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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01956/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Napoli, con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Nola il 28 novembre 2018, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un veicolo, ha ridotto la pena inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 604,179, 180 e 597 cod. proc.pen. perché la difesa aveva invocato la nullità della sentenza per la discrasia esistente in relazione al trattamento sanzionatorio da quanto ritenuto in motivazione e quanto stabilito nel dispositivo.

La corte ha ritenuto che si trattasse di un errore materiale sanabile anche in sede di giudizio di appello, mentre avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza.

Inoltre il collegio di appello, pur affermando di volere operare una riduzione della pena, ha violato il divieto di riformatio in peius , aumentando in euro 3000 la pena pecuniaria originaria di 300 C. - Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità poiché la motivazione è illogica e contraddittoria in quanto l'iniziale impianto accusatorio ipotizzava il concorso dei due imputati mentre il correo Guerra è stato assolto e la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata osservando che, avendo trovato un veicolo che ostacolava l'ingresso nel cortile della sua abitazione, invece di chiamare la Polizia municipale provvedeva a spostare l'auto utilizzando un cacciavite.

Così facendo il collegio di appello è caduto in contraddizione ed entrambi i giudici di merito non hanno effettivamente valutato le emergenze processuali, dando per vere ipotesi congetturali. - Violazione dell'articolo 533 cod. proc.pen. poiché la difesa aveva esposto specifico motivo di gravame in ordine alla estraneità dell'imputato dal reato ascrittogli ,non ricevendo risposta dalla corte.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha valorizzato la costatazione che l'imputato è stato sorpreso mentre era intento a cercare di accendere il veicolo con un cacciavite e non ha ritenuto verosimili le sue giustificazioni, che non hanno trovato conferma nelle altre emergenze processuali.

Il ricorrente deduce solo formalmente vizi della motivazione ma non specifica quali sarebbero le manifeste illogicità in cui è incorsa la corte di appello e si limita a invocare una diversa ricostruzione dei fatti, che non può trovare accesso in questa sede.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché anche in presenza di un vizio di motivazione la corte non può dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ma deve supplire alle carenze e agli errori intervenuti nel giudizio di colpevolezza e nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

E così ha fatto, determinando la pena in anno uno mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, operando sul minimo edittale la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, ritenute all'evidenza prevalenti sulla ritenuta recidiva.

Allo stesso modo la corte ha ridotto la pena pecuniaria determinandola in 200 C e quindi in misura sicuramente inferiore a quanto stabilito in primo grado.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico in quanto il ricorrente fa riferimento ad una censura formulata con l'atto di appello che non espone e non allega e nella redazione dei motivi di impugnazione non è consentito il ricorso alla motivazione per relationem.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Napoli, con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Nola il 28 novembre 2018, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un veicolo, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 604,179, 180 e 597 cod. proc.pen. perché la difesa aveva invocato la nullità della sentenza per la discrasia esistente in relazione al trattamento sanzionatorio da quanto ritenuto in motivazione e quanto stabilito nel dispositivo. La corte ha ritenuto che si trattasse di un errore materiale sanabile anche in sede di giudizio di appello, mentre avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza. Inoltre il collegio di appello, pur affermando di volere operare una riduzione della pena, ha violato il divieto di riformatio in peius , aumentando in euro 3000 la pena pecuniaria originaria di 300 C. - Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità poiché la motivazione è illogica e contraddittoria in quanto l'iniziale impianto accusatorio ipotizzava il concorso dei due imputati mentre il correo Guerra è stato assolto e la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata osservando che, avendo trovato un veicolo che ostacolava l'ingresso nel cortile della sua abitazione, invece di chiamare la Polizia municipale provvedeva a spostare l'auto utilizzando un cacciavite. Così facendo il collegio di appello è caduto in contraddizione ed entrambi i giudici di merito non hanno effettivamente valutato le emergenze processuali, dando per vere ipotesi congetturali. - Violazione dell'articolo 533 cod. proc.pen. poiché la difesa aveva esposto specifico motivo di gravame in ordine alla estraneità dell'imputato dal reato ascrittogli ,non ricevendo risposta dalla corte. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha valorizzato la costatazione che l'imputato è stato sorpreso mentre era intento a cercare di accendere il veicolo con un cacciavite e non ha ritenuto verosimili le sue giustificazioni, che non hanno trovato conferma nelle altre emergenze processuali. Il ricorrente deduce solo formalmente vizi della motivazione ma non specifica quali sarebbero le manifeste illogicità in cui è incorsa la corte di appello e si limita a invocare una diversa ricostruzione dei fatti, che non può trovare accesso in questa sede. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché anche in presenza di un vizio di motivazione la corte non può dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ma deve supplire alle carenze e agli errori intervenuti nel giudizio di colpevolezza e nella determinazione del trattamento sanzionatorio. E così ha fatto, determinando la pena in anno uno mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, operando sul minimo edittale la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, ritenute all'evidenza prevalenti sulla ritenuta recidiva. Allo stesso modo la corte ha ridotto la pena pecuniaria determinandola in 200 C e quindi in misura sicuramente inferiore a quanto stabilito in primo grado. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico in quanto il ricorrente fa riferimento ad una censura formulata con l'atto di appello che non espone e non allega e nella redazione dei motivi di impugnazione non è consentito il ricorso alla motivazione per relationem. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore M
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