CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23652/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 54/2021 depositata il 10/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal ConsigliereGIUSEPPE TEDESCO. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Campobasso, nel definire la lite intrapresa da più professionisti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento di competenze per attività di progettazione, in riforma della decisione di primo grado, accertava che, fra i più attori, il solo [OSCURATO:PERSONA] era l’effettivo creditore, riconoscendo, quindi, l’estraneità degli altri all’incarico. Disponeva la compensazione delle spese del doppio grado del giudizi fra la committente e i professionisti rispetto ai quali la domanda era rigettata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e ciò in base al rilievo che, seppure fosse stata esclusa la sussistenza di una solidarietà attiva tra i professionisti, emergeva comunque dagli atti «sia la collaborazione prestata dagli stessi all’attività professionale svolta dall’arch. Ferrara (il solo professionista al quale la Corte d’appello ha riconosciuto l’esistenza dell’incarico n.d.r.) sia le ripetute interlocuzioni con l’ing. Lombardi della HC». La compensazione delle spese di lite è oggetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale si denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c.: le ragioni, individuate dalla Corte di merito, sarebbero estranee al novero di quelle idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, in presenza di una soccombenza integrale dei due professionisti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Trattandosi di giudizio iniziato in primo grado con citazione del 18 luglio 2016, è applicabile, nel caso in esame, l’art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art.13, comma 1, D .L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dallaL. 10 novembre 2014, n. 162: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77(ha dichiarato, tra l'altro. l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1 , deld.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Si chiarisce che le "gravi edeccezionali ragioni", che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza esplicitamente nella motivazione per giustificare lacompensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019). In questa prospettiva i rilievi della Corte d’appello, fondati sul coinvolgimento dei due professionisti nello svolgimento dell’attività di progettazione, oltre che sulle ripetute interlocuzioni fra gli stessi soggetti e un ingegnere della HC, non risultano, né illogiche, né erronee, essendo pertanto incensurabili in questa sede. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella came