CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 07187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] di America il 14 novembre 1958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Milano dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 2021 ed irrevocabile in data 14 luglio 2021, sollevando conflitto negativo di competenza davanti alla Corte di cassazione. 2. Al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Milano l'istanza è pervenuta per decreto del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo che, in data 13 maggio 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al suddetto Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Milano, considerato che il condannato, residente negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, è domiciliato presso il difensore in Milano. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Milano, investito del merito, solleva il conflitto negativo di competenza, evidenziando che l'art. 667 comma 2 cod. proc. pen. non richiama l'elezione di domicilio, ma la residenza o il domicilio effettivo del condannato secondo i relativi concetti civilistici e disponendo la trasmissione di copia dell'ordinanza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. In rito va dichiarata l'ammissibilità del conflitto. 1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo. 1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie, giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastante di due Giudici, ovvero il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo (presidente) ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Milano, a decidere sulla medesima istanza. 2. Nel merito il conflitto sollevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Milano è fondato e deve dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, rientrando nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]/ 3. Va premesso che, ai sensi dell'art. 677, comma 2 cod. proc. pen., la determinazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza, in base al criterio della residenza o del domicilio dell'interessato non detenuto né internato, deve far riferimento innanzitutto al luogo di residenza anagrafica, senza che assuma rilievo la residenza di mero fatto, e, in mancanza di una residenza anagrafica, al domicilio e che, il criterio del domicilio trova applicazione in mancanza di residenza anagrafica (Sez. 1, n. 22651 dei 23/05/2012 Cc. (dep. 11/06/2012) Rv. 253345 - 01). 3.1. Va premesso, altresì, che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, in Italia, da parte di soggetto residente all'estero, se ha valore ai fini dell'effettuazione delle prescritte notifiche, non ha però rilievo alcuno ai fini della individuazione del tribunale o del magistrato di sorveglianza competenti, ai sensi dell'art. 677, comma primo, prima parte, cod. proc. pen.; individuazione che, nell'ipotesi data, deve quindi essere effettuata sulla base del criterio sussidiario indicato nella seconda parte del citato comma primo dell'art. 677 cod. proc. pen., e cioè con riferimento al luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna (Sez. 1, n. 2811 del 17/04/1997 Cc. (dep. 17/05/1997) Rv. 207418 — 01). 4. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] risulta residente negli [OSCURATO:PERSONA] di America con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, residuando, dunque, per la determinazione della competenza, il luogo ove ha sede il Giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna. 5. La sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti richiamata nella istanza di riabilitazione dal ricorrente è stata emessa in data 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed è divenuta irrevocabile in data 14 luglio 2021. 5.1. La competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo è estesa all'intero distretto di Corte d'appello di Palermo che comprende anche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. In applicazione, pertanto, delle norme innanzi richiamate, competente a decidere sull'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo 2025 è il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo cui dispo e trasmettersi gli atti. Così è deciso, 2 gennaio 2026 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE SLIPRF!,,I,A. flI CASS