CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 26652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 02/01/2026 del Tribunale di Venezia;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ValentinaManuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il 2 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Venezia ha confermatol’ordinanza del 12 dicembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Padova aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcerea [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA],aggravato dai motivi futili e dalla premeditazione, commesso a Fontanaviva l’8giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] uccideva [OSCURATO:PERSONA] con un colpo di arma da fuoco,velocipede a tre ruote.L’autore del misfatto era individuato dagli inquirenti in un ciclista travisato, abordo di una bicicletta, a sua volta camuffata, immortalato dalle telecamere attivenella zona.L’attività investigativa consentiva di accertare che l’indagato, in rapportoconflittuale con i familiari della vittima per ragioni di vicinato, negli ultimi mesiaveva acquistato sulla rete indumenti analoghi a quelli indossati dal ciclistatravisato e materiale idoneo alla realizzazione di proiettili artigianali. Gliaccertamenti del RIS dei Carabinieri evidenziavano compatibilità tra le fattezzefisiche del ricorrente e quelle del ciclista autore del delitto; tra gli indumenti, labicicletta e il nastro adesivo rinvenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e gli indumentie la bicicletta del ciclista, nonché con il nastro adesivo colorato utilizzato percamuffare la bicicletta.Le analisi esperite sulla bicicletta dell’indagato conducevano al repertamentodi numerosi residui di arma da sparo, contrassegnati da particelle metallichecompatibili con quelle rinvenute su alcune ogive artigianali trovate all’interno di uncapannone in uso al [OSCURATO:PERSONA] e sul cadavere della vittima.Ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto ascritto a MorenoVioletto, il Tribunale ravvisava la ricorrenza di esigenze cautelari afferenti alpericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione del reato, cheimponevano il mantenimento della custodia in carcere.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’indagato, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa.Il ricorrente si è doluto dell’omessa valutazione del dato temporale, dellapersonalità e della condotta anteatta dell’indagato, del trasferimento in altro luogodei congiunti della vittima.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamentoprobatorio, fondato su dichiarazioni dell’assistito assunte senza le garanzie di cuiall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e su dati congetturali, avendo l’indagatomanifestato disponibilità ad ogni richiesta degli investigatori.2.3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazionein punto di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.Ha rimarcato che nel tempo decorso dal fatto l’assistito non ha tenuto contegniminacciosi o violenti nei confronti dei terzi, ribadendo che i familiari della vittimasi erano trasferiti momentaneamente altrove, nonché adducendo ragioni di salutee l’esigenza accudire l’anziano genitore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Infondati sono i primi due motivi di censura.Il Tribunale non si è limitato a dare atto dell’operatività, in relazione al titolodi reato, della presunzione cautelare relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., non superata da elementi di segno contrario allegati dalla difesa, maha congruamente motivato in positivo ordine alla ricorrenza dei pericula di cuiall’art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.A dispetto dell’incensuratezza dell’indagato, il Collegio distrettuale ha desuntola ricorrenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di delitti della stessanatura di quello per cui si procede e comunque di gravi delitti commessi con l’usodelle armi e di altri mezzi di violenza alla persona dall’elevata propensione allaviolenza enucleabile dalle modalità del fatto, avendo [OSCURATO:PERSONA] indirizzato l’azioneomicida verso il genitore della vicina di casa, nei confronti della quale nutrivarisentimento.Ha rimarcato come alcuna resipiscenza [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato dopo ilfatto, continuando a esternare nei colloqui captati in sede investigativa il propositodi “sterminare” i congiunti superstiti della vittima, allontanatisi momentaneamentedal domicilio per timore che l’indagato potesse far loro del male, avendo costoromaturato il convincimento - esternato dalla figlia della persona offesa nelle s.i.t.riportate in ricorso – che [OSCURATO:PERSONA] li riprendesse e notato che l’uomo sorrideva inoccasione di incontri casuali.Ha valorizzato l’accurata preparazione dell’omicidio, indicativa di spiccataprofessionalità nel crimine, e l’intensità del dolo, intenso e persistente verso lapersona offesa e i familiari superstiti, non inciso dal mero dato temporale.Trattasi di argomentazioni in linea con le indicazioni giurisprudenziali secondocui «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultantedalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumereil pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato peril quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concretacondotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalitàdella condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svoltarestano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosidi probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n.49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 – 01).Con motivazione logica ed esente da censure il Tribunale ha dato conto anchedell’incombenza del pericolo di inquinamento probatorio, enucleato da precisicontegni tenuti dal ricorrente dopo i fatti, tra cui la realizzazione di un falso filmatoper documentare la sua presenza altrove nei frangenti del delitto e il tentativo didisfarsi di un barattolo con materiale metallico sfuggito a una perquisizione,contegni non specificamente censurati coi motivi di ricorso, in cui l’instante si èlimitato a sostenere apoditticamente l’irrilevanza ai fini investigativi del barattoloin questione.I giudici della cautela hanno rimarcato altresì come l’indagato si fosse rivoltoal medico di base per procurarsi una certificazione attestante un deficit difunzionalità alla mano destra, inconciliabile con l’uso di un’arma, iniziativa nonsmentita dalle deduzioni difensive in ricorso, in cui sono riportate le s.i.t. rese dalsanitario, che ha rammentato come [OSCURATO:PERSONA] lamentasse postumi collegabili a unincidente sul lavoro subito nel 2004 in assenza di evidenze in atto alla mano destra,al di là di un gonfiore all’arto.3. Destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso.Anche su tale profilo l’ordinanza impugnata non si è limitata a far levasull’omesso superamento della presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., ma si è soffermata sulla ricorrenza di specifici elementidi segno contrario a un’attenuazione del quadro cautelare, rappresentati dallavicinanza dell’abitazione dell’indagato al domicilio dei familiari della personaoffesa, solo momentaneamente allontanatisi per timore di ulteriori azioni, nonchédall’incontrollabile propensione alla violenza manifestata dal ricorrente edall’attitudine a porre in essere contegni di impatto sul materiale probatorio, nonfronteggiabile con la misura domiciliare.Aspecifico risulta il riferimento alle esigenze assistenziali del genitore,comunque destinate a soccombere rispetto alle ravvisate esigenze di cautelaprobatoria e sociale, nonché a ragioni di salute del detenuto non esplicitate inricorso, se non mediante un generico rinvio alla documentazione allegata, inassenza di specifica disamina sul punto nell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen.,non essendo peraltro conciliabile coi tempi contingentati del procedimento diriesame l’esecuzione di accertamenti medici sulle condizioni cliniche dell'indagato,cautelare, disciplinata dall'art. 299 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13624 del18/02/2021, Sconti, Rv. 281032 - 01).4. Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]