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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42321/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 marzo 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 27 febbraio 2020 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena principale e accessoria per il primo e il secondo.

Ha revocato la interdizione temporanea dai pubblici uffici per il secondo, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ciascuno oltre pene accessorie.Le imputazioni hanno ad oggetto: - il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva per avere effettuato, l'Aiuto nella qualità di amministratore unico dal 21 ottobre 2010 al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita con sentenza del 16 ottobre 2015, il Disetti di direttore commerciale e il Rubbi di dipendente della fallita, trasferimenti di danaro senza alcuna causa dai conti correnti sociali della società 2 [OSCURATO:SOCIETA] ai conti personali di Rubbi per un importo complessivo di euro 953.220,00 (capo 1bb) e ai conti della Compagnia del Mediterraneo S.A. riferibile al Disetti per un importo complessivo di euro 268.500,00, nonché al conto corrente personale del Disetti per euro 5.000,00 ( capo 1 bc); - i reati di bancarotta documentale, operazioni dolose e ricorso abusivo al credito a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], nella suindicata qualità.

2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati, l'Aiuto con atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia, e il Disetti e il Rubbi attraverso il comune difensore di fiducia con unico atto e motivi comuni di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Attraverso il comune ricorso Disetti e Rubbi hanno con un unico motivo dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità per i reati contestati.

Sul punto la difesa lamenta che: - L'accertamento della penale responsabilità nei confronti del Rubbi si è fondato unicamente sulla riferibilità a quest'ultimo del conto corrente dove sono state trasferite le somme di danaro senza verificare se si trattasse di un conto corrente intestato alla sua persona fisica o ad una società con rilevanti conseguenze in tema di valutazione della effettuata operazione. - L'accertamento della penale responsabilità nei confronti del Disetti si è fondato unicamente sulla mancanza di una idonea giustificazione del trasferimento delle somme alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., giustificazione fornita dalla difesa nella corresponsione a quest'ultima di una cifra pari a 250.000,00 euro a titolo di provvigione per il Disetti, senza considerare le indicazioni dello stesso Disetti, confortate dalle dichiarazioni della curatrice fallimentare, che ha chiarito che una società terza [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato operazioni con la fallita grazie al suo intervento per una somma pari ad euro 1.500.000,00.

Egualmente a dirsi per la somma di euro 5000,00, trasferita dalla società fallita su un conto corrente personale del ricorrente, laddove la Corte territoriale ha ritenuto provata la penale responsabilità unicamente sulla circostanza che il ricorrente non abbia saputo giustificare siffatto trasferimento di liquidità in suo favore.

2.1.1. Infine, non vi è prova che i ricorrenti, nella loro posizione di extranei ,(il Rubbi era un semplice dipendente), fossero a conoscenza dello stato di decozione della società fallita.

2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova.

2.2.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità atteso che, pur essendo formalmente l'amministratore di diritto della società, non si è mai occupato in concreto della attività societaria.

2.2.2. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando che, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte non ha tenuto in conto la grave dipendenza dello stesso da alcol e stupefacenti.

2.3. In data 17 settembre 2022 la difesa dell'Aiuto ha inviato certificato di morte attestante il decesso del suo assistito intervenuto in data 10 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dell'Aiuto è fondato per le ragioni che seguono.

Come già indicato, in data 17 settembre 2022 il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] M.Paparo, ha inviato nota con allegata certificazione di morte del ricorrente dalla quale risulta il decesso dello stesso in data 10 ottobre 2021.

I reati contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] risultano dunque estinti per intervenuta morte dell'imputato.

2. I ricorsi di Disetti e Rubbi sono inammissibili.

2.1. Va preliminarmente evidenziato che dall'esame degli atti i ricorsi sono stati inviati, dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo raccomandata in data 6 luglio 2021, laddove il termine ultimo per proporre ricorso era il 24 giugno La Corte d'Appello di Milano aveva già dichiarato l'inammissibilità dei medesimi ricorsi precedentemente trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 giugno 2021, dal momento che, pur essendo stati inviati nel rispetto dei termini per l'impugnazione, erano stati trasmessi ad un indirizzo di posta elettronica certificata errata con la conseguenza della loro inammissibilità ai sensi dell'art. 24 comma 6 sexies del decreto-legge n.137/2020 convertito nella legge 176/2020. 2.2.11 comune ed unico motivo dei ricorsi risulta altresì in parte generico ed in parte manifestamente infondato, non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.2.1 Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva, logica e non contraddittoria, argomentato in fatto (p.11 e ss. della impugnata sentenza), sulla circostanza che: - la somma di danaro confluita sul conto corrente riferibile al Rubbi e aperto presso un istituto bancario croato riportava causali indefinite quali "acconto su materiale" o "fornitura materiale", nonostante dalle indagini non sia mai emersa l'esistenza di rapporti commerciali tra la fallita e fornitori croati, senza considerare che il trasferimento di danaro era avvenuto nell'anno 2014, in un periodo cioè in cui la fallita non aveva corrisposto il prezzo di forniture di merci effettivamente ricevute.

Né la circostanza che l'attività investigativa non abbia chiarito se il conto estero fosse intestato alla persona fisica del ricorrente o ad un'impresa commerciale a lui riferibile appare decisiva, non risultando il Rubbi titolare di attività imprenditoriale ed emergendo la circostanza oggettiva di un trasferimento di danaro senza giustificazione. -le somme confluite sul conto corrente estero riferibile al Disetti non risultano essere state giustificate da un'attività di intermediazione che il Disetti avrebbe asseritamente svolto per conto della società fallita SISER2 s.r.I., come del resto risulta dalle stesse causali dei bonifici estremamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione temporale.

Del resto la società belga [OSCURATO:PERSONA] di cui il Disetti sarebbe stato intermediario, risulta avere fornito alla società fallita merce per un importo pari a 500.000,00 euro e risulta illogico e inverosimile che a fronte di siffatta operazione di vendita, il compenso per la intermediazione sia stato pari a più della metà (euro 268.500,00) del prezzo della vendita, "[..] essendo rimasta una congettura indimostrata l'assunto difensivo circa la fornitura in nero da parte dell'acciaieria belga di prodotti per una valore di circa1,5 milioni di euro[..]." Lo stesso dicasi per la somma di euro 5000,00 ingiustificatamente trasferita sul conto corrente personale croato del Disetti.2.2.2.Egualmente immune da censure appare la sentenza impugnata laddove, rispondendo analiticamente alle specifiche doglianze già proposte con l'atto di appello, ha esaustivamente risposto chiarendo la posizione di concorrenti esterni dei due ricorrenti rispetto al reato proprio commesso dall'amministratore della fallita contestato, richiamando peraltro principi consolidati della giurisprudenza di questa sezione, con specifico riguardo alla consapevolezza di porre in essere una condotta agevolatrice dell'intraneus.

Al riguardo secondo la giurisprudenza di questa Corte : "In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori" (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 (2020) Rv. 278156). 2.3.La sentenza ha fatto, peraltro, buon governo dei principi fissati da questa Corte in relazione alla mancata giustificazione fornita in relazione ad attività distrattive in chiaro pregiudizio del ceto creditorio.

E' stato, al riguardo, sottolineato (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) come le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1

I. fall. abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che grava sullo stesso, in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega, del resto, l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente può desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, (2022) Rv. 282643). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibili i ricorsi Rubbi e Ditti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 marzo 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 27 febbraio 2020 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena principale e accessoria per il primo e il secondo. Ha revocato la interdizione temporanea dai pubblici uffici per il secondo, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ciascuno oltre pene accessorie.Le imputazioni hanno ad oggetto: - il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva per avere effettuato, l'Aiuto nella qualità di amministratore unico dal 21 ottobre 2010 al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita con sentenza del 16 ottobre 2015, il Disetti di direttore commerciale e il Rubbi di dipendente della fallita, trasferimenti di danaro senza alcuna causa dai conti correnti sociali della società 2 [OSCURATO:SOCIETA] ai conti personali di Rubbi per un importo complessivo di euro 953.220,00 (capo 1bb) e ai conti della Compagnia del Mediterraneo S.A. riferibile al Disetti per un importo complessivo di euro 268.500,00, nonché al conto corrente personale del Disetti per euro 5.000,00 ( capo 1 bc); - i reati di bancarotta documentale, operazioni dolose e ricorso abusivo al credito a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], nella suindicata qualità. 2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati, l'Aiuto con atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia, e il Disetti e il Rubbi attraverso il comune difensore di fiducia con unico atto e motivi comuni di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Attraverso il comune ricorso Disetti e Rubbi hanno con un unico motivo dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità per i reati contestati. Sul punto la difesa lamenta che: - L'accertamento della penale responsabilità nei confronti del Rubbi si è fondato unicamente sulla riferibilità a quest'ultimo del conto corrente dove sono state trasferite le somme di danaro senza verificare se si trattasse di un conto corrente intestato alla sua persona fisica o ad una società con rilevanti conseguenze in tema di valutazione della effettuata operazione. - L'accertamento della penale responsabilità nei confronti del Disetti si è fondato unicamente sulla mancanza di una idonea giustificazione del trasferimento delle somme alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., giustificazione fornita dalla difesa nella corresponsione a quest'ultima di una cifra pari a 250.000,00 euro a titolo di provvigione per il Disetti, senza considerare le indicazioni dello stesso Disetti, confortate dalle dichiarazioni della curatrice fallimentare, che ha chiarito che una società terza [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato operazioni con la fallita grazie al suo intervento per una somma pari ad euro 1.500.000,00. Egualmente a dirsi per la somma di euro 5000,00, trasferita dalla società fallita su un conto corrente personale del ricorrente, laddove la Corte territoriale ha ritenuto provata la penale responsabilità unicamente sulla circostanza che il ricorrente non abbia saputo giustificare siffatto trasferimento di liquidità in suo favore. 2.1.1. Infine, non vi è prova che i ricorrenti, nella loro posizione di extranei ,(il Rubbi era un semplice dipendente), fossero a conoscenza dello stato di decozione della società fallita. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova. 2.2.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità atteso che, pur essendo formalmente l'amministratore di diritto della società, non si è mai occupato in concreto della attività societaria. 2.2.2. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando che, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte non ha tenuto in conto la grave dipendenza dello stesso da alcol e stupefacenti. 2.3. In data 17 settembre 2022 la difesa dell'Aiuto ha inviato certificato di morte attestante il decesso del suo assistito intervenuto in data 10 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dell'Aiuto è fondato per le ragioni che seguono. Come già indicato, in data 17 settembre 2022 il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] M.Paparo, ha inviato nota con allegata certificazione di morte del ricorrente dalla quale risulta il decesso dello stesso in data 10 ottobre 2021. I reati contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] risultano dunque estinti per intervenuta morte dell'imputato. 2. I ricorsi di Disetti e Rubbi sono inammissibili. 2.1. Va preliminarmente evidenziato che dall'esame degli atti i ricorsi sono stati inviati, dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo raccomandata in data 6 luglio 2021, laddove il termine ultimo per proporre ricorso era il 24 giugno La Corte d'Appello di Milano aveva già dichiarato l'inammissibilità dei medesimi ricorsi precedentemente trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 giugno 2021, dal momento che, pur essendo stati inviati nel rispetto dei termini per l'impugnazione, erano stati trasmessi ad un indirizzo di posta elettronica certificata errata con la conseguenza della loro inammissibilità ai sensi dell'art. 24 comma 6 sexies del decreto-legge n.137/2020 convertito nella legge 176/2020. 2.2.11 comune ed unico motivo dei ricorsi risulta altresì in parte generico ed in parte manifestamente infondato, non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.2.1 Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva, logica e non contraddittoria, argomentato in fatto (p.11 e ss. della impugnata sentenza), sulla circostanza che: - la somma di danaro confluita sul conto corrente riferibile al Rubbi e aperto presso un istituto bancario croato riportava causali indefinite quali "acconto su materiale" o "fornitura materiale", nonostante dalle indagini non sia mai emersa l'esistenza di rapporti commerciali tra la fallita e fornitori croati, senza considerare che il trasferimento di danaro era avvenuto nell'anno 2014, in un periodo cioè in cui la fallita non aveva corrisposto il prezzo di forniture di merci effettivamente ricevute. Né la circostanza che l'attività investigativa non abbia chiarito se il conto estero fosse intestato alla persona fisica del ricorrente o ad un'impresa commerciale a lui riferibile appare decisiva, non risultando il Rubbi titolare di attività imprenditoriale ed emergendo la circostanza oggettiva di un trasferimento di danaro senza giustificazione. -le somme confluite sul conto corrente estero riferibile al Disetti non risultano essere state giustificate da un'attività di intermediazione che il Disetti avrebbe asseritamente svolto per conto della società fallita SISER2 s.r.I., come del resto risulta dalle stesse causali dei bonifici estremamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione temporale. Del resto la società belga [OSCURATO:PERSONA] di cui il Disetti sarebbe stato intermediario, risulta avere fornito alla società fallita merce per un importo pari a 500.000,00 euro e risulta illogico e inverosimile che a fronte di siffatta operazione di vendita, il compenso per la intermediazione sia stato pari a più della metà (euro 268.500,00) del prezzo della vendita, "[..] essendo rimasta una congettura indimostrata l'assunto difensivo circa la fornitura in nero da parte dell'acciaieria belga di prodotti per una valore di circa1,5 milioni di euro[..]." Lo stesso dicasi per la somma di euro 5000,00 ingiustificatamente trasferita sul conto corrente personale croato del Disetti.2.2.2.Egualmente immune da censure appare la sentenza impugnata laddove, rispondendo analiticamente alle specifiche doglianze già proposte con l'atto di appello, ha esaustivamente risposto chiarendo la posizione di concorrenti esterni dei due ricorrenti rispetto al reato proprio commesso dall'amministratore della fallita contestato, richiamando peraltro principi consolidati della giurisprudenza di questa sezione, con specifico riguardo alla consapevolezza di porre in essere una condotta agevolatrice dell'intraneus. Al riguardo secondo la giurisprudenza di questa Corte : "In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori" (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 (2020) Rv. 278156). 2.3.La sentenza ha fatto, peraltro, buon governo dei principi fissati da questa Corte in relazione alla mancata giustificazione fornita in relazione ad attività distrattive in chiaro pregiudizio del ceto creditorio. E' stato, al riguardo, sottolineato (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) come le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall. abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che grava sullo stesso, in vista della conservazione delle ragioni creditorie. Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega, del resto, l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente può desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, (2022) Rv. 282643). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi Rubbi e Ditti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
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