CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno in data 8 gennaio 2021, resa in integrale conferma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 28 maggio 2020, che, riconosciutili responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 99, comma 4, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., li aveva condannati alla pena di giustizia, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale, al solo Moumid. 2. L'unitaria impugnativa, sottoscritta dal comune difensore abilitato, consta di due motivi, quivi enunciati secondo quanto richiesto per la motivazione dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., per non essere stata ritenuta la fattispecie di furto tentato anziché consumato, posto che non vi era stato impossessamento dei beni sottratti, vuoi perché gli imputati non erano riusciti ad allontanarsi dall'abitazione presa di mira, vuoi perché il fatto si era verificato sotto la costante sorveglianza, prima, delle persone che avevano allertato i Carabinieri e, poi, di questi ultimi. - Il secondo motivo, articolato nell'interesse del solo Moumind, denuncia illogicità motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui si era dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale e però si era graduata la pena da irrogare all'imputato a partire dal minimo edittale. 3. Con requisitoria in data 10 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Tramite PEC, in data 22 novembre 2021, è pervenuta richiesta di trattazione orale del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: richiesta che è stata respinta in quanto tardiva, non essendo stato rispettato il termine perentorio di «venticinque giorni liberi prima dell'udienza» ex art. 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Sempre tramite PEC, in data 6 novembre 21, è pervenuta nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Moumid. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché fondati su motivi che replicano pedissequamente le doglianze già dedotte dinanzi alla Corte di merito (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), la quale ha giustificato con adeguata motivazione la propria decisione, e perché manifestamente infondati. 1. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, in tema di furto, sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell'agente. Ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato è sufficiente, infatti, che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa (Sez. 5, n. 2622 del 29/10/1992 - dep. 19/03/1993, Rv. 194318). In applicazione di tale principio si è, pertanto, pacificamente ritenuto che risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311; Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995 - dep. 08/02/1996, Rv. 204056), dovendosi riconoscere che, in ipotesi siffatta, il soggetto agente abbia esercitato un potere di fatto, ancorché del tutto temporaneo, sulla refurtiva medesima, irrilevante essendo la circostanza che sia stato poi costretto ad abbandonarla subito dopo in conseguenza dell'altrui pronto intervento (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 - dep. 20/01/2017, Rv. 269088; Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030). Invero, soltanto la diretta osservazione da parte della persona offesa ovvero delle forze dell'ordine, presenti nel luogo di consumazione del furto, ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono la consumazione del delitto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186). Ciò premesso, va rilevato che la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua, delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che il furto in abitazione in disamina si dovesse ritenere consumato e non tentato. Il fatto, per come ricostruito dai giudici di entrambi i gradi, in effetti, non era avvenuto sotto il costante controllo né delle persone che avevano allertato i Carabinieri, né di questi ultimi, i quali, una volta intervenuti, riscontrata l'effrazione di una finestra dell'abitazione teatro della vicenda ed effettuata una ricognizione al suo interno, avevano scovato 11111111~12~M~L~- Tkit2 gli imputati, nascosti sotto alcuni letti, con la patente di guida e gli orologi sottratti occultati nelle tasche. Donde, in ragione della conformità a diritto dell'argomentazione scrutinata, va dichiarata l'inammissibilità del primo motivo. 2. La stessa sorte segue il secondo motivo. E' jus receptum che la valutazione concernente la recidiva è autonoma rispetto a quella relativa alla misura della pena. Pertanto, il giudice, che determini la pena nel minimo edittale, non è tenuto neppure ad applicare nel minimo l'aumento per la recidiva (Sez. 4, n. 5410 del 01/12/1972 - dep. 13/07/1973, 12v. 124620). Deve, quindi, escludersi la denunciata illogicità della motivazione, in quanto la determinazione della pena irrogata sul minimo edittale - avendp, evidentemente, i giudici di merito, per scelta discrezionale non si ndacabile in questa sede, valorizzato alcuni dei parametri di cui all'art. 133 cod. peri. (ad esempio, le modalità del fatto, l'intensità del dolo o la condotta susseguente al reato) non è affatto incompatibile con la valutazione circa l'essersi rivelato il nuovo reato, commesso dal Moumid, espressione del suo maggiore spessore criminologico. Il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva, d'altro canto, un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 3. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm