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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13346/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con decreto in data 17/6/2022, depositato il 18/7/2021, ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE di CATANZARO in data 13/12/2021, con il quale è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il pagamento di euro 1.000.00 a titolo di cauzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4 L. 159/2011.

2. In data 7 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce che il giudizio di pericolosità formulato nei confronti del ricorrente, fondato esclusivamente dagli esiti investigativi dell'indagine c.d.

"Hortus", sarebbe errato e che la motivazione sul punto, così come in riferimento all'attualità, sarebbe apparente.

La valutazione in termini di attualità, infatti, diversamente non terrebbe in adeguato conto la circostanza che il ricorrente è detenuto sin dall'anno 2019, circostanza questa dalla quale deriverebbe, considerato il naturale allontanamento dal sodalizio di riferimento e la partecipazione al programma rieducativo, l'obbligo di una maggiore e più puntuale motivazione.

1.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, ai sensi degli artt. 10 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).

1.2. La doglianza afferente il giudizio di pericolosità pure formulata nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferisce alla logicità e alla completezza della motivazione, non è consentita.

La Corte territoriale, infatti, con i puntuali riferimenti contenuti da pagina 10 e seguenti del provvedimento impugnato, ha diffusamente evidenziato gli elementi posti a fondamento della conclusione in merito all'esistenza della pericolosità sociale del prevenuto così che la motivazione sul punto non risulta apparente.

1.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla rilevata carenza di motivazione in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità che secondo il ricorrente sarebbe esclusa dallo stato di detenzione in atto.

Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato e illustrato anche dal Procurare generale nelle conclusioni depositate, infatti, la misura di prevenzione personale può essere applicata anche qualora il prevenuto sia detenuto e il requisito dell'attualità, considerato che la fase della deliberazione e quella dell'esecuzione sono in tal caso distinte, può essere nuovamente verificato allorché la misura stessa deve essere applicata in concreto (pacificamente sul punto cfr. Sez.

U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminello, Rv. 194062 - 01 e, anche con riferimento alla compatibilità con le successive modifiche normative, cfr. Sez. 1, n. 30101 del 25/03/2015, Cambareri, Rv. 264616 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza con m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con decreto in data 17/6/2022, depositato il 18/7/2021, ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE di CATANZARO in data 13/12/2021, con il quale è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il pagamento di euro 1.000.00 a titolo di cauzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4 L. 159/2011. 2. In data 7 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce che il giudizio di pericolosità formulato nei confronti del ricorrente, fondato esclusivamente dagli esiti investigativi dell'indagine c.d. "Hortus", sarebbe errato e che la motivazione sul punto, così come in riferimento all'attualità, sarebbe apparente. La valutazione in termini di attualità, infatti, diversamente non terrebbe in adeguato conto la circostanza che il ricorrente è detenuto sin dall'anno 2019, circostanza questa dalla quale deriverebbe, considerato il naturale allontanamento dal sodalizio di riferimento e la partecipazione al programma rieducativo, l'obbligo di una maggiore e più puntuale motivazione. 1.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, ai sensi degli artt. 10 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). 1.2. La doglianza afferente il giudizio di pericolosità pure formulata nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferisce alla logicità e alla completezza della motivazione, non è consentita. La Corte territoriale, infatti, con i puntuali riferimenti contenuti da pagina 10 e seguenti del provvedimento impugnato, ha diffusamente evidenziato gli elementi posti a fondamento della conclusione in merito all'esistenza della pericolosità sociale del prevenuto così che la motivazione sul punto non risulta apparente. 1.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla rilevata carenza di motivazione in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità che secondo il ricorrente sarebbe esclusa dallo stato di detenzione in atto. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato e illustrato anche dal Procurare generale nelle conclusioni depositate, infatti, la misura di prevenzione personale può essere applicata anche qualora il prevenuto sia detenuto e il requisito dell'attualità, considerato che la fase della deliberazione e quella dell'esecuzione sono in tal caso distinte, può essere nuovamente verificato allorché la misura stessa deve essere applicata in concreto (pacificamente sul punto cfr. Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminello, Rv. 194062 - 01 e, anche con riferimento alla compatibilità con le successive modifiche normative, cfr. Sez. 1, n. 30101 del 25/03/2015, Cambareri, Rv. 264616 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con m
Decreto Cassazione n. 13346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris