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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 1993

Cassazione n. 45439/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 10/09/1993 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite-le conclusiopni del PG 7-- 2,3m L LG • \ Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 1 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la richiesta di applicazione della pena a richiesta delle parti, formulata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] col consenso del Pubblico Ministero nel contesto dell'atto di opposizione avverso il decreto penale del 29 aprile 2020, con il quale era stata condannata alla pena di euro 5.250,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. c) e comma 2-sexies, codice della strada.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] riscontrava l'erroneo calcolo della pena, in quanto diminuita in misura superiore ad un terzo. 1.2 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per abnormità in conseguenza dell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 461 e 464 cod. proc. pen., posto che il mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, che offre l'occasione all'imputato di riproporre la richiesta e di far valere le sue ragioni in giudizio. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1.L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di patteggiamento, presentata con opposizione a decreto penale di condanna, con l'effetto di rendere esecutivo tale provvedimento, pur in assenza di una esplicita e formale rinuncia all'opposizione stessa e di una declaratoria espressa di esecutività del provvedimento monitorio. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo affermato che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 37538 del 08/06/2017, Fratello, n.m.; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258866; Sez. 1, n. 40137 del 18/9/2009, confl, comp. in proc.

Furlan, Rv. 245356; Sez. 1, n. 2263 del 14/12/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220656).

Pur in assenza di espresse previsioni della legge processuale che dispongano in tal senso, si è ritenuto che il mancato accoglimento dell'opposizione al decreto penale nella parte contenente richiesta di applicazione della pena deve essere equiparato all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso della parte pubblica, con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve ricevere un ulteriore impulso per approdare alla fase giudiziale.

Pertanto, ove l'opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o se la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato, che costituisce lo sbocco necessario dell'opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti altri riti ( sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002, Paglierini, Rv. 220796).

Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all'impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen. il presupposto per ordinare l'esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461, commi 2 e 4, ma l'emissione del decreto di giudizio immediato (sez. 3, n. 44468 del 08/10/2009, G., Rv. 245217; Sez. 3, n. 14380 del 22/03/2005, Chiarelli, Rv. 231590).

2. Il giudice procedente non si è attenuto ai superiori condivisibili principi con la conseguenza di avere compresso le facoltà difensive dell'imputata, che si trova costretta al pagamento di sanzione pecuniaria contenuta in un provvedimento giurisdizionale di cui non poteva essere ordinata l'esecuzione, oltre che privata della possibilità di far valere in sede giudiziale le proprie ragioni, sia mediante la riproposizione in termini identici della richiesta di patteggiamento già respinta dal giudice per le indagini preliminari, sia con il confronto in contraddittorio con l'accusa.

Infatti, la preclusione stabilita dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltanto l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, il che non inibisce la reiterazione della precedente domanda, sulla quale deve esercitarsi il controllo del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (Sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005, M., Rv. 231921).

Per le considerazioni svolte, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 17 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 10/09/1993 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite-le conclusiopni del PG 7-- 2,3m L LG • \ Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 1 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la richiesta di applicazione della pena a richiesta delle parti, formulata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] col consenso del Pubblico Ministero nel contesto dell'atto di opposizione avverso il decreto penale del 29 aprile 2020, con il quale era stata condannata alla pena di euro 5.250,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. c) e comma 2-sexies, codice della strada. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] riscontrava l'erroneo calcolo della pena, in quanto diminuita in misura superiore ad un terzo. 1.2 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per abnormità in conseguenza dell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 461 e 464 cod. proc. pen., posto che il mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, che offre l'occasione all'imputato di riproporre la richiesta e di far valere le sue ragioni in giudizio. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1.L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di patteggiamento, presentata con opposizione a decreto penale di condanna, con l'effetto di rendere esecutivo tale provvedimento, pur in assenza di una esplicita e formale rinuncia all'opposizione stessa e di una declaratoria espressa di esecutività del provvedimento monitorio. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo affermato che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 37538 del 08/06/2017, Fratello, n.m.; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258866; Sez. 1, n. 40137 del 18/9/2009, confl, comp. in proc. Furlan, Rv. 245356; Sez. 1, n. 2263 del 14/12/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220656). Pur in assenza di espresse previsioni della legge processuale che dispongano in tal senso, si è ritenuto che il mancato accoglimento dell'opposizione al decreto penale nella parte contenente richiesta di applicazione della pena deve essere equiparato all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso della parte pubblica, con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve ricevere un ulteriore impulso per approdare alla fase giudiziale. Pertanto, ove l'opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o se la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato, che costituisce lo sbocco necessario dell'opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti altri riti ( sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002, Paglierini, Rv. 220796). Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all'impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen. il presupposto per ordinare l'esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461, commi 2 e 4, ma l'emissione del decreto di giudizio immediato (sez. 3, n. 44468 del 08/10/2009, G., Rv. 245217; Sez. 3, n. 14380 del 22/03/2005, Chiarelli, Rv. 231590). 2. Il giudice procedente non si è attenuto ai superiori condivisibili principi con la conseguenza di avere compresso le facoltà difensive dell'imputata, che si trova costretta al pagamento di sanzione pecuniaria contenuta in un provvedimento giurisdizionale di cui non poteva essere ordinata l'esecuzione, oltre che privata della possibilità di far valere in sede giudiziale le proprie ragioni, sia mediante la riproposizione in termini identici della richiesta di patteggiamento già respinta dal giudice per le indagini preliminari, sia con il confronto in contraddittorio con l'accusa. Infatti, la preclusione stabilita dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltanto l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, il che non inibisce la reiterazione della precedente domanda, sulla quale deve esercitarsi il controllo del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (Sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005, M., Rv. 231921). Per le considerazioni svolte, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 no
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