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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15700/2026

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osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala in difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale del riesame, in accoglimento del gravame proposto dall'indagato, ritenuta la cessazione delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato, annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 1 ottobre 2025, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato delreato di cui all'artt. 74, commi 1, 2, 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere partecipato, in concorso con più di dieci persone, ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di vedetta e di pusher. 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, articolando un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale del riesame, pur condividendo il quadro di gravità indiziaria delineato dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, ha escluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato in capo all'indagato.

Il Tribunale avrebbe, in primo luogo, ignorato gli indici, gravi concreti e specializzanti connotanti la persistenza delle esigenze cautelari dell'associazione criminale evidenziati dal Gip nell'ordinanza applicativa della misura custodiale (nel caso di specie gli arresti domiciliari); avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato valorizzando il lasso temporale intercorso tra il tempo della commissione dei reati e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, omettendo di considerare che tale iato temporale è stato colmato dall'inserimento in atti di due distinte note di polizia (9 aprile 2024 e 18 giugno 2025) in cui si è dato conto della piena operatività criminale, nel corso del tempo, di molti degli indagati del procedimento; avrebbe altresì erroneamente fatto coincidere la cessazione dell'attività dell'associazione con la data dell'aprile 2022, invece riferita alla data di cessazione delle attività intercettive e comunque non considerabile periodo "datato"; infine non avrebbe debitamente considerato che, a poche ore dalla sostituzione della misura cautelare disposta nei confronti di uno dei componenti dell'associazione criminale, [OSCURATO:PERSONA], in data 5 novembre 2025, si rendeva nuovamente responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, venendo tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo poiché trovato in possesso di tredici bustine contenenti hashish e di una bustina contenente undici dosi di cocaina.

Tale episodio, seppur indirettamente avrebbe dovuto essere considerato idoneo a corroborare in modo significativo l'attualità delle esigenze cautelari sottese alla persistente operatività dell'associazione contestata.

Quanto alla posizione dell'indagato, intraneo all'associazione, la Corte avrebbe omesso di considerare, ai fini della valutazione della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, che, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell'art. 352, comma 2, cod. proc. pen., contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, veniva rinvenuta, occultata all'interno dell'abitazione di 2Ionescu e, in particolare, nel vano contenitore del letto matrimoniale della camera da letto, la somma in contanti di euro 12.000, in banconote di vario taglio.

Tale somma, per l'ammontare e per le modalità di conservazione, è ritenuta dal ricorrente sicuramente correlabile, sotto il profilo dell'attualità e del nesso pertinenziale, al lucro del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti contestato all'indagato, vieppiù considerando il ruolo specifico allo stesso ascrivibile all'interno del sodalizio criminoso; e che la somma affetta da evidente sproporzione rispetto ai redditi dichiarati dall'indagato, come emerso dalle verifiche effettuate, è stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all'art. 240- bis cod. pen., confermato dal Tribunale del riesame che ha rigettato le censure prospettate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex 2 rnultis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160).

In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata.

Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari 3degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente.

A ciò va aggiunto, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435).

Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra.

2. Dall'applicazione di tali principi nel caso di specie, emerge fondatezza del ricorso.

Il Tribunale del riesame, pur avendo espressamente premesso di condividere il percorso argomentativo del giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, valorizzando, a tal fine, il significativo lasso temporale di circa tre anni intercorso tra la commissione dei fatti e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, periodo nel quale non è emerso alcun elemento sintomatico di una persistente pericolosità sociale dell'indagato, indicato quale vedetta del sodalizio.

Tuttavia, la valutazione che ha escluso la prognosi di pericolosità non ha adeguatamente considerato gli elementi desumibili dalla personalità dell'indagato, emergenti dall'esito della perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell'art. 352, comma 2, cod. proc. pen., contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, all'esito della quale veniva rinvenuta, all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, nel vano contenitore del letto matrimoniale, la somma di euro 12.000 in contanti, in banconote di vario taglio.

Tale importo, per consistenza e modalità di occultamento, risulta certamente riferibile, sotto il profilo dell'attualità e del nesso pertinenziale, ai proventi dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata all'indagato, anche in relazione al ruolo da lui rivestito nel sodalizio.

La somma, manifestamente sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, è stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., provvedimento confermato dal Tribunale del riesame, che ha respinto le censure difensive. 43.Per tali motivi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala in difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale del riesame, in accoglimento del gravame proposto dall'indagato, ritenuta la cessazione delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato, annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 1 ottobre 2025, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato delreato di cui all'artt. 74, commi 1, 2, 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere partecipato, in concorso con più di dieci persone, ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di vedetta e di pusher. 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, articolando un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale del riesame, pur condividendo il quadro di gravità indiziaria delineato dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, ha escluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato in capo all'indagato. Il Tribunale avrebbe, in primo luogo, ignorato gli indici, gravi concreti e specializzanti connotanti la persistenza delle esigenze cautelari dell'associazione criminale evidenziati dal Gip nell'ordinanza applicativa della misura custodiale (nel caso di specie gli arresti domiciliari); avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato valorizzando il lasso temporale intercorso tra il tempo della commissione dei reati e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, omettendo di considerare che tale iato temporale è stato colmato dall'inserimento in atti di due distinte note di polizia (9 aprile 2024 e 18 giugno 2025) in cui si è dato conto della piena operatività criminale, nel corso del tempo, di molti degli indagati del procedimento; avrebbe altresì erroneamente fatto coincidere la cessazione dell'attività dell'associazione con la data dell'aprile 2022, invece riferita alla data di cessazione delle attività intercettive e comunque non considerabile periodo "datato"; infine non avrebbe debitamente considerato che, a poche ore dalla sostituzione della misura cautelare disposta nei confronti di uno dei componenti dell'associazione criminale, [OSCURATO:PERSONA], in data 5 novembre 2025, si rendeva nuovamente responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, venendo tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo poiché trovato in possesso di tredici bustine contenenti hashish e di una bustina contenente undici dosi di cocaina. Tale episodio, seppur indirettamente avrebbe dovuto essere considerato idoneo a corroborare in modo significativo l'attualità delle esigenze cautelari sottese alla persistente operatività dell'associazione contestata. Quanto alla posizione dell'indagato, intraneo all'associazione, la Corte avrebbe omesso di considerare, ai fini della valutazione della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, che, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell'art. 352, comma 2, cod. proc. pen., contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, veniva rinvenuta, occultata all'interno dell'abitazione di 2Ionescu e, in particolare, nel vano contenitore del letto matrimoniale della camera da letto, la somma in contanti di euro 12.000, in banconote di vario taglio. Tale somma, per l'ammontare e per le modalità di conservazione, è ritenuta dal ricorrente sicuramente correlabile, sotto il profilo dell'attualità e del nesso pertinenziale, al lucro del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti contestato all'indagato, vieppiù considerando il ruolo specifico allo stesso ascrivibile all'interno del sodalizio criminoso; e che la somma affetta da evidente sproporzione rispetto ai redditi dichiarati dall'indagato, come emerso dalle verifiche effettuate, è stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all'art. 240- bis cod. pen., confermato dal Tribunale del riesame che ha rigettato le censure prospettate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex 2 rnultis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari 3degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente. A ciò va aggiunto, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra. 2. Dall'applicazione di tali principi nel caso di specie, emerge fondatezza del ricorso. Il Tribunale del riesame, pur avendo espressamente premesso di condividere il percorso argomentativo del giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, valorizzando, a tal fine, il significativo lasso temporale di circa tre anni intercorso tra la commissione dei fatti e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, periodo nel quale non è emerso alcun elemento sintomatico di una persistente pericolosità sociale dell'indagato, indicato quale vedetta del sodalizio. Tuttavia, la valutazione che ha escluso la prognosi di pericolosità non ha adeguatamente considerato gli elementi desumibili dalla personalità dell'indagato, emergenti dall'esito della perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell'art. 352, comma 2, cod. proc. pen., contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, all'esito della quale veniva rinvenuta, all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, nel vano contenitore del letto matrimoniale, la somma di euro 12.000 in contanti, in banconote di vario taglio. Tale importo, per consistenza e modalità di occultamento, risulta certamente riferibile, sotto il profilo dell'attualità e del nesso pertinenziale, ai proventi dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata all'indagato, anche in relazione al ruolo da lui rivestito nel sodalizio. La somma, manifestamente sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, è stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., provvedimento confermato dal Tribunale del riesame, che ha respinto le censure difensive. 43.Per tali motivi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. P P.Q.M