CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIislato-avv-istra-~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati ascritti. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 599-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello è stata emessa in violazione dell'accordo sull'entità della pena e sul tipo di sanzione avendo omesso di sostituire la pena irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità. 3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (compreso quello afferente alla aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen.) previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, non avendo fatto mancare la Corte di appello una valutazione in ordine alla ritenuta congruità della pena in concreto irrogata. Contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, la difesa non ha condizionato detto accordo anche alla sostituzione della stessa, essendo sul punto esplicita la parte del verbale che (testualmente) recita «l'accordo non è subordinato all'accoglimento della richiesta dell'applicazione della sanzione sostitutiva»; in tali termini formulata la richiesta, non veritiera si rivela l'affermazione secondo cui la Corte di appello avrebbe contravvenuto all'accordo intercorso in ordine alla pena a cui era condizionata la rinuncia ai motivi. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co