CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 20601/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25914/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Archimede n. 143; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione; -controricorrenti e ricorrenti incidentali– [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Archimede n. 143; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], divenuta piena proprietaria dell’immobile a seguito dell’estinzione dell’usufrutto di cui era stato titolare il padre [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 16 aprile 2013 intimò innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sfratto per finita locazione, con contestuale citazione per la convalida, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale l’usufruttuario aveva stipulato la locazione ad uso abitativo. L’intimato si oppose, proponendo domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al canone risultante dal contratto registrato. Previo mutamento del rito, e senza avere concesso l’ordinanza provvisoria di rilascio, Il Tribunale adito accolse la domanda di risoluzione del contratto per finita locazione ed accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, limitatamente al periodo nel quale l’attrice era subentrata nella locazione (stante il difetto di legittimazione passiva per il periodo precedente) e soltanto per i periodi in cui risultavano documentati pagamenti in misura maggiore, condannando l’attrice al pagamento della somma di Euro 2.569,35 oltre interessi ed il Veneruso al pagamento in favore dell’attrice medesima del 50% delle spese processuali. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 5 maggio 2020 la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 10.962,96 oltre interessi, e dispose la compensazione per metà delle spese del grado di appello, ponendole per il resto a carico dell’appellata. Premise la corte territoriale che infondata era l’eccezione di improcedibilità dell’appello per essere stato notificato il ricorso, tempestivamente depositato, mancante del decreto presidenziale, perché tale vizio non aveva impedito all’appellata di costituirsi e di difendersi (nel ricorso erano indicati ufficio giudiziario, sentenza impugnata e il nome e cognome della controparte) e la stessa non aveva patito alcun pregiudizio, avendo svolto le proprie difese e non avendo evidenziato esigenze indispensabili per la sua difesa tali da rendere indefettibile la concessione del termine integrativo (ad es. proposizione di appello incidentale). Osservò quindi che la Pontecorvo rispondeva per la sua qualità di erede anche delle somme incamerate dall’usufruttuario, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2005 al dicembre 2010 per un totale di Euro 7.897,50. Aggiunse che, poiché vi era prova del versamento del canone di Euro 291,00 anziché Euro 120,00 dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2011, doveva ritenersi provato per presunzione il pagamento del canone maggiorato anche per i mesi di novembre e dicembre 2011, potendosi ritenere sufficienti quale prova le due ricevute depositate pur se prive del periodo di riferimento, alla luce sia della coincidenza del numero di quietanze prive del periodo di riferimento e del numero di mensilità mancanti della ricevuta sia dell’importo recato dalle stesse (pari all’importo concordato e dovuto per quel periodo), mentre non poteva essere riconosciuto il diritto alla ripetizione per il periodo giugno 2012 – 31 gennaio 2013, stante la discordanza fra le cifre riportate dalle ricevute di maggio 2012 e febbraio 2013. Osservò ancora che non spettava il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di indennità di occupazione per il periodo di occupazione dell’immobile oltre la scadenza della locazione perché la nullità dei patti di attribuzione al locatore di canone maggiore di quello dovuto si riferiva solo alle clausole del contratto di locazione e non agli accordi basati sulla detta occupazione, con i quali poteva essere previsto un importo differente dal canone di locazione. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. La ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale. E’ stato fissato ilricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, 435 e 436 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ricorre l’improcedibilità dell’appello per l’omessa notifica del decreto presidenziale di cui all’art. 435 cod. proc. civ., tale da integrare una fattispecie di inesistenza giuridica. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 294, 435 e 436 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, che, sia nella comparsa di costituzione in appello che nel corso delle varie udienze, era stata chiesta la rimessione in termini ai fini della proposizione dell’appello incidentale, proposizione impedita dalla mancata notifica del decreto presidenziale ed essendo precluso l’appello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 436 cod. proc. civ.. Precisa al riguardo che, non avendo avuto conoscenza dell’udienza fissata per il giorno 17 gennaio 2018 (rinviata poi d’ufficio al 24 gennaio 2018 e, sempre d’ufficio, rinviata al 21 novembre 2018), si era costituita tardivamente in data 14 novembre 2018. Osserva quindi che la corte territoriale avrebbe dovuto rimettere in termini l’appellata per la proposizione dell’appello incidentale. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 752, 999, 1602, 2697 e 2907 cod. civ., 99, 100, 101, 112 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la Pontecorvo ha agito in giudizio per essere subentrata nella locazione all’usufruttuario, quale sua avente causa, per consolidamento della nuda proprietà a seguito della morte del locatore, ai sensi degli artt. 999 e 1602 cod. civ., e non quale erede e che la domanda riconvenzionale è stata proposta nei confronti dell’attrice nella qualità indicata e non quale erede, qualità quest’ultima non solo non allegata, ma neanche provata, ben potendo la Pontecorvo avere rinunciato all’eredità o potendo rispondere unitamente ad altri eredi solo pro quota ai sensi dell’art. 752. Aggiunge che solo in appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., è stata allegata la qualità di erede dell’appellata, qualità da quest’ultima contestata nella comparsa di costituzione in appello non essendo l’unica figlia chiamata all’eredità. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., 111 Cost., 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, che la condanna alla restituzione degli importi asseritamente percepiti dall’usufruttuario è priva di motivazione circa l’effettiva percezione dei canoni in misura maggiorata, mancando peraltro qualsiasi documentazione per il periodo 1° luglio 2006 –31 dicembre 2010, né può ritenersi che si sia fatta applicazione del ragionamento presuntivo, sia perché dove la corte territoriale ha ritenuto di applicare la presunzione lo ha fatto, sia perché mancherebbe comunque la motivazione della presunzione. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il collegamento in via presuntiva delle due ricevute prive di indicazione del periodo ai mesi di novembre e dicembre 2011 è privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, avuto riguardo alle discordanze delle ricevute rilevate nel passo motivazionale immediatamente successivo. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il regolamento delle spese in appello è conseguenza degli errori censurati nei precedenti motivi. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 2729 cod. civ., 13 l. n. 431 del 1998, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.. Premesso che nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore il giudice può ritenere provato in via presuntiva il pagamento anche per il periodo intermedio ove risulti la prova del pagamento in eccesso per periodi di tempo non corrispondenti all’intera durata del rapporto (Cass. n. 12866 del 2015), osserva la parte ricorrente in via incidentale che poteva essere riconosciuto il diritto alla ripetizione per il periodo giugno 2012 – 31 gennaio 2013 sulla base di presunzione. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1591, 2909 e 1325 cod. civ., 13 l. n. 431 del 1998, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, richiamando Cass. n. 8913 del 2002, che la ripetizione degli importi versati in eccesso spetta anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto in quanto in base all’art. 1591 il conduttore è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sul motivo di appello avente ad oggetto la condanna alla rifusione delle spese nella misura del 50% alla luce della reciproca soccombenza delle parti che avrebbe giustificato la pronuncia di compensazione delle spese. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Il giudice del merito ha accertato che la parte appellante ha notificato solo il ricorso in appello e non anche il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 435 cod. proc. civ. (applicabile alle controversie in materia di locazione ai sensi dell’art. 447 bis). Secondo la giurisprudenza di questa Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove lanotificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (Cass. Sez. U. n. 20604 del 2008 e successive conformi, fra le quali Cass. n. 27079 del 2020, n. 453 del 2020, n. 6159 del 2018). Nel caso di specie è avvenuta la notificazione del solo ricorso depositato e non anche del decreto presidenziale. Da tale fattispecie processuale non consegue l’improcedibilità perché la vocatio in ius, con la notifica del ricorso, vi è stata. Trattasi tuttavia di vocatio in ius viziat a (non inesistente come nel caso della mancata notifica di ricorso e decreto) per la mancanza dell’indicazione della data dell’udienza di comparizione. L’appellata si è costituita in giudizio, sanando il vizio della citazione e consentendo la salvezza dell’effetto processuale dell’impugnazione, stante l’applicazione dell’art. 164 cod. proc. civ. anche in appello in base al rinvio contenuto nell’art. 359 cod. proc. civ.. Costituendosi, come si dirà di seguito, essa aveva semmai diritto ad ottenere un’eventuale rimessione in termini per non aver potuto beneficiare della vocatio in jus. Al riguardo va rammentato che per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto "ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo (Cass. 23667 del 2018). Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “ove nel rito del lavoro l’appellante abbia provveduto alla notifica del solo ricorso in appello depositato, e non anche del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, la costituzione della parte appellata, sana, anche nel rito del lavoro, il vizio della vocatio in ius derivante dalla mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione a causa della notifica del solo ricorso”. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato.La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 23561 del 2011, n. 10290 del 2016). La ricorrente ha assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. di indicazione della tempestiva richiesta di rimessione in termini nella comparsa di costituzione in appello, circostanza riscontrata dal Collegio a seguito di accesso agli atti una volta che il predetto onere sia stato assolto (erroneamente il giudice del merito ha quindi affermato che non vi fosse stata alcuna istanza al riguardo della parte appellata). Sulla base di giurisprudenza risalente di questa Corte, nel rito del lavoro, la tempestività o meno dell'appello incidentale, ai sensi del terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ. (per il quale detto appello va proposto, a pena di decadenza, con la memoria di costituzione, da notificarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione) deve essere verificata con riguardo all'udienza di discussione fissata con decreto previdenziale ai sensi dell'art. 435 dello stesso codice, e non con riferimento alla data - successiva - in cui tale udienza si sia di fatto tenuta a seguito di rinvio (Cass. n. 1604 del 1988, n. 1571 del 1988). Non viene in rilievo l’ipotesi di esclusione della decadenza dalla proposizione dell'appello incidentale connessa al differimento dell’udienza di cui agli artt. 343, comma 1, e 349 bis, comma 2, cod. proc. civ., il cui combinato disposto non trova applicazione nel rito del lavoro. Resta pertanto fermo esclusivamente il precetto di cui all’art. 436, applicabile alle controversie in materia di locazione ai sensi dell’art. 447 bis, per cui la decadenza dal potere di proporre appello incidentale si è effettivamente verificata. Ciò che rileva è che alla luce della mancata indicazione della data dell’udienza di discussione, la parte appellata non ha avuto conoscenza di quest’ultima per causa ad essa non imputabile. Ricorre pertanto il presupposto di cui all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. Peraltro, sul piano sistematico, va osservato che, benché l’art. 164 cod. proc. civ., applicabile al caso di specie come evidenziato a proposito del precedente motivo, ricolleghi formalmente la fissazione da parte delgiudice di una nuova udienza, se ne viene richiesto dal convenuto, all’inosservanza dei termini a comparire, deve ritenersi, sulla base del principio soggiacente alla norma, che analogo dovere del giudice –se vi è richiesta del convenuto – si configuri n el caso di mancata indicazione del giorno d’udienza poiché in tal caso è palese che, mancando l’indicazione dell’udienza,e non potendosi rilevare un termine di comparizione, la situazione è analoga a quella dell’inosservanza dei termini a comparire in relazione ad un’udienza fissata. Tanto consente di applicare lo stesso principio anche nel rito del lavoro ed in quelli che su di esso si modellano all’ipotesi di notificazione del ricorso senza decreto di fissazione, seguita da costituzione del convenuto con richiesta di rinvio dell’udienza per l’oggettivo mancato godimento del termine a difesa per la costituzione in relazione all’udienza fissata con il decreto. Il giudice del rinvio dovrà quindi rimettere la parte appellata in termini per la proposizione dell’appello incidentale Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto: “ove nel rito del lavoro l’appellante abbia provveduto alla notifica del solo ricorso in appello depositato, e non anche del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, la costituzione della parte appellata, sana, anche nel rito del lavoro, il vizio della vocatio in ius derivante dalla mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione a causa della notifica del solo ricorso, ma l’appellato, che sia incorso nella decadenza dalla proposizione dell’appello incidentale a causa del detto vizio, ha diritto di essere rimesso in termini per proporre l’impugnazione incidentale”. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale determina la regressione del processo alla prima udienza del giudizio di appello ai fini della rimessione in termini per la proposizione dell’appello incidentale, con la caducazione ai sensi dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ. della sentenza impugnata. Consegue da ciò l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. P. Q. M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettando il primo e dichiarando assorbiti i restanti motivi del ricorso principa