CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41321/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa il 22.6.2019 dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di cui agli arti. 337 cod. pen. e 73 comma 5, d.P.R. 309/90 e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la diminuente di rito, lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione. Deduce violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile. Come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità. Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma I lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il