CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12845/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso u nitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del Direttore pro- tempore, - intimata - avverso l’ordinanzadella Corte di cassazione n. 3450/2021, depositata l’11 febbraio 2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoil rigetto del ricorso; REVOCAZIONE R.G. N.12845/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento n. TVK010104732/2013,notificato il 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle entrate accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiori redditi IRPEF, IRAP ed IVA, e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno d’imposta 2008, ritenendo che il contribuente fosse l’effettivo possessore dei redditi accertati nei confronti di cinque società a responsabilità limitata a lui, comunque, direttamente riferibili. Proposto dal contribuente ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia questa, con sentenza n. 2794/05/2014, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il maggior reddito accertato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in € 675.200,00 e dichiarando non dovute le sanzioni. Interposto gravame dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ed appello incidentale dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 3181/27/2016, depositata il 19 dicembre 2016, accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia, compensando le spese. Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate questa Corte, con ordinanza n. 3450 dell’11 febbraio 2021, accoglieva il ricorso, rinviando per nuovo giudizio alla C.T.R. della Puglia –sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex artt. 391-bise 395, n. 4), cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto istanza di revocazione di quest’ultima ordinanza. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno R.G. N.12845/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede la revoca della precedente ordinanzadi questa Corte n. 3450 dell’11 febbraio 2021, deducendo errore di fatto riguardante la data di deposito dell’istanza di trattazione del ricorso precedentemente proposto avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia – sezione staccata di Foggia n. 3181/27/2016, depositata il 19 dicembre 2016, istanza presentata in data 12 febbraio 2020, nel mentre tale istanza avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2018, avendo il contribuente proposto istanza di definizione della lite pendente ex art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dallalegge 21 giugno 2017, n. 96. Sostiene, pertanto, il ricorrente che la Corte avrebbe errato nella percezione della data di deposito dell’istanza di trattazione e, non essendo stata questa presentata entro la suddetta data del 31 dicembre 2018, il processoavrebbe dovuto essere dichiarato estinto, secondo quanto previsto dal comma 10 del citato art. 11 d.l. n. 50/2017, conv. dalla legge n. 96/2017. Il motivo è infondato. Ed invero, in forza dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50/2017, la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018 opera purché, entro la data del 10 ottobre 2017, il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti ovvero della prima rata di tali versamenti. Nel caso di specie, il contribuente non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti o della prima rata, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, in cui si dà atto dell’avvenuto diniego della definizione agevolata, proprio perché il contribuente non aveva eseguito alcun versamento. R.G. N.12845/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’ipotesi di estinzione automatica del processo, disposta dall’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017, conv. dalla legge n. 96/2017, in caso di mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2018, si verifica allorché il contribuente abbia fornito prova della avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata unitamente agli avvenuti versamenti degli importi dovuti e, nello stesso termine, l’Agenzia delle entrate nulla abbia eccepito in ordine alla regolarità della domanda. Nel caso di diniego della definizione agevolata, invece, la sospensione viene meno immediatamente, e quindi viene meno anche l’effetto dell’estinzione automatica, in caso di mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro il 31 dicembre 2018. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, l’estinzione non si è verificata, vuoi perché il contribuente ha depositato la sola domanda di definizione agevolata, non accompagnata dalla prova dell’avvenuto versamento degli importi dovuti (o della prima rata), vuoi perché l’Agenzia delle entrate ha emesso diniego espresso della definizione agevolata, non impugnato dal contribuente, motivato proprio con l’omesso versamento degli importi dovuti, il che esclude che possa operare la presunzione di regolarità della domanda di condono alla quale consegue l’estinzione automatica della controversia. Consegue l’insussistenza dell’errore di fatto denunciato, e quindi l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. R.G. N.12845/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibileil ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-