CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Anelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibre perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo mette in discussione i concorso delll'irnputata nella detenzione della sostanza stupefacente indicata nel capo d mputazione, sollecitando al più una configrazione della condotta riscontrata in termini di nero favoreggiamento quando di contro la conclusione privilegiata dai giudici del merito trova conforto in una coerente e logica lettura delle mergenze acquisiste, contrastata dalla difesa con considerazioni in fatto estranee alla verifica di legittimità e lamentando un asserito travisamero probatorio ( delle emergenze cristallizzate dal verbale di perquisizione) addotto in termini inadeguati e solo affermato; il secondo contrasta il mancato rconosci mento delle generiche, malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente 3 non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico: - :o e ccndanna ra ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.