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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00642/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • NAPOLETANO Armando [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di Appello di Salerno PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese di lite, come da nota spesa allegata; letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha insistito per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 19/10/2021 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città emessa il 25/03/2021, confermava la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 392 cod. pen., revocando la condanna al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Napoletano sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per avere la corte territoriale rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità sulla base di un motivo non consentito dalla legge (il mancato ripristino dello stato dei luoghi).

3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato ex art. 392, commesso il 21/01/2012, si è estinto per decorso del termine prescrizionale.

Per la determinazione del termine massimo di prescrizione deve tenersi conto dell'applicazione da parte del giudice di merito della recidiva infraquinquennale (art. 99, comma secondo cod. pen.), con conseguente aumento della metà ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.

Tale aumento non incide sul tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen., comunque inferiore a sei anni, attesa la pena edittale della multa prevista dall'art.392 cod. pen., mentre rileva su quello conseguente all'interruzione, da calcolarsi in tre anni (metà di sei), ragion per cui il termine massimo di prescrizione risulta pari a (6+3) nove anni, decorrenti dalla suddetta data di commissione del reato e con scadenza, quindi, al 21/01/2021, prorogato di 184 giorni (120 gg per il rinvio, richiesto dalle parti, dall'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 26/09/2019 oltre 64 giorni ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, atteso il rinvio disposto nel periodo emergenziale) al 28/07/2021.

4. Non può ritenersi altresì la manifesta infondatezza del ricorso e, quindi, la mancata instaurazione del rapporto processuale, perché il motivo presenta profili di meritevolezza.

La Corte territoriale ha espressamente ancorato il proprio diniego al riconoscimento della causa di non punibilità alla valutazione di un parametro estraneo alla previsione legale: l'art. 131 bis cod. pen. richiama, infatti, tra i criteri per la valutazione della causa di non punibilità solo il primo comma dell'art. 133 cod. pen., norma che, nel fare riferimento all'azione, alla gravità del danno o del pericolo e all'intensità dell'elemento psicologico, esclude dalla valutazione giudiziale la condotta conseguente al reato (e, quindi, la mancata riduzione in pristino dei luoghi).

5. In ogni caso, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Cass. sez. 1, sent. n. 43700 del 28/09/2021 - dep. 26/11/2021 - Rv. 282214).

5. Vanno comunque confermate le statuizioni civili, non essendo in contestazione la responsabilità del Napoletano in ordine all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose in danno del [OSCURATO:PERSONA], così come accertato nel doppio grado del giudizio di merito.

La presumibile fondatezza del motivo di ricorso, attinente esclusivamente all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, giustifica la integrale compensazione delle ulteriori spese sostenute nel grado dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.

Così deciso in Roma il giorno 27 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • NAPOLETANO Armando [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di Appello di Salerno PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese di lite, come da nota spesa allegata; letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha insistito per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19/10/2021 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città emessa il 25/03/2021, confermava la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 392 cod. pen., revocando la condanna al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Napoletano sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per avere la corte territoriale rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità sulla base di un motivo non consentito dalla legge (il mancato ripristino dello stato dei luoghi). 3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato ex art. 392, commesso il 21/01/2012, si è estinto per decorso del termine prescrizionale. Per la determinazione del termine massimo di prescrizione deve tenersi conto dell'applicazione da parte del giudice di merito della recidiva infraquinquennale (art. 99, comma secondo cod. pen.), con conseguente aumento della metà ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen. Tale aumento non incide sul tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen., comunque inferiore a sei anni, attesa la pena edittale della multa prevista dall'art.392 cod. pen., mentre rileva su quello conseguente all'interruzione, da calcolarsi in tre anni (metà di sei), ragion per cui il termine massimo di prescrizione risulta pari a (6+3) nove anni, decorrenti dalla suddetta data di commissione del reato e con scadenza, quindi, al 21/01/2021, prorogato di 184 giorni (120 gg per il rinvio, richiesto dalle parti, dall'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 26/09/2019 oltre 64 giorni ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, atteso il rinvio disposto nel periodo emergenziale) al 28/07/2021. 4. Non può ritenersi altresì la manifesta infondatezza del ricorso e, quindi, la mancata instaurazione del rapporto processuale, perché il motivo presenta profili di meritevolezza. La Corte territoriale ha espressamente ancorato il proprio diniego al riconoscimento della causa di non punibilità alla valutazione di un parametro estraneo alla previsione legale: l'art. 131 bis cod. pen. richiama, infatti, tra i criteri per la valutazione della causa di non punibilità solo il primo comma dell'art. 133 cod. pen., norma che, nel fare riferimento all'azione, alla gravità del danno o del pericolo e all'intensità dell'elemento psicologico, esclude dalla valutazione giudiziale la condotta conseguente al reato (e, quindi, la mancata riduzione in pristino dei luoghi). 5. In ogni caso, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Cass. sez. 1, sent. n. 43700 del 28/09/2021 - dep. 26/11/2021 - Rv. 282214). 5. Vanno comunque confermate le statuizioni civili, non essendo in contestazione la responsabilità del Napoletano in ordine all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose in danno del [OSCURATO:PERSONA], così come accertato nel doppio grado del giudizio di merito. La presumibile fondatezza del motivo di ricorso, attinente esclusivamente all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, giustifica la integrale compensazione delle ulteriori spese sostenute nel grado dalla parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado. Così deciso in Roma il giorno 27 otto
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