Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:405
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑522/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Libera circolazione dei lavoratori — Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Artt. 28, 31, 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Direttiva 2002/83/CE — Normativa tributaria che prevede un trattamento meno favorevole dei contributi ai regimi pensionistici professionali versati
alle imprese di assicurazione stabilite all’estero — Imposizione in [OSCURATO:PERSONA] dei capitali e dei valori di riscatto versati ai beneficiari che hanno trasferito la residenza all’estero
— Convenzione tributaria contro le doppie imposizioni — Rappresentante responsabile»
Massime della sentenza
1.
Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto
comunitario
2.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Cittadinanza dell’Unione
europea — Restrizioni — Normativa tributaria
(Artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE; accordo SEE, artt. 28, 31 e 36; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/83,
art. 5, n. 1; direttiva del Consiglio 92/96, art. 4)
1.
Anche se in pratica le autorità di uno Stato membro non applicano una disposizione nazionale in contrasto con il diritto comunitario,
la certezza del diritto impone nondimeno che tale disposizione sia modificata.
(v. punto 70)
2.
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE, degli artt. 28, 31 e 36 dell’accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE), nonché dell’art. 4 della direttiva 92/96, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le
direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita) dopo la riformulazione art. 5, n. 1, della direttiva 2002/83,
relativa all’assicurazione sulla vita, uno Stato membro che
– assoggetta la deducibilità di contributi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione integrativa
vecchiaia e morte prematura alla condizione che tali contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione o ad un fondo
previdenziale avente sede in tale Stato membro;
– assoggetta la riduzione d’imposta per risparmio a lungo termine concessa per i contributi personali di assicurazione integrativa
vecchiaia e morte prematura o di pensione integrativa versati mediante trattenuta del datore di lavoro sulla retribuzione
del lavoratore, o mediante trattenuta dell’impresa sulla retribuzione del dirigente d’impresa non vincolato da un contratto
di lavoro, alla condizione che tali contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente
sede in tale Stato membro;
– prevede che quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio vengono versati o attribuiti ad un contribuente che abbia
precedentemente trasferito il proprio domicilio ovvero la sede del proprio patrimonio all’estero si presume che il versamento
o l’attribuzione si verifichi il giorno precedente il detto trasferimento, e assimila ad un’attribuzione ogni trasferimento,
cosicché ogni assicuratore è obbligato ad effettuare una ritenuta sui capitali e valori di riscatto corrisposti ad un non
residente che sia stato, in un qualsiasi momento, fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e sempreché questi siano stati
costituiti, in tutto o in parte, nel corso del periodo di residenza fiscale dell’interessato in tale Stato, anche qualora
le convenzioni fiscali bilaterali concluse da tale Stato concedano all’altro Stato contraente il diritto di assoggettare ad
imposta tali redditi;
– assoggetta ad imposta trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore
di lavoro o contributi personali di pensione integrativa, da parte della cassa pensionistica o dell’ente assicurativo presso
cui essi sono stati costituiti, a favore del beneficiario o dei suoi aventi causa, ad un’altra cassa pensionistica o ad un
altro ente assicurativo con sede al di fuori di tale Stato membro, mentre un tale trasferimento non costituisce un’operazione
imponibile qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad un’altra cassa pensionistica o ad un altro ente
assicurativo con sede in tale Stato;
– esige dagli assicuratori stranieri che non possiedono in tale Stato membro alcuna sede operativa che questi, prima di offrire
i loro servizi nel detto Stato, nominino un rappresentante responsabile ivi residente, il quale si impegni personalmente e
per iscritto, nei confronti di tale Stato, a versare l’imposta annuale sui contratti assicurativi nonché gli interessi legali
e di mora eventualmente dovuti riguardo a contratti relativi a rischi situati nel detto Stato.
Atteso che le disposizioni del Trattato e dell’accordo SEE relative alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà
di stabilimento e alla libera circolazione delle persone ostano alla detta normativa, non è necessario esaminare separatamente
tale normativa alla luce dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.
(v. punti 79‑80 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 luglio 2007 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Libera circolazione dei lavoratori – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Artt. 28, 31, 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Direttiva 2002/83/CE – Normativa tributaria che prevede un trattamento meno favorevole dei contributi ai regimi pensionistici professionali versati
alle imprese di assicurazione stabilite all’estero – Imposizione in [OSCURATO:PERSONA] dei capitali e dei valori di riscatto versati ai beneficiari che hanno trasferito la residenza all’estero
– Convenzione tributaria contro le doppie imposizioni – Rappresentante responsabile»
Nella causa C-522/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 dicembre 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. R. Lyal e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits e dal sig. M. Wimmer, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris (relatore), J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva
de Lapuerta e dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 ottobre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il ricorso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
– assoggettando la deducibilità dei contributi, a carico del datore di lavoro, di assicurazione integrativa vecchiaia e morte
prematura alla condizione prevista dall’art. 59 del codice delle imposte sul reddito del 1992 coordinato dal regio decreto
10 aprile 1992 (
Moniteur belge
30 luglio 1992, pag. 17120), come modificato dalla legge 28 aprile 2003, relativa alle pensioni integrative e al regime fiscale
di queste ultime e di alcuni vantaggi complementari in materia di sicurezza sociale (
Moniteur belge
15 maggio 2003, pag. 26407, e – rettifica –
Moniteur belge
26 maggio 2003, pag. 28892; in prosieguo: il «CIR 1992»), che tali contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione
o ad un fondo previdenziale avente sede in [OSCURATO:PERSONA];
– assoggettando la riduzione d’imposta per risparmio a lungo termine, concessa, ai sensi degli artt. 145/1 e 145/3 del CIR 1992,
per i contributi personali di assicurazione integrativa vecchiaia e la morte prematura versati mediante trattenuta del datore
di lavoro sulla retribuzione del lavoratore, alla condizione che tali contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione
o ad un fondo di previdenza avente sede in [OSCURATO:PERSONA];
– prevedendo, all’art. 364 bis del CIR 1992, che, quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio di cui all’art. 34
del medesimo codice vengono versati o attribuiti ad un contribuente che abbia precedentemente trasferito il proprio domicilio
ovvero la sede del proprio patrimonio all’estero, si presume che il versamento o l’attribuzione si verifichino il giorno che
precede il detto trasferimento, e assimilando ad un’attribuzione, ai sensi del secondo comma di detto art. 364 bis, ogni trasferimento
di cui all’art. 34, n. 2, 3°, del medesimo codice, cosicché ogni assicuratore è obbligato, ai sensi dell’art. 270 di detto
codice, ad effettuare una ritenuta sui capitali e sui valori di riscatto corrisposti ad un non residente che sia stato, in
un qualsiasi momento, fiscalmente residente in [OSCURATO:PERSONA] e sempreché questi siano stati costituiti, in tutto o in parte, nel
corso del periodo di residenza fiscale in [OSCURATO:PERSONA] dell’interessato, anche qualora le convenzioni fiscali bilaterali concluse
dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] concedano all’altro Stato contraente il diritto di assoggettare ad imposta tali redditi;
– assoggettando ad imposta, ai sensi dell’art. 364 ter del CIR 1992, trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti
mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di pensione integrativa, da parte della cassa pensionistica
o ente assicurativo presso cui tali capitali o valori di riscatto siano stati costituiti, a favore del beneficiario o dei
suoi aventi causa, ad un’altra cassa pensionistica o ad altro ente assicurativo con sede al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], mentre un
tale trasferimento non costituisce un’operazione imponibile qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad
un’altra cassa pensionistica o ad altro ente assicurativo con sede in [OSCURATO:PERSONA];
– esigendo, ai termini dell’art. 224/2 bis del regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo, istituito con regio decreto
3 marzo 1927 (
Moniteur belge
6 marzo 1927, pag. 921), nella versione modificata dal regio decreto 30 luglio 1994 (
Moniteur belge
1º settembre 1994, pag. 22260; in prosieguo: il «regolamento generale»), dagli assicuratori stranieri che non possiedano
in [OSCURATO:PERSONA] alcuna sede operativa che questi, prima di poter offrire i loro servizi in [OSCURATO:PERSONA], nominino un rappresentante responsabile
ivi residente, il quale si impegni personalmente e per iscritto, nei confronti dello Stato belga, a versare l’imposta annuale
sui contratti assicurativi, nonché gli interessi legali e di mora eventualmente dovuti con riguardo a contratti relativi a
rischi situati in [OSCURATO:PERSONA],
il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE,
degli artt. 28, 31, 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo:
l’«accordo SEE»), nonché degli artt. 4 e 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione
sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1), «dopo
la riformulazione artt. 5, n. 1, e 53, n. 2, della direttiva [(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002],
2002/83/CE», relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1).
Contesto normativo
L’accordo SEE
2
Gli artt. 28, 31, 36 e 40 dell’accordo SEE corrispondono, rispettivamente, agli artt. 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE.
La normativa comunitaria
3
L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi (GU L 336,
pag. 15), come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 ottobre 2003, 2003/93/CE (GU L 264, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva
77/799»), enuncia quanto segue:
«Le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere
loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio nonché ogni informazione relativa alla determinazione
delle seguenti imposte indirette:
– le imposte sui premi assicurativi di cui all’articolo 3, sesto trattino, della direttiva del Consiglio [15 marzo 1976,] 76/308/CEE,
[sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure
(GU L 73, pag. 18), come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE (GU L 175, pag. 17; in prosieguo
la «direttiva 76/308»)],
(…)».
4
Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 76/308:
«La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:
(…)
h) imposte sui premi assicurativi;
(…)».
5
L’art. 3 della direttiva 76/308 dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(…)
– imposte sui premi assicurativi:
(…)
b) in [OSCURATO:PERSONA]: i) Taxe annuelle sur les contrats d’assurance [Imposta annuale sui contratti d’assicurazione]
(…)».
6
Gli artt. 4 e ss. della direttiva 76/308 fissano le norme che debbono essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri per garantire il recupero in ogni Stato membro dei crediti di cui all’art. 2 di tale
direttiva, sorti in un altro Stato membro.
7
L’art. 5, n. 1, della direttiva 2002/83 stabilisce:
«L’autorizzazione è valida per l’intera Comunità. Essa permette all’impresa di assicurazione di esercitarvi attività in regime
di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi».
8
L’art. 50 della direttiva 2002/83, intitolato «Imposte sui premi», prevede quanto segue:
«1. Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette
e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato (…)
(…).
3. Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumono impegni
nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette
e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1».
9
L’art. 53, n. 2, della direttiva 2002/83 così dispone:
«Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio
e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un’impresa di assicurazione
con sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario
possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità».
10
Ai sensi della lettera k), intitolata «Modalità stabilite dallo Stato membro ospitante per la riscossione delle imposte indirette
sui premi di assicurazione dei contratti stipulati in regime di libera prestazione dei servizi: designazione di un rappresentante
fiscale dell’assicuratore», del sottotitolo 3, dedicato all’applicazione dei principi relativi alla nozione di interesse generale
al settore delle assicurazioni, incluso nel titolo II, intitolato «L’interesse generale nelle terze direttive sulle assicurazioni
– Applicabilità delle regole di interesse generale», della comunicazione interpretativa della [OSCURATO:PERSONA] 2000/C 43/03, intitolata
«Libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni» (GU 2000, C 43, pag. 5; in prosieguo:
la «comunicazione interpretativa»), gli Stati membri possono richiedere la designazione di un rappresentante fiscale da parte
degli assicuratori che intendano operare in regime di libera prestazione dei servizi al fine di garantire allo Stato membro
ospitante il rispetto delle proprie norme e la riscossione delle imposte, a condizione che le concrete modalità d’applicazione
di detta misura da parte di tale Stato membro rispondano ai criteri stabiliti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
in particolare ai requisiti di necessità e di proporzionalità.
La normativa nazionale
11
L’art. 34 del CIR 1992 così recita:
«§ 1º. Le pensioni, le rendite e i sussidi equivalenti includono, a prescindere da chi sia debitore o beneficiario, dalla
loro qualificazione e dalle modalità di determinazione e di attribuzione:
(…)
2º i capitali, i valori di riscatto dei contratti di assicurazione sulla vita, le pensioni, pensioni integrative e rendite,
costituite in tutto o in parte da:
a) contributi personali di assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura per costituire una rendita o un capitale
in caso di sopravvivenza o in caso di morte, o contributi a carico del datore di lavoro (…);
b) contributi e premi volti alla costituzione di una pensione integrativa di cui alla legge 28 aprile 2003 relativa alle pensioni
integrative e al regime fiscale di queste ultime, e di alcuni vantaggi complementari in materia di sicurezza sociale, ivi
comprese le pensioni integrative attribuite per assolvere un impegno di solidarietà (assunto, a livello settoriale, da una
commissione o da una sottocommissione paritetica o, a livello aziendale, dal datore di lavoro, a beneficio dei dipendenti
e/o dei loro aventi causa) e le pensioni costituite dai contributi e premi di cui all’art. 38, § 1º, primo comma, 18º e 19º;
c) contributi e premi volti alla costituzione di una pensione integrativa di cui alla legge citata alla lett. b), qualora essi
siano versati, a titolo individuale, in prosecuzione di un impegno pensionistico di cui all’art. 33 della medesima legge;
(…).
Per pensione integrativa, ai sensi della legge 28 aprile 2003 relativa alle pensioni integrative e al regime fiscale di queste
ultime, e di alcuni vantaggi complementari in materia di sicurezza sociale, si intende la pensione di vecchiaia e/o di reversibilità
in caso di morte dell’affiliato prima o dopo il pensionamento, o il valore capitale corrispondente, attribuiti sulla base
di versamenti obbligatori determinati in un regolamento di pensione o una convenzione pensionistica integrativa di una pensione
stabilita in forza di un regime previdenziale legale;
(…).
§ 2. I redditi da risparmio-pensione comprendono:
1º il risparmio depositato su un conto risparmio collettivo o individuale;
2º le pensioni, le rendite, i capitali e i valori di riscatto di un’assicurazione risparmio;
3º i seguenti trasferimenti:
– il trasferimento parziale degli attivi dei conti risparmio o delle riserve tecniche delle assicurazioni risparmio;
– il trasferimento totale degli attivi di un conto risparmio individuale o collettivo ad un’assicurazione risparmio;
– il trasferimento totale delle riserve tecniche relative ad un’assicurazione-risparmio ad un conto risparmio individuale o
collettivo.
(…)».
12
I contributi e i premi di cui all’art. 38, n. 1, primo comma, 18º e 19º, del CIR 1992, al quale fa riferimento l’art. 34,
n. 1, 2º, lett. b), in fine, del medesimo codice, sono, da un lato, i contributi e i premi di assicurazione a carico del datore
di lavoro versati in esecuzione di un’assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura per costituire in favore
dei dipendenti una rendita o un capitale in caso di sopravvivenza o in caso di morte e, dall’altro, i contributi e i premi
aziendali d’assicurazione versati in esecuzione di un’assicurazione dello stesso tipo in favore dei dirigenti d’impresa.
13
L’art. 52 del CIR 1992 è formulato come segue:
«Fatte salve le diposizioni degli artt. 53-66 bis, costituiscono in particolare spese professionali:
(…)
3° le retribuzioni del personale e le seguenti spese connesse:
(…)
b) i contributi e i premi assicurativi a carico del datore di lavoro versati in esecuzione:
– di un’assicurazione integrativa vecchiaia e morte prematura per costituire una rendita o un capitale in caso di sopravvivenza
o in caso di morte;
– di un impegno collettivo o individuale riguardante la pensione integrativa sulla vecchiaia e/o sulla reversibilità per costituire
una rendita o un capitale in caso di sopravvivenza o in caso di morte;
– di un impegno di solidarietà di cui agli artt. 10 e 11 della legge 28 aprile 2003, relativa alle pensioni integrative e al
regime fiscale di queste ultime e di alcuni vantaggi complementari in materia di sicurezza sociale;
– di un impegno collettivo o individuale che debba essere considerato come integrativo delle indennità legali in caso di morte
o di incapacità lavorativa a seguito di un infortunio sul lavoro o di un incidente o ancora di una malattia professionale
o di una malattia;
(…)
7° i contributi personali dovuti in applicazione della legislazione sociale o di uno statuto normativo o regolamentare che escluda
gli interessati dall’ambito d’applicazione della legislazione sociale;
7°bis i contributi di cui al punto 7° includono, in particolare [le pensioni integrative di vecchiaia o di reversibilità dei lavoratori
autonomi];
(…)».
14
L’art. 59, n. 1, del CIR 1992 prevede quanto segue:
«I contributi e i premi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 52, 3°, lettera b), sono deducibili a titolo di
spese professionali solo alle condizioni e nei limiti seguenti:
1° devono essere versati a titolo definitivo ad un’impresa di assicurazione o ad un istituto di previdenza con sede in [OSCURATO:PERSONA];
(…)».
15
L’art. 145/1 del CIR 1992 dispone quanto segue:
«Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli da 145/2 a 145/16, viene concessa una riduzione d’imposta calcolata sulle
spese qui di seguito indicate, che siano state effettivamente sostenute durante il periodo imponibile:
1° a titolo di contributi e premi personali di cui all’articolo 34, § 1°, 2°, primo comma, lettere a)-c), pagati mediante trattenute
del datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore, o mediante trattenuta dell’impresa sulla retribuzione del dirigente
d’impresa non vincolato da un contratto di lavoro;
2° a titolo di contributi di un’assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura che il contribuente abbia versato
a titolo definitivo in [OSCURATO:PERSONA] per costituire una rendita o un capitale in caso di sopravvivenza o di morte, in esecuzione
di un contratto di assicurazione sulla vita da egli concluso individualmente;
(…)».
16
L’art. 145/3 del CIR 1992 è del seguente tenore:
«I contributi e i premi personali di cui all’articolo 145/1, 1°, sono presi in considerazione ai fini della riduzione a condizione
che siano versati a titolo definitivo a un’impresa di assicurazione o a un istituto di previdenza con sede in [OSCURATO:PERSONA] e che
le prestazioni pensionistiche, legali e non, espresse in rendite annuali, non eccedano l’80% dell’ultima retribuzione annua
lorda normale e tengano conto di una durata normale dell’attività professionale. È consentita l’indicizzazione delle rendite».
17
L’art. 270 del CIR 1992 indica che:
«Sono debitori della ritenuta professionale:
1° i soggetti passivi di cui agli artt. 3, 179 o 220 i quali, a titolo di debitori, depositari, mandatari o intermediari, versano
o dichiarano in [OSCURATO:PERSONA] o all’estero le retribuzioni di cui all’art. 30, 1° e 2°, pensioni, rendite e sussidi, al pari dei
non residenti di cui all’art. 227, per i quali le retribuzioni di cui all’art. 30, 1° e 2°, pensioni, rendite e sussidi versati
o attribuiti in [OSCURATO:PERSONA] o all’estero costituiscono spese professionali ai sensi dell’art. 237;
(…)
3° coloro i quali, a titolo di debitori, depositari, mandatari o intermediari, versano o dichiarano retribuzioni per prestazioni
artistiche e spettacoli o sportive di cui all’art. 228, § 2, 8°, o, in mancanza, l’organizzatore delle rappresentazioni o
delle prove;
4° la persona designata dai membri di una società o di un’associazione di cui all’art. 229, § 3, per rappresentarla in materia
tributaria o, in mancanza, ogni associato o membro, solidalmente;
5° coloro a cui incombe l’obbligo di registrazione degli atti e delle dichiarazioni in forza dell’art. 35 del codice sulle imposte
di registro, ipotecarie e sui diritti di cancelleria, qualora si tratti di atti o dichiarazioni comprovanti la cessione a
titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo di cui all’art. 227, 1° o 2°, di beni immobili situati in [OSCURATO:PERSONA] o di diritti
reali su tali beni;
6° coloro i quali, in veste di curatori fallimentari o di liquidatori in caso di concordato giudiziale, di liquidatori di società
o in quanto esercitano funzioni analoghe, debbano corrispondere crediti aventi natura di retribuzioni ai sensi dell’art. 30».
18
L’art. 364 bis del CIR 1992 così prevede:
«Quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio di cui all’art. 34 vengono versati o attribuiti ad un contribuente
che abbia precedentemente trasferito il proprio domicilio ovvero la sede del proprio patrimonio all’estero, si presume che
il versamento o l’attribuzione si verifichino il giorno che precede il detto trasferimento.
Per l’applicazione del primo comma, ogni trasferimento di cui all’art. 34, § 2, 3°, è assimilato ad un’attribuzione».
19
L’art. 364 ter del CIR 1992 stabilisce che:
«Quando i capitali o i valori di riscatto, costituiti mediante contributi personali previsti all’art. 52, 7º bis, o all’art. 145/1,
1º, contributi a carico del datore di lavoro o dell’impresa, vengono trasferiti dall’ente previdenziale o dall’impresa di
assicurazione presso la quale sono stati costituiti, a vantaggio del beneficiario o dei suoi aventi causa, in attuazione di
un impegno pensionistico o di un’analoga convenzione pensionistica, tale operazione non si considera un pagamento o un’attribuzione,
neanche qualora il trasferimento venga effettuato su richiesta del beneficiario, fatto salvo il diritto di riscuotere l’imposta
all’atto del successivo pagamento o della successiva attribuzione al beneficiario da parte degli enti o delle imprese.
Il primo comma non si applica al trasferimento del capitale o del valore di riscatto ad un ente previdenziale o a un’impresa
di assicurazione avente sede all’estero».
20
L’art. 173 del codice belga sulle tasse assimilate all’imposta di bollo (in prosieguo: il «CTAT»), nel testo vigente il 1º
gennaio 2004, è del seguente tenore:
«I contratti di assicurazione sono assoggettati ad un’imposta annuale quando sussiste una delle tre condizioni seguenti:
1° l’assicuratore è un professionista del settore assicurativo, che ha in [OSCURATO:PERSONA] la sua sede principale, un’agenzia, una succursale,
una rappresentanza o una sede operativa;
2° l’assicurato ha la residenza o una dimora abituale in [OSCURATO:PERSONA];
3° il contratto ha per oggetto beni mobili o immobili situati in [OSCURATO:PERSONA]».
21
L’art. 176/1, primo comma, del CTAT statuisce:
«L’imposta dovuta viene calcolata sull’importo totale dei premi, dei contributi o delle contribuzioni, aumentati degli oneri,
dovuti o sostenuti nell’anno fiscale dagli assicurati o dai beneficiari e dai loro datori di lavoro».
22
L’art. 177 del CTAT prevede che l’imposta annuale sui contratti di assicurazione venga versata:
1° dalle associazioni, casse, società o imprese di assicurazione, dagli enti pensionistici e dalle persone giuridiche incaricate
di assolvere l’impegno di solidarietà nell’ambito dei regimi pensionistici di cui alla legge 28 aprile 2003, relativa alle
pensioni integrative e al regime fiscale di queste ultime, e di alcuni vantaggi complementari in materia di sicurezza sociale,
nonché da tutti gli altri assicuratori che abbiano in [OSCURATO:PERSONA] la loro sede principale, un’agenzia, una succursale, una rappresentanza
o una sede operativa;
2° dai mediatori e da tutti gli altri intermediari residenti in [OSCURATO:PERSONA], per i contratti sottoscritti mediante il loro intervento
con assicuratori stranieri che non abbiano in [OSCURATO:PERSONA] il rappresentante responsabile di cui all’articolo 178;
3° dagli assicurati, in tutti gli altri casi».
23
L’art. 178 del CTAT stabilisce quanto segue:
«(…)
Gli assicuratori stranieri che abbiano in [OSCURATO:PERSONA] una succursale, un’agenzia, o una sede operativa devono, inoltre, far autorizzare
dal Ministro delle Finanze, prima di realizzare operazioni in [OSCURATO:PERSONA], un rappresentante responsabile residente in [OSCURATO:PERSONA],
il quale si impegna personalmente per iscritto nei confronti dello Stato a pagare l’imposta annuale nonché gli interessi di
mora eventualmente dovuti.
In caso di morte del rappresentante responsabile, di ritiro della sua autorizzazione o di evento comportante la sua incapacità,
si provvede immediatamente alla sua sostituzione.
(…)».
24
L’art. 224/2 bis del regolamento generale così prevede:
«Nei casi di cui all’articolo 177, 3°, del [CTAT], l’impresa di assicurazione straniera versa l’imposta e, se del caso, gli
interessi legali e di mora, per conto dell’assicurato. A tal fine, tutte le imprese di assicurazione straniere che non abbiano
in [OSCURATO:PERSONA] una succursale, un’agenzia o una sede operativa e intendano offrire contratti relativi a rischi situati in [OSCURATO:PERSONA]
devono far autorizzare dal Ministro delle Finanze, prima di realizzare tali operazioni, un rappresentante responsabile residente
in [OSCURATO:PERSONA], il quale si impegna personalmente per iscritto nei confronti dello Stato a pagare l’imposta annuale sui contratti
di assicurazione, nonché gli interessi legali e di mora eventualmente dovuti per i suddetti contratti».
Fase precontenziosa del procedimento
25
Il 19 dicembre 2003, dopo aver intimato al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di presentare le proprie osservazioni in merito alla compatibilità
di diverse disposizioni della normativa belga con gli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE, con gli artt. 28, 31, 36 e
40 dell’accordo SEE, nonché con gli artt. 4 e 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta [sulla vita] e che modifica
le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato invitando
tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
26
Non soddisfatta della risposta fornita dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] al detto parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente ricorso.
Sul ricorso
Sugli ostacoli alla libera prestazione dei servizi
Argomenti delle parti
27
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei servizi l’art. 59 del CIR 1992, in quanto
assoggetta la deduzione dei contributi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione
integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura alla condizione che siano versati ad un’impresa di assicurazione o ad un
istituto di previdenza con sede in [OSCURATO:PERSONA], nonché l’art. 145/3 del CIR 1992, in quanto assoggetta alla stessa condizione la
riduzione d’imposta per i contributi personali di assicurazione integrativa vecchiaia e morte prematura o di pensione integrativa.
Una siffatta normativa dissuaderebbe, da un lato, gli interessati dal sottoscrivere assicurazioni integrative sulla vecchiaia
presso un’impresa di assicurazione o un istituto previdenziale aventi sede in un altro Stato membro e, dall’altro, tali imprese
e istituti dall’offrire i propri servizi sul mercato belga. Orbene, nessuna ragione obiettiva consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
di giustificare tale normativa, poiché, in forza di convenzioni bilaterali o in base a circolari amministrative, le sue autorità
competenti accettano la deduzione di contributi versati all’estero.
28
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che costituisce parimenti un ostacolo alla libera prestazione dei servizi la norma discriminatoria
contenuta nell’art. 364 ter del CIR 1992, la quale prevede l’imposizione dei capitali o di valori di riscatto costituiti mediante
contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di assicurazione integrativa che siano trasferiti ad un fondo
previdenziale o ad un organismo assicurativo stabiliti all’estero. Infatti, un trasferimento di tal genere non sarebbe imponibile
qualora avesse luogo verso un fondo previdenziale o un organismo assicurativo con sede in [OSCURATO:PERSONA].
29
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’art. 224/2 bis del regolamento generale, che impone alle imprese di assicurazione
straniere di nominare un rappresentante responsabile residente in [OSCURATO:PERSONA], il quale si impegni personalmente a pagare l’imposta
annuale sui contratti d’assicurazione, in combinato disposto con la responsabilità solidale dell’assicurato prevista all’art. 177,
3º, del CTAT, è sproporzionato rispetto alla necessità di garantire il pagamento di detta imposta. Infatti, mezzi meno restrittivi,
quali gli accordi per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri, permetterebbero di conseguire tale risultato.
30
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che la direttiva 77/799 consente tal tipo di assistenza tra Stati membri che, unitamente
alla responsabilità in solido dei residenti assicurati, renderebbe superflua la nomina di un rappresentante responsabile.
31
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la normativa nazionale pregiudica i diritti degli istituti e degli organismi assicurativi,
introducendo disposizioni tributarie contrarie alle norme del Trattato CE relative ai principi di libera circolazione e di
non discriminazione. Infatti, da un lato, tali istituti e organismi, che hanno ottenuto un’autorizzazione in uno Stato membro,
in applicazione dell’art. 5 della direttiva 2002/83, dovrebbero poter esercitare la propria attività in regime di stabilimento
o in regime di libera prestazione dei servizi in tutta la Comunità. Dall’altro, gli stessi istituti e organismi stabiliti
in uno Stato membro dovrebbero essere autorizzati, in conformità con l’art. 53, n. 2, di detta direttiva, a trasferire il
loro portafoglio di contratti, in tutto o in parte, ad un cessionario avente sede nella Comunità.
32
Il governo belga sottolinea che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge-programma del 27 dicembre 2005 (
Moniteur belge
30 dicembre 2005, pag. 57315), dal regio decreto 15 febbraio 2006 recante modifica del [regolamento generale] (
Moniteur belge
2 marzo 2006, pag. 12463) e dal decreto ministeriale 8 marzo 2006 recante esecuzione dell’art. 224, terzo comma [di detto
regolamento] (
Moniteur belge
21 marzo 2006, pag. 16249), sarebbe venuto meno l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale responsabile per le imprese
di assicurazione non aventi sede in [OSCURATO:PERSONA], ma aventi la loro sede principale nel territorio dello Spazio economico europeo.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
33
In via preliminare occorre rilevare che, con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di constatare, in particolare,
che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 11, n. 2, della direttiva 92/96,
divenuto dopo la riformulazione l’art. 53, n. 2, della direttiva 2002/83. Tuttavia, in considerazione dell’allegato VI della
direttiva 2002/83, contenente la tavola di concordanza, occorre rilevare che l’art. 11, n. 2, della direttiva 92/96 corrisponde
non all’art. 53, n. 2, della direttiva 2002/83, ma all’art. 14, n. 1, di questa stessa direttiva. In tale contesto, si deve
constatare che la Corte non è in grado di conoscere con certezza il fondamento normativo su cui deve pronunciarsi per valutare
la fondatezza di tale censura.
34
Occorre quindi dichiarare irricevibile la censura basata sul mancato rispetto dell’art. 11, n. 2, della direttiva 92/96, divenuto
– in seguito a riformulazione – art. 53, n. 2, della direttiva 2002/83.
– Sul merito
35
Si deve rammentare che, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi
ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v. sentenza 30 gennaio 2007, causa
C‑150/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1163, punto 34 e giurisprudenza citata).
36
Si deve anche ricordare che le prestazioni di servizi in materia assicurativa costituiscono servizi ai sensi dell’art. 50 CE
e che l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale la quale, senza giustificazioni oggettive, ostacoli
la possibilità per un prestatore di servizi di esercitare effettivamente tale libertà (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra, punto 37 e giurisprudenza citata).
37
Nell’ottica di un mercato unico e per consentire la realizzazione degli obiettivi del medesimo, l’art. 49 CE osta all’applicazione
di qualsiasi normativa nazionale che produca l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile
della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 38 e
giurisprudenza citata).
38
Emerge inoltre dalla giurisprudenza costante della Corte che l’art. 49 CE osta in particolare a ogni normativa nazionale tale
da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente
servizi analoghi (v., in tal senso, sentenze 28 aprile 1998, causa C-118/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1897, punto 22, e 8 settembre
2005, cause riunite C‑544/03 e C-545/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7723, punto 29).
39
Nel caso di specie occorre constatare che, assoggettando, in applicazione dell’art. 59 del CIR 1992, la deducibilità dei contributi
assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte
prematura alla condizione che siano versati ad un’impresa di assicurazione o a un fondo previdenziale con sede in [OSCURATO:PERSONA],
e assoggettando ad una condizione analoga, in applicazione degli artt. 145/1 e 145/3 del CIR 1992, la riduzione d’imposta
per i contributi personali di assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura, o di pensione integrativa pagati
mediante trattenuta del datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore o mediante trattenuta dell’impresa sulla retribuzione
del dirigente di impresa non vincolato da un contratto di lavoro, alla condizione che questi contributi siano versati ad un’impresa
di assicurazione o a un fondo di previdenza con sede in [OSCURATO:PERSONA], la normativa belga sortisce l’effetto di rendere la libera
prestazione dei servizi in materia di assicurazioni a partire da altri Stati membri più difficile di quella meramente interna
al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Tali misure sono tali da dissuadere i contraenti un’assicurazione dal sottoscrivere contratti di assicurazione
presso assicuratori stranieri. Pertanto tali misure costituiscono ostacoli alla libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE.
40
Tale constatazione deve applicarsi parimenti per quanto riguarda l’art. 364 ter del CIR 1992, secondo cui sono soggetti ad
imposta i capitali e i valori di riscatto trasferiti ad un fondo pensionistico o ad un’impresa di assicurazione stabilita
all’estero, mentre una siffatta imposizione non è prevista qualora trasferimenti di tal tipo siano effettuati verso un fondo
di pensione o un’impresa di assicurazione stabiliti in [OSCURATO:PERSONA]. Tale misura è infatti atta ad ostacolare maggiormente le attività
di prestatori di servizi nel campo delle assicurazioni stabiliti in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in cui
forniscono legittimamente tali servizi.
41
Infine, per quanto riguarda l’obbligo, previsto dall’art. 224/2 bis del regolamento generale, in capo ad un’impresa di assicurazione
stabilita in un altro Stato membro, di nominare un rappresentante responsabile in [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che siffatto
obbligo, in considerazione dei costi e dei vincoli che comporta, anche per le imprese che dispongano di un’autorizzazione
ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2002/83, è tale da dissuadere tali imprese dal proporre i propri servizi in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto,
una siffatta normativa costituisce parimenti un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
42
[OSCURATO:PERSONA] fa anche valere che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 36 dell’accordo
SEE, relativo alla libera prestazione dei servizi.
43
Come precisato dall’art. 6 dell’accordo SEE, le disposizioni di quest’ultimo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza
alle corrispondenti norme del Trattato e degli atti adottati in applicazione dello stesso, devono essere interpretate, per
la loro attuazione ed applicazione, in conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte precedente la data della firma
del detto accordo.
44
Peraltro, sia la Corte che la Corte dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno riconosciuto la necessità di
controllare che le norme dell’accordo SEE, identiche nella sostanza a quelle del Trattato, siano interpretate in maniera uniforme
(sentenze della Corte 23 febbraio 2006, causa C-471/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2107, punto 48 e giurisprudenza citata,
e 26 ottobre 2006, causa C‑345/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10633, punto 40, nonché sentenza della Corte AELS
12 dicembre 2003, E-1/03, EFTA [OSCURATO:PERSONA]/Islanda, EFTA [OSCURATO:PERSONA], pag. 143, punto 27).
45
Orbene, occorre rilevare che la norma che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, enunciata all’art. 36
dell’accordo SEE, è identica a quella stabilita dall’art. 49 CE.
46
Si deve pertanto constatare che la normativa belga di cui trattasi costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi
come prevista dagli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE.
47
Emerge tuttavia da una giurisprudenza consolidata che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono tuttavia essere ammessi a condizione che perseguano uno scopo legittimo
compatibile con il Trattato e siano giustificati da motivi imperativi d’interesse pubblico, che siano idonei a garantire il
raggiungimento dello scopo perseguito e non eccedano quanto necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenze 11 marzo
2004, causa C-9/02, [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2409, punto 49; 7 settembre 2006, causa C-470/04, N, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7409,
punto 40, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 46).
48
Orbene, occorre rilevare che il governo belga adduce una giustificazione unicamente per quanto riguarda la normativa che impone
l’obbligo di un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro di nominare un rappresentante responsabile [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dunque, essere verificata dalla Corte. In merito tuttavia alle altre misure oggetto
della censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla violazione della norma sulla libera prestazione dei servizi, prevista dagli
artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve già considerarsi fondato, non essendo stata fatta valere
da parte di detto governo alcuna giustificazione in merito a tali misure.
49
Il governo belga sostiene che l’obbligo di nominare un rappresentante responsabile residente in [OSCURATO:PERSONA] è indispensabile per
conseguire l’obiettivo relativo alla necessità di assicurare il pagamento dell’imposta annuale sui contratti assicurativi,
nonché degli interessi legali e di mora eventualmente dovuti con riguardo a contratti relativi a rischi situati in [OSCURATO:PERSONA],
sottoscritti presso imprese di assicurazione stabilite in un altro Stato membro. In aggiunta, poiché tale obbligo non avrebbe
alcuna incidenza sull’autorizzazione di un’impresa di assicurazione né sul trasferimento del suo portafoglio, esso non sarebbe
sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.
50
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo generale e assoluto previsto all’art. 224/2 bis del regolamento generale, il quale impone
alle imprese d’assicurazione estere di nominare un rappresentante responsabile residente in [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto
con la responsabilità solidale dell’assicurato prevista dall’art. 177, 3°, del CTAT, è una misura sproporzionata che costituisce
un ostacolo alla libera prestazione dei servizi delle compagnie e degli istituti assicurativi stabiliti in altri Stati membri.
Infatti, il pagamento dell’imposta annuale sui contratti assicurativi potrebbe essere garantita con mezzi meno restrittivi,
come la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte sui premi assicurativi, prevista
dalla direttiva 77/799.
51
Al fine di determinare se l’obbligo di nominare un rappresentante responsabile residente in [OSCURATO:PERSONA], previsto dall’art. 224/2 bis
del regolamento generale, sia necessario per garantire il pagamento dell’imposta annuale sui contratti assicurativi, nonché
degli interessi legali e di mora eventualmente dovuti con riguardo a contratti conclusi all’estero per rischi situati in [OSCURATO:PERSONA],
occorre stabilire se tale obiettivo potrebbe essere conseguito con mezzi meno restrittivi.
52
In primo luogo, per quanto riguarda l’introduzione di detta imposta, si deve rilevare che l’art. 1, n. 1, primo trattino,
della direttiva 77/799 prevede lo scambio tra autorità degli Stati membri di ogni informazione atta a permettere loro una
corretta determinazione delle imposte sui premi assicurativi, in particolare dell’imposta annuale sui contratti assicurativi
prevista dal diritto belga.
53
In secondo luogo, per quanto riguarda il pagamento dell’imposta annuale sui contratti assicurativi, occorre sottolineare che,
in conformità con l’art. 50, n. 3, della direttiva 2002/83, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] può applicare alle imprese di assicurazione
che assumono impegni nel suo territorio le proprie disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione
delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi assicurativi relativi ai contratti per rischi situati
in tale Stato membro.
54
Orbene, emerge dall’art. 177 del CTAT che l’assicurato è debitore a titolo personale dell’imposta annuale sui contratti assicurativi
qualora il contratto in oggetto sia stato sottoscritto presso un assicuratore che non sia stabilito in [OSCURATO:PERSONA] e che non vi
abbia un’agenzia, una succursale, una rappresentanza o una sede operativa, né un rappresentante responsabile ai sensi dell’art. 178
del CTAT, e detto contratto non sia stato sottoscritto tramite un mediatore o un altro intermediario residente in [OSCURATO:PERSONA].
55
Ne consegue che il diritto belga contiene misure, volte a conseguire l’obiettivo di garantire il pagamento di detta imposta,
le quali sono meno pregiudizievoli per la libera prestazione dei servizi rispetto all’obbligo di nominare un rappresentante
responsabile residente in [OSCURATO:PERSONA].
56
In terzo luogo, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta annuale sui contratti assicurativi, si deve osservare che
la direttiva 76/308 precisa che è oggetto di reciproca assistenza il recupero delle imposte sui premi assicurativi, tra cui,
ai sensi dell’art. 3, n. 1, sesto trattino, lett. b), di detta direttiva, tale imposta annuale.
57
Consegue da quanto esposto che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dispone dei mezzi necessari al recupero dell’imposta annuale sui contratti
assicurativi. Di conseguenza l’obbligo, che incombe alle imprese di assicurazione che non sono stabilite in tale Stato membro,
di nominare un rappresentante responsabile [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] per garantire il pagamento di tale
imposta ed è dunque sproporzionato rispetto a questo obiettivo.
58
Pertanto, non può essere accolto l’argomento dedotto dal governo belga per giustificare l’obbligo di nominare un rappresentante
responsabile in [OSCURATO:PERSONA], previsto dall’art. 224/2 bis del regolamento generale. Si deve dunque statuire che, per quanto riguarda
tale obbligo, la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla violazione della norma sulla libera prestazione dei servizi, come
prevista dagli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE, è fondata.
59
Si deve quindi concludere che l’inadempimento sussiste in relazione a tali ultime due disposizioni.
60
In considerazione di tutto quanto precede, si deve constatare che, mantenendo la normativa di cui sopra, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 49 CE, 36 dell’accordo SEE e 4 della direttiva 92/96,
dopo la riformulazione art. 5, n. 1, della direttiva 2002/83.
Sull’ostacolo alla libera circolazione delle persone
Argomenti delle parti
61
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], contrastano con la libera circolazione dei lavoratori dipendenti e autonomi l’art. 59 del CIR 1992,
in quanto assoggetta la deduzione dei contributi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione
integrativa vecchiaia e morte prematura alla condizione che sia versata ad un’impresa di assicurazione o ad un istituto previdenziale
con sede in [OSCURATO:PERSONA], nonché gli artt. 145/1 e 145/3 del CIR 1992, in quanto assoggettano alla stessa condizione la riduzione
d’imposta per i contributi personali di assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura o di pensione integrativa.
Infatti, qualora tali lavoratori, che hanno esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA],
nel quale hanno aderito ad un regime di assicurazione professionale contro la vecchiaia, si rechino a lavorare in [OSCURATO:PERSONA],
i contributi versati al detto regime non potrebbero essere dedotti o dare luogo ad una riduzione d’imposta. Tuttavia, i redditi
che risultano dai detti regimi sarebbero imponibili in [OSCURATO:PERSONA] qualora i detti lavoratori vi risiedessero.
62
Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’imposizione dei capitali o dei valori di riscatto che siano trasferiti ad un
fondo previdenziale o ad un organismo assicurativo stabiliti all’estero, derivante dall’art. 364 ter del CIR 1992, costituisca
una restrizione ingiustificata alla libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori dipendenti e autonomi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in un altro Stato membro al fine di esercitarvi un’attività economica e che, in tale circostanza,
hanno intenzione di trasferire i detti capitali o valori di riscatto. Infatti, l’emigrazione di un residente belga verso un
altro Stato membro non costituirebbe un «abuso», bensì l’esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dagli artt. 18 CE,
39 CE e 43 CE, nonché dagli artt. 28 e 31 dell’accordo SEE.
63
[OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che l’art. 364 bis del CIR 1992, che crea la finzione secondo cui il pagamento o l’attribuzione
di capitali, di valori di riscatto e di risparmio hanno luogo il giorno precedente il trasferimento del domicilio del soggetto
passivo o della sede del suo patrimonio all’estero, costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di circolazione
e di stabilimento dei lavoratori dipendenti e autonomi nonché al diritto generale di libera circolazione delle persone ai
sensi dell’art. 18 CE.
64
In una sua lettera 30 maggio 2006 di risposta ad un quesito della Corte, il governo belga ha precisato che, a seguito di una
sentenza della Corte di cassazione belga del 5 dicembre 2000, le autorità belghe applicano ormai le disposizioni dell’art. 364 bis
del CIR 1992 unicamente nel caso in cui non sia stata conclusa alcuna convenzione tributaria preventiva contro le doppie imposizioni
o una siffatta convenzione attribuisca al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il diritto di tassare il reddito. Inoltre, il capitale sarebbe
tassabile solo a partire dal momento in cui viene effettivamente pagato o attribuito, a tassi identici a quelli applicati
ai residenti belgi.
Giudizio della Corte
65
Occorre rammentare, in limine, che, secondo la giurisprudenza della Corte, sia le disposizioni del Trattato relative alla
libera circolazione dei lavoratori sia quelle in materia di libertà di stabilimento ostano, in particolare, a che lo Stato
membro d’origine ostacoli, rispettivamente, la libera accettazione e lo svolgimento di un lavoro da parte di uno dei suoi
cittadini in un altro Stato membro nonché lo stabilimento in un altro Stato membro di un suo cittadino o di una società costituita
secondo la sua legislazione (v., in tal senso, in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punti 17 e 18,
e la giurisprudenza citata).
66
Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il rifiuto, da un lato, di accordare un diritto alla deduzione dei
contributi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione integrativa sulla vecchiaia
e la morte prematura, qualora siano versati ad un’impresa di assicurazione o a un istituto previdenziale non stabiliti in
[OSCURATO:PERSONA], derivante dall’art. 59 del CIR 1992, e, dall’altro, di accordare, in applicazione degli artt. 145/1 e 145/3 del CIR 1992,
la riduzione d’imposta per i contributi personali di assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura o di pensione
integrativa versati ad organismi stabiliti in altri Stati membri, la normativa nazionale sortisce l’effetto di accordare un
vantaggio fiscale diverso a seconda del luogo di riscossione di detti contributi ed è pertanto tale da scoraggiare i lavoratori
dipendenti e autonomi dall’esercitare il loro diritto a circolare liberamente in un altro Stato membro.
67
Ne consegue che gli artt. 59, 145/1 e 145/3 del CIR 1992 ostacolano la libera circolazione dei lavoratori dipendenti nonché
la libertà di stabilimento dei lavoratori autonomi, come garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE.
68
In secondo luogo, si deve osservare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, la finzione
giuridica creata dall’art. 364 bis del CIR 1992 è intesa a consentire una tassazione in ragione dell’attraversamento di una
frontiera da parte dei lavoratori dipendenti o autonomi.
69
A tale proposito, la dichiarazione delle autorità belghe secondo cui non si applicherebbe più l’art. 364 bis del CIR 1992
in presenza di una convenzione tributaria preventiva contro le doppie imposizioni che attribuisca il diritto di tassare il
reddito all’altro Stato contraente, anche quando questo Stato non fa uso di tale diritto, non può costituire una corretta
esecuzione degli obblighi incombenti al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in forza del diritto comunitario.
70
Infatti, anche se in pratica le autorità di uno Stato membro non applicano una disposizione nazionale in contrasto con il
diritto comunitario, la certezza del diritto impone nondimeno che tale disposizione sia modificata (v., in tal senso, sentenze
9 marzo 2000, causa C‑358/98, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1255, punti 16 e 17, nonché 13 luglio 2000, causa C‑160/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6137, punto 22).
71
Si deve pertanto ritenere che l’art. 364 bis del CIR 1992 osti parimenti alla libera circolazione dei lavoratori dipendenti
nonché alla libertà di stabilimento dei lavoratori autonomi, garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE.
72
Per quanto riguarda, infine, la censura relativa alla violazione, da parte di detto art. 364 bis, del diritto generale di
libera circolazione delle persone garantito dall’art. 18 CE, relativamente alle persone non economicamente attive, la stessa
conclusione si impone per identità di motivi (v., in tal senso, in particolare, sentenza 18 luglio 2006, causa C‑406/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6947, punti 39 e 40).
73
In terzo luogo, assoggettando ad imposta i trasferimenti di capitali o di valori di riscatto effettuati da una cassa pensionistica
o da un ente assicurativo presso il quale sono stati costituiti a vantaggio del beneficiario o dei suoi aventi causa ad un’altra
cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo avente sede al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], l’art. 364 ter del CIR 1992 dissuade
i lavoratori dipendenti ed autonomi dallo stabilirsi in un altro Stato membro, impedendo loro di far seguire i propri risparmi.
74
Occorre quindi constatare che l’art. 364 ter del CIR 1992 ostacola la libera circolazione dei lavoratori dipendenti nonché
la libertà di stabilimento dei lavoratori autonomi garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE.
75
[OSCURATO:PERSONA] rileva anche che, in ragione dell’esistenza delle stesse disposizioni di diritto interno, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 e 31 dell’accordo SEE, relativi alla libera circolazione
dei lavoratori ed alla libertà di stabilimento.
76
A tale proposito si deve rilevare che le disposizioni che vietano le restrizioni alla libertà di circolazione e alla libertà
di stabilimento enunciate negli artt. 28 e 31 dell’accordo SEE sono sostanzialmente identiche a quelle previste dagli artt. 39 CE
e 43 CE.
77
Pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerato parimenti fondato per quanto riguarda la censura relativa alla
violazione delle disposizioni relative alla libertà di circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento contenute
nell’accordo SEE.
78
Occorre conseguentemente constatare che, mantenendo in vigore una normativa che rifiuti di accordare, in conformità con l’art. 59
del CIR 1992, il diritto alla deduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, o, in applicazione degli artt. 145/1
e 145/3 del CIR 1992, la riduzione d’imposta per i contributi personali versati ad organismi di assicurazione stabiliti in
altri Stati membri, o che crei, ai sensi dell’art. 364 bis del CIR 1992, una finzione giuridica, o che assoggetti ad imposta,
ai sensi dell’art. 364 ter del CIR 1992, i capitali ed i valori di riscatto trasferiti ad una cassa pensionistica o a un altro
ente assicurativo stabilito al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in
forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 28 e 31 dell’accordo SEE.
79
Atteso che le disposizioni del Trattato e dell’accordo SEE relative alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà
di stabilimento e alla libera circolazione delle persone ostano alle disposizioni nazionali indicate nel punto precedente
di questa sentenza, non è necessario esaminare separatamente tale normativa alla luce dell’art. 56 CE relativo alla libera
circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 45, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 76).
80
Si deve pertanto constatare che:
– assoggettando la deducibilità dei contributi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione
integrativa vecchiaia e morte prematura alla condizione, prevista dall’art. 59 del CIR 1992, che tali contributi siano versati
ad un’impresa di assicurazione o a un fondo previdenziale avente sede in [OSCURATO:PERSONA];
– assoggettando la riduzione d’imposta per risparmio a lungo termine, concessa, ai sensi degli artt. 145/1 e 145/3 del codice
delle imposte sul reddito del 1992, per i contributi personali di assicurazione integrativa vecchiaia e morte prematura o
di pensione integrativa versati mediante trattenuta del datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore, o mediante trattenuta
dell’impresa sulla retribuzione del dirigente d’impresa non vincolato da un contratto di lavoro, alla condizione che tali
contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente sede in [OSCURATO:PERSONA];
– prevedendo, all’art. 364 bis, primo comma, del CIR 1992, che, quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio di cui
all’art. 34 di tale codice vengono versati o attribuiti ad un contribuente che abbia precedentemente trasferito il proprio
domicilio ovvero la sede del proprio patrimonio all’estero, si presume che il versamento o l’attribuzione si verifichi il
giorno precedente il detto trasferimento, e assimilando ad un’attribuzione, ai sensi del secondo comma di detto art. 364 bis,
ogni trasferimento di cui all’art. 34, n. 2, 3°, del medesimo codice, cosicché ogni assicuratore è obbligato, ai sensi dell’art. 270
di detto codice, ad effettuare una ritenuta sui capitali e valori di riscatto corrisposti ad un non residente che sia stato,
in un qualsiasi momento, fiscalmente residente in [OSCURATO:PERSONA] e sempreché questi siano stati costituiti, in tutto o in parte, nel
corso del periodo di residenza fiscale in [OSCURATO:PERSONA] dell’interessato, anche qualora le convenzioni fiscali bilaterali concluse
dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] concedano all’altro Stato contraente il diritto di assoggettare ad imposta tali redditi;
– assoggettando ad imposta, in forza dell’art. 364 ter del CIR 1992, trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti
mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di pensione integrativa, da parte della cassa pensionistica
o dell’ente assicurativo presso cui essi sono stati costituiti, a favore del beneficiario o dei suoi aventi causa, ad un’altra
cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo con sede al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], mentre un tale trasferimento non costituisce
un’operazione imponibile qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad un’altra cassa pensionistica o ad
un altro ente assicurativo con sede in [OSCURATO:PERSONA];
– esigendo, ai termini dell’art. 224/2 bis del regolamento generale, dagli assicuratori stranieri che non possiedono in [OSCURATO:PERSONA]
alcuna sede operativa che questi, prima di poter offrire i loro servizi in [OSCURATO:PERSONA], nominino un rappresentante responsabile
ivi residente, il quale si impegni personalmente e per iscritto, nei confronti dello Stato belga, a versare l’imposta annuale
sui contratti assicurativi nonché gli interessi legali e di mora eventualmente dovuti riguardo a contratti relativi a rischi
situati in [OSCURATO:PERSONA],
il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE, degli
artt. 28, 31 e 36 dell’accordo SEE, nonché dell’art. 4 della direttiva 92/96, dopo la riformulazione art. 5, n. 1, della direttiva
2002/83.
Sulle spese
81
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Assoggettando la deducibilità di contributi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione integrativa
vecchiaia e morte prematura alla condizione, prevista dall’art. 59 del codice delle imposte sul reddito del 1992 coordinato
dal regio decreto 10 aprile 1992, come modificato dalla legge 28 aprile 2003 relativa alle pensioni integrative e al regime
fiscale di queste ultime e di alcuni vantaggi complementari in materia di sicurezza sociale, che tali contributi siano versati
ad un’impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente sede in [OSCURATO:PERSONA];
assoggettando la riduzione d’imposta per risparmio a lungo termine concessa, ai sensi degli artt. 145/1 e 145/3 del codice
delle imposte sul reddito del 1992, come modificato dalla legge 28 aprile 2003, per i contributi personali di assicurazione
integrativa vecchiaia e morte prematura o di pensione integrativa versati mediante trattenuta del datore di lavoro sulla retribuzione
del lavoratore, o mediante trattenuta dell’impresa sulla retribuzione del dirigente d’impresa non vincolato da un contratto
di lavoro, alla condizione che tali contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente
sede in [OSCURATO:PERSONA];
prevedendo, all’art. 364 bis del codice delle imposte sul reddito del 1992, come modificato dalla legge 28 aprile 2003, che,
quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio di cui all’art. 34 di tale codice vengono versati o attribuiti ad un
contribuente che abbia precedentemente trasferito il proprio domicilio ovvero la sede del proprio patrimonio all’estero, si
presume che il versamento o l’attribuzione si verifichi il giorno precedente il detto trasferimento, e assimilando ad un’attribuzione,
ai sensi del secondo comma di detto art. 364 bis, ogni trasferimento di cui all’art. 34, n. 2, 3°, del medesimo codice, cosicché
ogni assicuratore è obbligato, ai sensi dell’art. 270 di detto codice, ad effettuare una ritenuta sui capitali e valori di
riscatto corrisposti ad un non residente che sia stato, in un qualsiasi momento, fiscalmente residente in [OSCURATO:PERSONA] e sempreché
questi siano stati costituiti, in tutto o in parte, nel corso del periodo di residenza fiscale in [OSCURATO:PERSONA] dell’interessato,
anche qualora le convenzioni fiscali bilaterali concluse dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] concedano all’altro Stato contraente il diritto
di assoggettare ad imposta tali redditi;
assoggettando ad imposta, in forza dell’art. 364 ter del codice delle imposte sul reddito del 1992, come modificato dalla
legge 28 aprile 2003, trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore
di lavoro o contributi personali di pensione integrativa, da parte della cassa pensionistica o dell’ente assicurativo presso
cui essi sono stati costituiti, a favore del beneficiario o dei suoi aventi causa, ad un’altra cassa pensionistica o ad un
altro ente assicurativo con sede al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], mentre un tale trasferimento non costituisce un’operazione imponibile
qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad un’altra cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo
con sede in [OSCURATO:PERSONA];
esigendo, ai termini dell’art. 224/2 bis del Regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo, istituito con regio decreto
3 marzo 1927, nella versione modificata dal regio decreto 30 luglio 1994, dagli assicuratori stranieri che non possiedono
in [OSCURATO:PERSONA] alcuna sede operativa che questi, prima di offrire i loro servizi in [OSCURATO:PERSONA], nominino un rappresentante responsabile
ivi residente, il quale si impegni personalmente e per iscritto, nei confronti dello Stato belga, a versare l’imposta annuale
sui contratti assicurativi nonché gli interessi legali e di mora eventualmente dovuti riguardo a contratti relativi a rischi
situati in [OSCURATO:PERSONA];
il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE, degli
artt. 28, 31 e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, nonché dell’art. 4 della direttiva del Consiglio
10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione
diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione
vita), dopo la riformulazione art. 5, n. 1, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/83/CE,
relativa all’assicurazione sulla vita.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.