CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rtù di procura rilasciata incalce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 337 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 giugno 2022 (R.G.N. 107/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torinoha accolto il gravame proposto in via principale dall’INPS, ha respintoil gravame incidentale del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale di Verbania, ha accertato l’obbligodell’appellante incidentale di corrispondere i contributi alla Gestionecommercianti per il periodo ottobre 2011-dicembre 2019, per ilcomplessivo importo di Euro 15.687,05, così confermandointegralmente l’avviso di addebito n. 438 2019 00007270 88 000 del23 novembre 2019.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta,anzitutto, che all’[OSCURATO:PERSONA] non è stata corrisposta la rata maturata nelquarto trimestre del 2011 e che, a tale riguardo, la pronuncia delTribunale di Verbania dev’essere riformata, nella parte in cui ha esclusol’inadempimento dell’obbligato.Le censure formulate dal signor Palese con l’appello incidentale nonsono, per contro, fondate.Quanto alla decadenza dall’iscrizione a ruolo, non è applicabileall’avviso di addebito, «strutturato in modo diverso e incompatibilerispetto alla riscossione a mezzo ruolo» (pagina 5 della pronunciaimpugnata), e comunque implica soltanto l’impossibilità di avvalersi deltitolo esecutivo e non preclude la disamina del merito della pretesa.Infondate sono poi le doglianze sulla prescrizione del credito, inquanto il verbale ispettivo, notificato il 16 dicembre 2016, «indica edescrive in maniera più che esauriente e analitica le ragioni dellapretesa contributiva» (pagina 5 della sentenza d’appello).Inoltre, è stato dimostrato in modo convincente, alla lucedell’oggetto sociale e delle acquisizioni del verbale ispettivo e delleprove per testi, il «requisito della commercialità de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.»(pagina 6 della sentenza d’appello).L’attività svolta dal signor [OSCURATO:PERSONA] non si esaurisce in quella diamministratore della società e si atteggia come attività operativa,- 2 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/2026svolta in maniera professionale e sistematica e preponderante rispettoa quella riferibile a un’altra società ([OSCURATO:SOCIETA].) e alla liberaprofessione.Risultano dunque integrati i requisiti dell’abitualità e dellaprevalenza.Dalle testimonianze acquisite, infine, emergono prove sufficientianche per il periodo posteriore all’accertamento ispettivo.2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, formulando sei motivi.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,imputando alla Corte di merito di avere ritenuto inapplicabili all’avvisodi addebito i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo, terminiinfruttuosamente decorsi, con «effetto anche sostanziale circa lapretesa dell’Ente» (pagina 11 del ricorso per cassazione) e la stessa«riscuotibilità del credito» (pagina 13 del ricorso) e con conseguente«preclusione all’esercizio del diritto» (pagina 14 del ricorso).2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935, 2943, 2948 cod. civ. e assume che i giudici d’appello abbianoerrato nell’attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla notificadel verbale ispettivo del 2016, carente della sottoscrizione deiverbalizzanti e dell’obbligato.- 3 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/20263.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29della legge 3 giugno 1975, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: la sentenza d’appellomeriterebbe censura per aver qualificato l’attività svolta dalla società“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, secondo i tratti di un «mandato senzarappresentanza» (pagina 22 del ricorso), come intermediazioneimmobiliare organizzata e per avere ravvisato una partecipazionepersonale del ricorrente al lavoro aziendale, con caratteri di abitualitàe di prevalenza, per la mera attività di «visione inizialedell’appartamento da scegliere» (pagina 28 del ricorso), comunque«del tutto marginale» (pagina 33) e riferibile a quella di supervisione,tipica dell’amministratore.4.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente allega violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ. e lamenta che la pronuncia d’appelloabbia invertito l’onere della prova e abbia accolto la pretesacontributiva dell’[OSCURATO:PERSONA], che pure avrebbe omesso di dimostrarne ipresupposti, concernenti «l’effettiva partecipazione personale delricorrente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza»(pagina 37 del ricorso per cassazione).5.– Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4,cod. proc. civ.), il ricorrente censura violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ. sotto un distinto profilo:l’accertamento ispettivo, risalente al dicembre 2016, non offrirebbealcun elemento probatorio in ordine al successivo arco temporale, chesi protrae fino al 2019.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia, infine, violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e addebita alla Corte di merito di averapplicato rigorosamente il principio della soccombenza, senza tener- 4 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/2026conto della «novità del tema», della «complessità della vicendasostanziale e processuale», elementi che avrebbero dovuto indurre acompensare le spese di entrambi i gradi.7.– Il primo motivo non può essere accolto.7.1.– Nel suo nucleo essenziale, la critica poggia sull’assunto chel’illegittima iscrizione a ruolo delle somme dovute estingua di per sé lapretesa contributiva dell’[OSCURATO:PERSONA] e si configuri, dunque, come“decadenza sostanziale”.7.2.– Tale assunto collide con la giurisprudenza di questa Corte,richiamata nella sentenza d’appello (pagina 5) e nel controricorso(pagina 3) e consolidata nel negare l’idoneità della tardiva o comunqueillegittima iscrizione a ruolo a caducare di per sé la pretesa dell’enteprevidenziale.La pretesa, invero, dovrà essere in ogni caso scrutinata nel meritoalla stregua dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi suoi propri e ivizi dell’iscrizione a ruolo precludono unicamente la possibilità diavvalersi dell’atto quale titolo esecutivo, senza incidere sullasussistenza e sull’ammontare del credito (fra le molte, Cass., sez. lav.,19 gennaio 2015, n. 774).Tali considerazioni, che il ricorso non confuta in modo persuasivo,privano di portata decisiva la questione dell’applicabilità delle normesull’iscrizione a ruolo anche all’avviso di addebito.8.– Il secondo mezzo non supera il vaglio di ammissibilità.8.1.– La Corte di merito ha accertato in fatto che il verbaleispettivo, notificato dall’[OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 2016, èun’inequivocabile manifestazione della volontà di esercitare la pretesa,manifestazione pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’obbligato eidonea, pertanto, a interrompere il corso della prescrizione (pagine 5 e6 della pronuncia d’appello).8.2.– Contro tale circostanziata valutazione, suffragata dai datiprobatori acquisiti e dall’analitica confutazione dei rilievi critici del- 5 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/2026ricorrente, s’infrangono le critiche odierne, sguarnite della riproduzionedei passaggi salienti del verbale e comunque dirette, in ultima istanza,a conseguire un più appagante inquadramento dei fatti di causa.La genericità delle censure e la loro attinenza al piano dellarivalutazione del fatto convergono nel determinarne l’inammissibilità,nei termini che l’[OSCURATO:PERSONA], nel controricorso (pagina 3), ha puntualmentedelineato.9.– La terza, la quarta e la quinta censura, per la connessione chele avvince, possono essere scrutinate congiuntamente e devonoessere, nel loro complesso, disattese.9.1.– In materia d’iscrizione alla Gestione commercianti, questaCorte è costante nell’affermare che: «sono intervenute le Sezioni unitedi questa Corte, con sentenza resa in data 8/8/2011, n. 17076, chehanno affermato quanto segue: “In tema di iscrizione assicurativa perlo svolgimento di attività autonome, l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 -che prevede che l’art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, siinterpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera ilprincipio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attivitàprevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa daicommercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengonoiscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restanoesclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996,i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizionealla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente diinterpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizioneinterpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio delgiusto processo di cui all’art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle“regole del gioco” nel corso del processo - trattandosi di legittimoesercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.”; 11. che- 6 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/2026secondo le Sezioni Unite, la regola espressa dalla norma risultante dalladisposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attivitàdi lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata,che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale,artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizionealla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare ilcriterio della “attività prevalente”; 12. che, in altri termini, per questecit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale inun’unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempocommerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristichetali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è comese svolgesse un’unica attività d’impresa, quella “prevalente” - con laconseguenza che unica è la posizione previdenziale; 13. che, alcontrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizioneinterpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quellaper la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (comeamministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nellaGestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di sociolavoratore della società stessa, comporta l’obbligo della dupliceiscrizione; 14. che sono stati così superati i principi espressi dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 2010, cosìcome sono stati superati i dubbi di legittimità costituzionale e dicompatibilità con l’art. 6 della CEDU sollevati con riferimento alla normadi interpretazione autentica (Corte Cost. n. 15 del 2012); 15. che lasentenza della Sezioni Unite di questa Corte è stata poi seguita da altrepronunce (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 13446 del 2015; Cass. n.5444 del 2013) le quali, partendo dall’esatta premessa secondo cuisussiste l’obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla Gestione- 7 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/2026commercianti che a quella separata stante l’autonomia delle posizioni,hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano ipresupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una “coesistenza”di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio eall’amministrazione societaria; 16. che ai sensi della L. 23 dicembre1996, n. 662, art. 1, comma 203, l’iscrizione alla gestionecommercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisitiprevisti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzatee/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; lapiena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio peri soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere diabitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme eregolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualificheprofessionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.); 17. che nonbasta, quindi, lo svolgimento di un’attività lavorativa, di naturaindividuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo diprevidenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano,congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza; 18. che inrelazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che irequisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l’iscrizionealla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell’Inps, tenuto aprovare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio nonpredeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo esoggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletatedal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendalecostituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al nettodell’attività esercitata in quanto amministratore); e non giàcomparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi(naturali, materiali e personali) dell’impresa; 19. che questainterpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a- 8 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/2026valorizzare l’elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitaredi restringere l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti,lasciando fuori i casi in cui l’attività del socio di s.r.l., ancorché rilevanteed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattoriproduttivi» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19273, punti 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Considerato).9.2.– A tali princìpi, diffusamente richiamati (pagina 10 dellasentenza impugnata), si è uniformata la Corte di merito, senza alterarei criteri che presiedono al riparto dell’onere della prova e senzaincorrere negli errores in iudicando denunciati.Le censure, dietro le sembianze delle disparate violazioni di legge,tendono in realtà, sotto plurimi profili, a sollecitare un più favorevoleinquadramento delle risultanze di causa, come anche l’[OSCURATO:PERSONA] harimarcato nel controricorso (pagina 6).9.2.1.– All’esaustiva disamina della Corte d’appello, che haapprofondito l’oggetto sociale di “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, escludendo chel’attività effettivamente svolta si risolva nella mera locazionedegl’immobili e nella riscossione dei canoni, il ricorso contrappone unalettura riduttiva dei molteplici e convergenti indici valorizzati dallasentenza impugnata allo scopo d’individuare una vera e propriaprestazione di servizi (pagine 6 e 7).Le censure s’incentrano sugl’indici formali, legati alla stipulazionedi un mandato senza rappresentanza con i proprietari degl’immobili, esulla conduzione familiare della società, ma non valgono a scalfire ilcomplessivo ed esauriente apprezzamento della Corte di merito.La pronuncia d’appello ha passato in rassegna i dati formali, perdisconoscerne la portata risolutiva (pagine 7 e 8), e ha ricostruito lanatura commerciale dell’attività sulla scorta di una pluralità di elementi,idonei a privare di pregnanza significativa quelli di segno contrario oggireiterati dal ricorrente.- 9 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/20269.2.2.– Di analogo tenore sono le censure che ambiscono asminuire l’attività del ricorrente, collocandola nell’alveo di quella diamministratore e avversandone quel carattere impegnativo eassorbente che i giudici di merito hanno riscontrato in fatto.La Corte territoriale, confermando e integrando sul punto lavalutazione già espressa dal giudice di prime cure, passa in rassegnale deposizioni raccolte e le situa in un quadro coerente, che contraddicela prospettazione del ricorso e avvalora una attività tipicamenteoperativa, contrassegnata da cadenze pressoché quotidiane e da unevidente quid pluris rispetto alla gestione e alla rappresentanza dellasocietà (amplius, a tale riguardo, le pagine 8, 9 e 10 della sentenzad’appello).Attività operativa che i giudici d’appello hanno descritto con doviziadi dettagli come apporto personale all’attività d’impresa e comeingerenza diretta e rilevante (Cass., sez. lav., 10 agosto 2023, n.24439), per sussumerla entro le coordinate della disciplina dellaGestione commercianti, con il conseguente sorgere dell’obbligocontributivo oggi contestato.9.2.3.– Per quel che attiene, infine, alla carenza di riscontri per ilperiodo posteriore all’accertamento ispettivo, le critiche investono ilcongruo e coerente apprezzamento delle prove che la Corte di merito,in consonanza con il Tribunale, ha compiuto, puntualizzando che letestimonianze coprono l’intero arco temporale. Né sono state dedottediscontinuità e cesure, tali da infirmare le inferenze desumibili daglielementi acquisiti (pagina 12 della sentenza d’appello).10.– Inammissibile, infine, è la sesta doglianza.10.1.– La facoltà di disporre la compensazione delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, chenon è tenuto a dare ragione del mancato esercizio di tale facoltà (Cass.,sez. VI-III, 26 aprile 2019, n. 11329).- 10 -Numero registro generale 30006/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 18135/2026Data pubblicazione 05/06/2026La pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può esseredunque censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989).10.2.– Tali princìpi, che il ricorrente non induce a rimeditare,impediscono in limine l’esame del merito delle censure in ordine allamancata compensazione delle spese.11.– Le considerazioni esposte conducono al complessivo rigettodel ricorso.12.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, alla luce del valore della controversia edell’attività difensiva svolta.13.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 11 -