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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11480/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 gennaio 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, relativa alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (dichiarata fallita il 5 aprile 2012), di cui l'imputato era amministratore unico. 2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt.43 cod. pen. e 216 legge fall.

Il ricorrente censura la motivazione della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto priva di rilievo la circostanza che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza della sentenza di fallimento né della richiesta del curatore di consegnare le scritture contabili.

Sostiene che la Corte di appello, escludendo la rilevanza di tali circostanze, avrebbe finito per ritenere operante una sorta di <<presunzione di dolo specifico, evincendone poi una conferma dalla ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'impossibilità di ricostruzione dell'andamento economico della società fallita>>.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.

Contesta la qualificazione giuridica del reato sostenendo che, non essendo stato accertato il dolo specifico, l'omessa tenuta delle scritture contabili non potrebbe essere addebitata che a titolo di colpa.

Il reato, dunque, andrebbe riqualificato come bancarotta semplice e, conseguentemente, dichiarato estinto per prescrizione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono manifestamente infondati.

Va premesso che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositati e dunque correttamente i giudici di merito hanno riferito la contestazione alla bancarotta documentale specifica.

Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato, desumendolo da una serie di elementi: l'imputato era amministratore unico; il curatore fallimentare non aveva rivenuto alcuna scrittura contabile presso la sede sociale, che era risultata "fittizia", e non era riuscito a rintracciare l'imputato; dall'ultimo bilancio depositato, del 2008, risultava un attivo di 2 milioni di euro e alla data del fallimento (5 aprile 2012) risultava un passivo di 215.239 euro; l'imputato, neppure nel corso del processo penale, aveva esibito le scritture contabili né aveva indicato il luogo ove queste venivano custodite.

Sulla base di tali significativi elementi, ha ritenuto dimostrato l'intento dell'imputato di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, escludendo la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.

Si tratta di una motivazione congrua e logica, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso anche privo della necessaria specificità estrinseca.

Il ricorrente, infatti, si è limitato ad asserire che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza della sentenza di fallimento né della richiesta del curatore di consegnare le scritture contabili.

Si tratta, però, di una mera asserzione, generica e priva di qualsiasi elemento di riscontro.

E non è affatto vero che la Corte di appello abbia ritenuto prive di rilievo tali circostanze, avendole, invece, ritenute poco credibili, in considerazione del fatto che l'imputato, neppure nel corso del processo, aveva depositato tali scritture o aveva indicato il luogo ove erano custodite.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 gennaio 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, relativa alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (dichiarata fallita il 5 aprile 2012), di cui l'imputato era amministratore unico. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt.43 cod. pen. e 216 legge fall. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto priva di rilievo la circostanza che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza della sentenza di fallimento né della richiesta del curatore di consegnare le scritture contabili. Sostiene che la Corte di appello, escludendo la rilevanza di tali circostanze, avrebbe finito per ritenere operante una sorta di <<presunzione di dolo specifico, evincendone poi una conferma dalla ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'impossibilità di ricostruzione dell'andamento economico della società fallita>>. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Contesta la qualificazione giuridica del reato sostenendo che, non essendo stato accertato il dolo specifico, l'omessa tenuta delle scritture contabili non potrebbe essere addebitata che a titolo di colpa. Il reato, dunque, andrebbe riqualificato come bancarotta semplice e, conseguentemente, dichiarato estinto per prescrizione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono manifestamente infondati. Va premesso che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositati e dunque correttamente i giudici di merito hanno riferito la contestazione alla bancarotta documentale specifica. Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato, desumendolo da una serie di elementi: l'imputato era amministratore unico; il curatore fallimentare non aveva rivenuto alcuna scrittura contabile presso la sede sociale, che era risultata "fittizia", e non era riuscito a rintracciare l'imputato; dall'ultimo bilancio depositato, del 2008, risultava un attivo di 2 milioni di euro e alla data del fallimento (5 aprile 2012) risultava un passivo di 215.239 euro; l'imputato, neppure nel corso del processo penale, aveva esibito le scritture contabili né aveva indicato il luogo ove queste venivano custodite. Sulla base di tali significativi elementi, ha ritenuto dimostrato l'intento dell'imputato di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, escludendo la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. Si tratta di una motivazione congrua e logica, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso anche privo della necessaria specificità estrinseca. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad asserire che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza della sentenza di fallimento né della richiesta del curatore di consegnare le scritture contabili. Si tratta, però, di una mera asserzione, generica e priva di qualsiasi elemento di riscontro. E non è affatto vero che la Corte di appello abbia ritenuto prive di rilievo tali circostanze, avendole, invece, ritenute poco credibili, in considerazione del fatto che l'imputato, neppure nel corso del processo, aveva depositato tali scritture o aveva indicato il luogo ove erano custodite. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d
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