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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18325/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Caglari; letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 17 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di 121,25 grammi di cocaina e per la cessione di un quantitativo della medesima sostanza per il prezzo di quaranta euro.

2. Con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'illogicità della motivazione di conferma del suo concorso nella detenzione di detta sostanza, rinvenuta nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA].

Egli ribadisce di essersi trovato in tale luogo, al momento dell'accesso degli agenti di polizia giudiziaria e del rinvenimento di quella droga, soltanto perché addetto alla cura dei cani ivi presenti, come dimostrerebbe la presenza di suoi indumenti puliti.

Inoltre, non sarebbe decisiva in senso contrario la testimonianza del commissario Secci, valorizzata in sentenza per screditare la tesi difensiva, secondo il quale la casa era piena di deiezioni fresche dei cani e, nei giorni precedenti, esso ricorrente era stato ripreso, dalle telecamere ivi installate, mentre si affacciava da una finestra di quella casa e consegnava qualcosa ad un ignoto.

Ribatte, infatti, la sua difesa che il dato della sporcizia attesta che quel giorno egli non avesse ancora provveduto alle sue incombenze, ma non esclude che questa fosse la ragione della sua presenza lì; e, inoltre, che la consegna notturna è irrilevante, in quanto non risulta esserci stato scambio di denaro.

3. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rassegna due doglianze.

3.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., e nel vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dell'assorbimento della condotta oggetto d'addebito in quella di cessione di cocaina ed hashish, in varie circostanze, fino al 13 gennaio 2013, per un corrispettivo complessivo calcolabile in svariate centinaia di migliaia di euro, per la quale le è stata applicata la pena su richiesta in separato processo, con sentenza del Tribunale di Cagliari del 9 marzo 2021, irrevocabile dal 1° aprile successivo.

Evidenzia il ricorso che tale imputazione è scaturita dalla documentazione rinvenuta in occasione della perquisizione da cui origina pure l'addebito del presente giudizio, nonché dalle successive dichiarazioni rese in quella sede dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha confessato di praticare quell'illecito commercio da tempo.

Osserva, dunque, la difesa che i 121 grammi di cui è ella chiamata a rispondere nel presente processo altro non sono, se non la porzione residua del più ampio quantitativo già considerato dall'imputazione per la quale è stata giudicata con l'anzidetta sentenza irrevocabile, trattandosi perciò di un'unica condotta.

3.2. Il secondo motivo di ricorso si articola a sua volta in due censure.

3.2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per avere la sentenza negato la continuazione tra la condotta per cui si procede e quella, del tutto analoga e commessa nell'ottobre del 2018, oggetto di altra sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Cagliari il 29 gennaio 2019.Rileva la difesa che detto vincolo è stato ravvisato già dall'anzidetta sentenza di "patteggiamento" del 9 marzo 2021, nel cui àmbito temporale si colloca anche la detenzione di stupefacente oggetto del presente giudizio, talché l'esclusione di esso per quest'ultima si presenta logicamente inconciliabile.

3.2.2. Altrettanto si sostiene, infine, con riferimento al riconoscimento di attenuanti generiche soltanto equivalenti alla recidiva, laddove le stesse, nella medesima sentenza del 9 marzo 2021, sono state ritenute prevalenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e, dunque, in una ricostruzione alternativa dei fatti, che non possono interessare il giudice di legittimità, chiamato a verificare soltanto la completezza e la coerenza logica della motivazione della decisione.

Sotto tali profili, dunque, la sentenza impugnata si presenta immune da censure.

Le circostanze da essa valorizzate, infatti, soprattutto se lette in reciproca interazione tra loro, giustificano ampiamente la conclusione del concorso dell'imputato nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

Invero, con la ricostruzione difensiva per cui egli ivi si trovasse soltanto occasionalmente, poiché incaricato della sola cura dei cani, mal si conciliano non solo le condizioni dell'abitazione, ma anche altre circostanze di fatto incontroverse e sulle quali il ricorso sorvola del tutto: la presenza all'interno di essa di suoi effetti personali (ricambi di indumenti, spazzolino da denti); la sua frequentazione quotidiana di tale luogo, in cui si tratteneva per tutta la giornata; l'essere impegnato, al momento dell'irruzione della polizia, nella preparazione del pranzo; la disponibilità materiale, presso la propria abitazione, di due autovetture di pregio intestate alla [OSCURATO:PERSONA] (amplius, pagg. 17 s., sent.).

2. Dev'essere respinto, invece, il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA].

3. La prima doglianza, relativa ad un ipotetico bis in idem, non ha alcun fondamento.

Premesso che la sentenza emessa nel diverso processo è divenuta irrevocabile in data successiva a quella impugnata, per cui comunque non può configurarsi un bis in idem in senso proprio, potrebbe semmai ipotizzarsi una preclusione alla prosecuzione dell'azione penale nel presente giudizio, nei limiti ed alle condizioni indicate da Sez.

U, n. 34655 del 28/06;2005, Donati, Rv.231799.

Manca, però, a tal fine, il presupposto essenziale, ovvero l'identità del fatto, da intendersi come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in questo senso, in piena sintonia con le Sezioni unite, vds. anche Corte cost., sent. n. 200 del 2016).

L'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, ha natura giuridica di norma a più fattispecie.

Ne discende che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle ivi descritte, per potersi ravvisare un unico reato, è necessario che le stesse siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, dal medesimo soggetto ed avendo per oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente; quando, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati in concorso tra loro (vds., tra altre: Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266; Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 6, n. 25276 del 10/04/2002, Labbouz, Rv. 222013; Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, D'Antoni, Rv. 215175).

Nella vicenda in rassegna, deve dunque escludersi l'invocata identità dei fatti oggetto dei due giudizi.

Nel diverso processo, anzitutto, la contestazione aveva per oggetto la cessione (reiterata) di stupefacenti, senza termine a quo e fino al 13 gennaio 2020; in questo, invece, l'addebito riguarda una condotta di detenzione, accertata in un momento preciso, ovvero il 7 gennaio di quell'anno.

Inoltre, la sentenza osserva, ed il ricorso non confuta specificamente, come non vi siano elementi per ritenere che la droga rinvenuta quel giorno fosse parte di un'unica partita complessiva, relativa al più ampio arco temporale considerato dalla sentenza di patteggiamento emessa nel diverso processo.

Invero, l'imputazione elevata in quello è molto generica («avere ceduto illecitamente sostanze stupefacenti... a ignoti, per un corrispettivo da accertare, comunque di svariare centinaia di migliaia di euro»), atteggiandosi quasi ad una contestazione di un modo di vivere, e nulla permette di escludere, anzitutto, che i 121 grammi di cocaina rinvenuti il 7 gennaio del 2020 costituissero un rifornimento ancora intonso.

In ogni caso, a voler ragionare nei termini proposti dalla difesa, nell'ipotesi di cessione a terzi di una porzione di un maggior quantitativo di stupefacente previamente detenuto, non potrebbero giammai configurarsi reati distinti, neppure quando essa riguardi una quantità minima rispetto a quella detenuta (in ipotesi, anche un solo grammo rispetto ad una provvista di chili) ed avvenga ad apprezzabile distanza di tempo dall'approvvigionamento, in luoghi differenti ed a soggetti completamente diversi: con l'effetto, a ben vedere, semmai così fosse, di rendere superflua la specifica indicazione di condotte ulteriori, oltre alla detenzione, invece contenuta nel disposto dell'art. 73, cit..

4. Manifestamente infondate, infine, sono ambedue le doglianze di cui ai secondo motivo di ricorso, relative al diniego della continuazione con analogo reato oggetto ancora di una diversa sentenza, rispetto a quella invocata quale bis in idem, nonché delle attenuanti generiche.

La doglianza si fonda esclusivamente sulle diverse valutazioni compiute, su entrambi tali punti, dal Tribunale di Cagliari nella sentenza di patteggiamento del 9 marzo 2021 (quella, cioè, relativa all'ultima parte della carriera criminale della [OSCURATO:PERSONA], fino al momento del suo arresto per il fatto oggetto di questo giudizio).

E' del tutto evidente, però, che, in linea di principio, le statuizioni in punto di trattamento sanzionatorio contenute in altre sentenze non possono vincolare un diverso giudice.

Quanto, poi, al merito delle statuizioni discusse, la sentenza impugnata motiva espressamente e persuasivamente su entrambi i punti (pagg. 15 s.), valorizzando, per il primo profilo, il lasso temporale intermedio di oltre un anno e, per l'altro, il consistente vissuto criminale dell'indagata, mentre il ricorso elude ogni confronto critico con tali aspetti.

5. Da quanto precede discende che entrambi i ricorrenti debbono sostenere le spese del processo e che [OSCURATO:PERSONA], inoltre, dev'essere condannato al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità del suo ricorso (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti da lui addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Caglari; letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 17 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di 121,25 grammi di cocaina e per la cessione di un quantitativo della medesima sostanza per il prezzo di quaranta euro. 2. Con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'illogicità della motivazione di conferma del suo concorso nella detenzione di detta sostanza, rinvenuta nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA]. Egli ribadisce di essersi trovato in tale luogo, al momento dell'accesso degli agenti di polizia giudiziaria e del rinvenimento di quella droga, soltanto perché addetto alla cura dei cani ivi presenti, come dimostrerebbe la presenza di suoi indumenti puliti. Inoltre, non sarebbe decisiva in senso contrario la testimonianza del commissario Secci, valorizzata in sentenza per screditare la tesi difensiva, secondo il quale la casa era piena di deiezioni fresche dei cani e, nei giorni precedenti, esso ricorrente era stato ripreso, dalle telecamere ivi installate, mentre si affacciava da una finestra di quella casa e consegnava qualcosa ad un ignoto. Ribatte, infatti, la sua difesa che il dato della sporcizia attesta che quel giorno egli non avesse ancora provveduto alle sue incombenze, ma non esclude che questa fosse la ragione della sua presenza lì; e, inoltre, che la consegna notturna è irrilevante, in quanto non risulta esserci stato scambio di denaro. 3. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rassegna due doglianze. 3.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., e nel vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dell'assorbimento della condotta oggetto d'addebito in quella di cessione di cocaina ed hashish, in varie circostanze, fino al 13 gennaio 2013, per un corrispettivo complessivo calcolabile in svariate centinaia di migliaia di euro, per la quale le è stata applicata la pena su richiesta in separato processo, con sentenza del Tribunale di Cagliari del 9 marzo 2021, irrevocabile dal 1° aprile successivo. Evidenzia il ricorso che tale imputazione è scaturita dalla documentazione rinvenuta in occasione della perquisizione da cui origina pure l'addebito del presente giudizio, nonché dalle successive dichiarazioni rese in quella sede dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha confessato di praticare quell'illecito commercio da tempo. Osserva, dunque, la difesa che i 121 grammi di cui è ella chiamata a rispondere nel presente processo altro non sono, se non la porzione residua del più ampio quantitativo già considerato dall'imputazione per la quale è stata giudicata con l'anzidetta sentenza irrevocabile, trattandosi perciò di un'unica condotta. 3.2. Il secondo motivo di ricorso si articola a sua volta in due censure. 3.2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per avere la sentenza negato la continuazione tra la condotta per cui si procede e quella, del tutto analoga e commessa nell'ottobre del 2018, oggetto di altra sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Cagliari il 29 gennaio 2019.Rileva la difesa che detto vincolo è stato ravvisato già dall'anzidetta sentenza di "patteggiamento" del 9 marzo 2021, nel cui àmbito temporale si colloca anche la detenzione di stupefacente oggetto del presente giudizio, talché l'esclusione di esso per quest'ultima si presenta logicamente inconciliabile. 3.2.2. Altrettanto si sostiene, infine, con riferimento al riconoscimento di attenuanti generiche soltanto equivalenti alla recidiva, laddove le stesse, nella medesima sentenza del 9 marzo 2021, sono state ritenute prevalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e, dunque, in una ricostruzione alternativa dei fatti, che non possono interessare il giudice di legittimità, chiamato a verificare soltanto la completezza e la coerenza logica della motivazione della decisione. Sotto tali profili, dunque, la sentenza impugnata si presenta immune da censure. Le circostanze da essa valorizzate, infatti, soprattutto se lette in reciproca interazione tra loro, giustificano ampiamente la conclusione del concorso dell'imputato nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. Invero, con la ricostruzione difensiva per cui egli ivi si trovasse soltanto occasionalmente, poiché incaricato della sola cura dei cani, mal si conciliano non solo le condizioni dell'abitazione, ma anche altre circostanze di fatto incontroverse e sulle quali il ricorso sorvola del tutto: la presenza all'interno di essa di suoi effetti personali (ricambi di indumenti, spazzolino da denti); la sua frequentazione quotidiana di tale luogo, in cui si tratteneva per tutta la giornata; l'essere impegnato, al momento dell'irruzione della polizia, nella preparazione del pranzo; la disponibilità materiale, presso la propria abitazione, di due autovetture di pregio intestate alla [OSCURATO:PERSONA] (amplius, pagg. 17 s., sent.). 2. Dev'essere respinto, invece, il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 3. La prima doglianza, relativa ad un ipotetico bis in idem, non ha alcun fondamento. Premesso che la sentenza emessa nel diverso processo è divenuta irrevocabile in data successiva a quella impugnata, per cui comunque non può configurarsi un bis in idem in senso proprio, potrebbe semmai ipotizzarsi una preclusione alla prosecuzione dell'azione penale nel presente giudizio, nei limiti ed alle condizioni indicate da Sez. U, n. 34655 del 28/06;2005, Donati, Rv.231799. Manca, però, a tal fine, il presupposto essenziale, ovvero l'identità del fatto, da intendersi come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in questo senso, in piena sintonia con le Sezioni unite, vds. anche Corte cost., sent. n. 200 del 2016). L'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, ha natura giuridica di norma a più fattispecie. Ne discende che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle ivi descritte, per potersi ravvisare un unico reato, è necessario che le stesse siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, dal medesimo soggetto ed avendo per oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente; quando, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati in concorso tra loro (vds., tra altre: Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266; Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 6, n. 25276 del 10/04/2002, Labbouz, Rv. 222013; Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, D'Antoni, Rv. 215175). Nella vicenda in rassegna, deve dunque escludersi l'invocata identità dei fatti oggetto dei due giudizi. Nel diverso processo, anzitutto, la contestazione aveva per oggetto la cessione (reiterata) di stupefacenti, senza termine a quo e fino al 13 gennaio 2020; in questo, invece, l'addebito riguarda una condotta di detenzione, accertata in un momento preciso, ovvero il 7 gennaio di quell'anno. Inoltre, la sentenza osserva, ed il ricorso non confuta specificamente, come non vi siano elementi per ritenere che la droga rinvenuta quel giorno fosse parte di un'unica partita complessiva, relativa al più ampio arco temporale considerato dalla sentenza di patteggiamento emessa nel diverso processo. Invero, l'imputazione elevata in quello è molto generica («avere ceduto illecitamente sostanze stupefacenti... a ignoti, per un corrispettivo da accertare, comunque di svariare centinaia di migliaia di euro»), atteggiandosi quasi ad una contestazione di un modo di vivere, e nulla permette di escludere, anzitutto, che i 121 grammi di cocaina rinvenuti il 7 gennaio del 2020 costituissero un rifornimento ancora intonso. In ogni caso, a voler ragionare nei termini proposti dalla difesa, nell'ipotesi di cessione a terzi di una porzione di un maggior quantitativo di stupefacente previamente detenuto, non potrebbero giammai configurarsi reati distinti, neppure quando essa riguardi una quantità minima rispetto a quella detenuta (in ipotesi, anche un solo grammo rispetto ad una provvista di chili) ed avvenga ad apprezzabile distanza di tempo dall'approvvigionamento, in luoghi differenti ed a soggetti completamente diversi: con l'effetto, a ben vedere, semmai così fosse, di rendere superflua la specifica indicazione di condotte ulteriori, oltre alla detenzione, invece contenuta nel disposto dell'art. 73, cit.. 4. Manifestamente infondate, infine, sono ambedue le doglianze di cui ai secondo motivo di ricorso, relative al diniego della continuazione con analogo reato oggetto ancora di una diversa sentenza, rispetto a quella invocata quale bis in idem, nonché delle attenuanti generiche. La doglianza si fonda esclusivamente sulle diverse valutazioni compiute, su entrambi tali punti, dal Tribunale di Cagliari nella sentenza di patteggiamento del 9 marzo 2021 (quella, cioè, relativa all'ultima parte della carriera criminale della [OSCURATO:PERSONA], fino al momento del suo arresto per il fatto oggetto di questo giudizio). E' del tutto evidente, però, che, in linea di principio, le statuizioni in punto di trattamento sanzionatorio contenute in altre sentenze non possono vincolare un diverso giudice. Quanto, poi, al merito delle statuizioni discusse, la sentenza impugnata motiva espressamente e persuasivamente su entrambi i punti (pagg. 15 s.), valorizzando, per il primo profilo, il lasso temporale intermedio di oltre un anno e, per l'altro, il consistente vissuto criminale dell'indagata, mentre il ricorso elude ogni confronto critico con tali aspetti. 5. Da quanto precede discende che entrambi i ricorrenti debbono sostenere le spese del processo e che [OSCURATO:PERSONA], inoltre, dev'essere condannato al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità del suo ricorso (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti da lui addotti, va fissata in tremila euro. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il
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