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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29266/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 14.050,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, comma 4 bis, L. n. 401 del 1989 - così riqualificato il capo A) dell'imputazione - e per gli artt. 110 cod. pen., 110, comma 1, e 17 R.D. n. 773 del 1931 (capo B), perché, in qualità di socio e gestore di fatto del circolo ricreativo "La lacrima club", abusivamente esercitava l'organizzazione di gioco e scommessa e ometteva di esporre all'interno del locale la prevista tabella dei giochi d'azzardo e proibiti.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto della presenza del [OSCURATO:PERSONA] dietro al c.d. bancone - ove era posizionato il computer deputato al pagamento di tutte le prestazioni e collegato alla stampante termica - nonché l'assenza di altri soggetti, al momento del controllo, con funzioni gestorie.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consig 'ere ensore [OSCURATO:PERSONA] tili [OSCURATO:PERSONA] Sezigne VII3 - AGO 2026 ruiv71,1°GR9)171 ": •1)//'(‘?„,, -' 1",

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 14.050,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, comma 4 bis, L. n. 401 del 1989 - così riqualificato il capo A) dell'imputazione - e per gli artt. 110 cod. pen., 110, comma 1, e 17 R.D. n. 773 del 1931 (capo B), perché, in qualità di socio e gestore di fatto del circolo ricreativo "La lacrima club", abusivamente esercitava l'organizzazione di gioco e scommessa e ometteva di esporre all'interno del locale la prevista tabella dei giochi d'azzardo e proibiti. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto della presenza del [OSCURATO:PERSONA] dietro al c.d. bancone - ove era posizionato il computer deputato al pagamento di tutte le prestazioni e collegato alla stampante termica - nonché l'assenza di altri soggetti, al momento del controllo, con funzioni gestorie. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consig 'ere ensore [OSCURATO:PERSONA] tili [OSCURATO:PERSONA] Sezigne VII3 - AGO 2026 ruiv71,1°GR9)171 ": •1)//'(‘?„,, -' 1",
Sentenza Cassazione n. 29266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris