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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 01393/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 17 marzo 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha riformato parzialmente il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione alla locale 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), per l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) e per la tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7).

La riforma del Tribunale del riesame è consistita nell'annullamento dell'ordinanza genetica quanto al reato di cui al capo 7, ferma restando, invece, la gravità indiziaria per gli altri addebiti, per cui il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari è stato confermato.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dei difensori di fiducia, affidandosi a due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione quanto al versante della gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Il Tribunale della cautela sostiene il ricorrente ha reiterato gli errori del Giudice per le indagini preliminari, addirittura spingendosi oltre e valutando illogicamente i medesimi fatti già vagliati nel provvedimento genetico.

Si sofferma, quindi, il ricorrente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, pur indicando Garofalo come referente della cosca di [OSCURATO:PERSONA], aveva poi affermato di essere andato nella località turistica Trepidò e di avere prelevato il denaro di un'estorsione non già dal ricorrente, ma da altro soggetto, circostanza dissonante rispetto all'indicazione di Garofalo come referente del sodalizio.

Quanto alla riunione del 20 ottobre 2018 cui Garofalo avrebbe partecipato in Sila, nessun indizio sosterrebbe l'ipotesi formulata dal Tribunale del riesame secondo cui si sarebbe trattato di un summit di 'ndrangheta.

A questo proposito, la parte invoca una reinterpretazione della conversazione intercettata in ambientale nella sua vettura, laddove egli si era detto tranquillo giacché l'incontro era avvenuto in un luogo pubblico; incontro il cui oggetto non era stato accertato e la cui liceità era confermata dalla presenza anche di soggetti non coinvolti nel procedimento, tra cui un avvocato, mai indagato.

Conclude il ricorrente evocando la giurisprudenza di questa Corte in ordine al concetto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale non sarebbero stati evidenziati, in capo all'indagato, gravi indizi di colpevolezza, non collimando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Venturino e Iaquinda e difettando di significatività le intercettazioni.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziarla relativo all'estorsione a danno di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo sarebbe amico di Garofalo e il denaro dato all'indagato sarebbe, in parte, destinato ad un terzo rimasto ignoto, in parte dovuto da Baffa al ricorrente per lavori svolti presso il villaggio turistico.

Non si comprenderebbe, dunque, come il Tribunale del riesame abbia potuto ritenere che il destinatario finale della somma di denaro fosse Curcio; accenna, infine, il ricorrente ad un'intercettazione concernente il danneggiamento della recinzione del villaggio Baffa, contestandone la valenza indiziaria, per poi rimarcare che non vi sarebbe prova del collegamento del fatto con la consorteria criminale.

3. Sia il Procuratore generale che i difensori del ricorrente hanno presentato memoria, il primo per sostenere l'inammissibilità del ricorso, i secondi per contrastare le argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è inammissibile in quanto denso di proposizioni disorganiche, tese a valorizzare, in una prospettiva pro reo, ora questo ora quell'elemento di fatto — spesso neanche evincibile dal provvedimento impugnato — ma senza un reale confronto con la trama argonnentativa del Tribunale del riesame, che ha evinto la gravità indiziaria circa la sua partecipazione associativa da plurimi elementi di fatto.

Elementi che sono stati razionalmente valutati e rispetto ai quali il ricorso non evidenzia crepe logiche, ma si limita da una critica in fatto, chiedendo una rivalutazione di merito che non compete a questa Corte.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha costruito il giudizio circa la gravità indiziaria innanzitutto sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato l'indagato come referente della locale di [OSCURATO:PERSONA] in Sila, quale addetto alle estorsioni camuffate dal servizio di guardiania, imposto sia agli imprenditori che ai proprietari di abitazioni private.

A riscontro di queste propalazioni eteroaccusatorie, il Collegio della cautela ha valorizzato una grande messe di elementi, tra cui la partecipazione di Garofalo al summit di 'ndrangheta del 20 ottobre 2018, cui presero parte esponenti della criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA], Cirò e Cariati; a questo riguardo il tentativo dell'indagato di smentire la valenza delle intercettazioni ambientali nella sua autovettura è destinato a fallire in quanto, da una parte, non si confronta con la sua affermazione, valorizzata in malam partem, circa la tranquillità di poter parlare liberamente all'aria aperta, razionalmente interpretata come il compiacimento per la mancanza di rischio di essere intercettati; dall'altra, il ricorrente ha tentato una reinterpretazione del significato delle intercettazioni, preclusa in sede di legittimità come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

Un altro limite del ricorso si ravvisa nella mancanza di confronto con una serie di circostanze (non solo relative al suddetto summit), valorizzate dal Collegio della cautela a riprova del giudizio di gravità indiziaria circa: - le accortezze adoperate dai partecipanti al summit e la circostanza che fosse stato scelto un luogo lontano dai comuni di appartenenza di tutti i partecipanti, elementi che hanno corroborato il giudizio circa la natura ‘ndranghetista dell'incontro; - le telefonate da cui si evinceva che terzi proprietari di abitazioni in Sila si rivolgevano proprio all'indagato ove vi fossero atti intrusivi da parte di terzi ovvero situazioni che turbavano la tranquillità del caseggiato (autovetture che percorrevano le strade ad alta velocità, consumo di stupefacenti, etc.), segno di un ruolo che di fatto gli era attribuito e che corrisponde a quello evidenziato dal collaboratore di giustizia. - il rapporto con il pluripregiudicato [OSCURATO:PERSONA], - i discorsi dell'indagato circa la pressione delle forze dell'ordine, - l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - la circostanza che uno dei proprietari aveva apposto sulla porta della sua abitazione un cartello con il riferimento all'indagato e al pluripregiudicato Nicastri, proprio per dissuadere eventuali malintenzionati, il che denota l'alone di rispetto di cui l'indagato gode in ambito delinquenziale.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.

La costruzione del Tribunale del riesame è, in primo luogo, forte dell'inquadramento dell'indagato come emissario della locale di [OSCURATO:PERSONA] in Sila, di cui si è detto sopra.

Su questa base ricostruttiva il Tribunale del riesame ha inquadrato in maniera non manifestamente illogica le periodiche dazioni di denaro a Garofalo(del proprietario del villaggio Baffa ed il collegamento di queste ultime con il Curcio, senza che l'esistenza anche di compensi dovuti a Garofalo per prestazioni lecite e fatturate (quali sembrano emergere dalle telefonate con l'amministratore del condominio), sminuisca la parallela attività svolta per conto della cosca.

Il motivo di ricorso, infine, è assolutamente generico quanto alla circostanza aggravante di cui 416bis.1 cod. pen.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

4. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 17 marzo 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha riformato parzialmente il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione alla locale 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), per l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) e per la tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7). La riforma del Tribunale del riesame è consistita nell'annullamento dell'ordinanza genetica quanto al reato di cui al capo 7, ferma restando, invece, la gravità indiziaria per gli altri addebiti, per cui il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari è stato confermato. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dei difensori di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione quanto al versante della gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale della cautela sostiene il ricorrente ha reiterato gli errori del Giudice per le indagini preliminari, addirittura spingendosi oltre e valutando illogicamente i medesimi fatti già vagliati nel provvedimento genetico. Si sofferma, quindi, il ricorrente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, pur indicando Garofalo come referente della cosca di [OSCURATO:PERSONA], aveva poi affermato di essere andato nella località turistica Trepidò e di avere prelevato il denaro di un'estorsione non già dal ricorrente, ma da altro soggetto, circostanza dissonante rispetto all'indicazione di Garofalo come referente del sodalizio. Quanto alla riunione del 20 ottobre 2018 cui Garofalo avrebbe partecipato in Sila, nessun indizio sosterrebbe l'ipotesi formulata dal Tribunale del riesame secondo cui si sarebbe trattato di un summit di 'ndrangheta. A questo proposito, la parte invoca una reinterpretazione della conversazione intercettata in ambientale nella sua vettura, laddove egli si era detto tranquillo giacché l'incontro era avvenuto in un luogo pubblico; incontro il cui oggetto non era stato accertato e la cui liceità era confermata dalla presenza anche di soggetti non coinvolti nel procedimento, tra cui un avvocato, mai indagato. Conclude il ricorrente evocando la giurisprudenza di questa Corte in ordine al concetto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale non sarebbero stati evidenziati, in capo all'indagato, gravi indizi di colpevolezza, non collimando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Venturino e Iaquinda e difettando di significatività le intercettazioni. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziarla relativo all'estorsione a danno di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo sarebbe amico di Garofalo e il denaro dato all'indagato sarebbe, in parte, destinato ad un terzo rimasto ignoto, in parte dovuto da Baffa al ricorrente per lavori svolti presso il villaggio turistico. Non si comprenderebbe, dunque, come il Tribunale del riesame abbia potuto ritenere che il destinatario finale della somma di denaro fosse Curcio; accenna, infine, il ricorrente ad un'intercettazione concernente il danneggiamento della recinzione del villaggio Baffa, contestandone la valenza indiziaria, per poi rimarcare che non vi sarebbe prova del collegamento del fatto con la consorteria criminale. 3. Sia il Procuratore generale che i difensori del ricorrente hanno presentato memoria, il primo per sostenere l'inammissibilità del ricorso, i secondi per contrastare le argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è inammissibile in quanto denso di proposizioni disorganiche, tese a valorizzare, in una prospettiva pro reo, ora questo ora quell'elemento di fatto — spesso neanche evincibile dal provvedimento impugnato — ma senza un reale confronto con la trama argonnentativa del Tribunale del riesame, che ha evinto la gravità indiziaria circa la sua partecipazione associativa da plurimi elementi di fatto. Elementi che sono stati razionalmente valutati e rispetto ai quali il ricorso non evidenzia crepe logiche, ma si limita da una critica in fatto, chiedendo una rivalutazione di merito che non compete a questa Corte. Il Tribunale del riesame, infatti, ha costruito il giudizio circa la gravità indiziaria innanzitutto sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato l'indagato come referente della locale di [OSCURATO:PERSONA] in Sila, quale addetto alle estorsioni camuffate dal servizio di guardiania, imposto sia agli imprenditori che ai proprietari di abitazioni private. A riscontro di queste propalazioni eteroaccusatorie, il Collegio della cautela ha valorizzato una grande messe di elementi, tra cui la partecipazione di Garofalo al summit di 'ndrangheta del 20 ottobre 2018, cui presero parte esponenti della criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA], Cirò e Cariati; a questo riguardo il tentativo dell'indagato di smentire la valenza delle intercettazioni ambientali nella sua autovettura è destinato a fallire in quanto, da una parte, non si confronta con la sua affermazione, valorizzata in malam partem, circa la tranquillità di poter parlare liberamente all'aria aperta, razionalmente interpretata come il compiacimento per la mancanza di rischio di essere intercettati; dall'altra, il ricorrente ha tentato una reinterpretazione del significato delle intercettazioni, preclusa in sede di legittimità come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Un altro limite del ricorso si ravvisa nella mancanza di confronto con una serie di circostanze (non solo relative al suddetto summit), valorizzate dal Collegio della cautela a riprova del giudizio di gravità indiziaria circa: - le accortezze adoperate dai partecipanti al summit e la circostanza che fosse stato scelto un luogo lontano dai comuni di appartenenza di tutti i partecipanti, elementi che hanno corroborato il giudizio circa la natura ‘ndranghetista dell'incontro; - le telefonate da cui si evinceva che terzi proprietari di abitazioni in Sila si rivolgevano proprio all'indagato ove vi fossero atti intrusivi da parte di terzi ovvero situazioni che turbavano la tranquillità del caseggiato (autovetture che percorrevano le strade ad alta velocità, consumo di stupefacenti, etc.), segno di un ruolo che di fatto gli era attribuito e che corrisponde a quello evidenziato dal collaboratore di giustizia. - il rapporto con il pluripregiudicato [OSCURATO:PERSONA], - i discorsi dell'indagato circa la pressione delle forze dell'ordine, - l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - la circostanza che uno dei proprietari aveva apposto sulla porta della sua abitazione un cartello con il riferimento all'indagato e al pluripregiudicato Nicastri, proprio per dissuadere eventuali malintenzionati, il che denota l'alone di rispetto di cui l'indagato gode in ambito delinquenziale. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. La costruzione del Tribunale del riesame è, in primo luogo, forte dell'inquadramento dell'indagato come emissario della locale di [OSCURATO:PERSONA] in Sila, di cui si è detto sopra. Su questa base ricostruttiva il Tribunale del riesame ha inquadrato in maniera non manifestamente illogica le periodiche dazioni di denaro a Garofalo(del proprietario del villaggio Baffa ed il collegamento di queste ultime con il Curcio, senza che l'esistenza anche di compensi dovuti a Garofalo per prestazioni lecite e fatturate (quali sembrano emergere dalle telefonate con l'amministratore del condominio), sminuisca la parallela attività svolta per conto della cosca. Il motivo di ricorso, infine, è assolutamente generico quanto alla circostanza aggravante di cui 416bis.1 cod. pen.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). 4. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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