offesa deve ritenersi manifestamente infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, seguito dai giudici di merito, è conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 4:3278 del 24/09/2015, Rv. 265104). ritenuto che anche la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è priva di specificità: si veda pag. 5 della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento delle menzionate circostanze, attese la premeditazione della rapina, l'intensità del dolo e l'aggressività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]