Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 32041/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 19/03/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha ridotto la pena inflitta a quest'ultimo, confermando la condanna degli imputati per furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione degli artt. 240. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione - si affidano ad asserti ipotetici rispetto al difetto di autenticità del supporto contenente le immagini de quibus, che per pacifica giurisprudenza costituisce un documento (Sez. 1, n. 18932 del 06/05/2026, Biot, Rv. 290006 - 01), il quale tuttavia non costituisce un anonimo, il cui ingresso nel processo sarebbe vietato ex art. 240 cod. proc. pen., dato che riproduce un avvenimento storico e ad esso non sono sovrapponibili nozioni 1e accertamenti processuali equiparabili a quelli del documento scritto contenente una dichiarazione di scienza che sia formato dall'anonimo stesso (cfr. Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019 - dep. 2020, Savoini, Rv. 278452 - 01); considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si denuncia la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione le attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale con motivazione congrua e logica ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rispetto al [OSCURATO:PERSONA] (richiamandone in particolare i numerosi precedenti); e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la doglianza con cuoi chiedeva in via principale il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (e solo in subordine le attenuanti generiche richieste sulla scorta del medesimi elementi); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 19/03/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha ridotto la pena inflitta a quest'ultimo, confermando la condanna degli imputati per furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione degli artt. 240. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione - si affidano ad asserti ipotetici rispetto al difetto di autenticità del supporto contenente le immagini de quibus, che per pacifica giurisprudenza costituisce un documento (Sez. 1, n. 18932 del 06/05/2026, Biot, Rv. 290006 - 01), il quale tuttavia non costituisce un anonimo, il cui ingresso nel processo sarebbe vietato ex art. 240 cod. proc. pen., dato che riproduce un avvenimento storico e ad esso non sono sovrapponibili nozioni 1e accertamenti processuali equiparabili a quelli del documento scritto contenente una dichiarazione di scienza che sia formato dall'anonimo stesso (cfr. Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019 - dep. 2020, Savoini, Rv. 278452 - 01); considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si denuncia la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione le attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale con motivazione congrua e logica ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rispetto al [OSCURATO:PERSONA] (richiamandone in particolare i numerosi precedenti); e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la doglianza con cuoi chiedeva in via principale il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (e solo in subordine le attenuanti generiche richieste sulla scorta del medesimi elementi); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris