CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 24045/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 12.11.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermatola sentenza del Tribunale di Palermo del 18.6.2025 di condanna alla pena di seimesi di arresto per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011;[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, relativo alla affermazione dellaresponsabilità penale dell’imputato, sia meramente reiterativo di una doglianzasu cui i giudici d’appello hanno già risposto adeguatamente e chiedainammissibilmente una rilettura degli elementi posti a base della decisioneimpugnata mediante l’adozione di paramenti alternativi di valutazione dei fatti,indicati come maggiormente plausibili di quelli impiegati dai giudici di merito;[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso sia egualmente reiterativo diuna censura già disattesa dal giudice d’appello sulla base di una condivisibilepronuncia di legittimità, secondo cui, al fine di escludere la configurabilità dellacausa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato diinottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggettosottoposto a misura di prevenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativasomma, può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio dipericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione,tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delleprescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interessepubblico costituente la "ratio" della normativa e della portata precettiva dellarelativa disposizione. (Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv.277787 - 01);[OSCURATO:PERSONA], infine, che pure il terzo motivo di ricorso sia manifestamente infondato,in quanto – a fronte della censura relativa al limitato disvalore del fatto – laCorte d’appello ha motivato adeguatamente il diniego delle circostanzenonché all’assenza di resipiscenza e, comunque, di elementi valutabilifavorevolmente, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento,tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini deldiniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 –02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]