CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n.2038/2019, depositata il 25/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4887/2020Numero sezionale 1958/2025PREMESSO CHENumero di raccolta generale 12998/20261. Con ricorso del 5 aprile 2019 Grazia SchiavoneD,a ta pqubublaiclaezio ne 06/05/2026amministratrice della comunione ereditaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Chiatante, deceduto il 13 settembre 2016, chiedeva alla Corted'appello di Lecce il pagamento delle competenze relative alleprestazioni professionali svolte su mandato di Alessandro e PaolaPezzolla, rispettivamente deceduti il 23 maggio 1996 e il 26 aprile2008 e ai quali erano succeduti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la ricorrente deduceva che a seguito delleprestazioni professionali svolte, prima per conto dei fratelli Pezzollae poi dei loro eredi, erano maturate competenze per euro89.201,40, somma che era stata formalmente richiesta con letteredel 5 e del 12 febbraio 2019 e a fronte delle quali il procuratoredelle controparti dichiarava essere già intervenuto il pagamento infavore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente chiedeva, quindi, allaCorte d’appello di accogliere la domanda e di condannare iresistenti al pagamento del complessivo importo di euro104.360,37 ovvero quello minore o maggiore a determinarsi.Nel costituirsi in giudizio parte resistente evidenziava a sua voltache le competenze professionali maturate erano state regolarmentepagate, che ogni singolo processo presentava una propriaautonomia, cosicché erano ormai prescritte le azioni; inoltre,nessun effetto interruttivo poteva riconoscersi alle missive del 5 edel 12 febbraio 2019 in quanto successive al termine prescrizionaledi anni tre dalla data di pubblicazione della sentenza conclusivadella lite, avvenuta il 4 febbraio 2016.La Corte d'appello ha preliminarmente rilevato che la richiesta dellaricorrente ha ad oggetto prestazioni professionali svolte per ununico processo introdotto dal professionista avvocato [OSCURATO:PERSONA] aseguito di rinvio da parte di questa Suprema Corte alla Corted'appello di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 106 del 2016; laconclusione del giudizio risale dunque alla pronuncia pubblicata il 42 di 7Numero registro generale 4887/2020Numero sezionale 1958/2025febbraio 2016, cosicché da tale data decorre il termine diNumero di raccolta generale 12998/2026prescrizione per la richiesta delle competenze profeDastas ipoubnbaliclaiz.io ne 06/05/2026Conseguentemente, le missive volte alla messa in mora dei clientidel 5 febbraio 2019, ricevuta il 20 febbraio da [OSCURATO:PERSONA], del12 febbraio 2019, ricevuta il 18 febbraio 2019 da [OSCURATO:PERSONA],sono – ha affermato il giudice d’appello – tardive, in quanto alladetta data era maturata la prescrizione presuntiva triennale;quanto al deferito il giuramento decisorio esso è privo di caratteredecisorio in quanto ad avviso del giudice d’appello “restainesplorata l’ipotesi che il credito sia stato comunque onorato e ildebito sia stato pagato, quantomeno in parte, dagli originari clientiPaola ed [OSCURATO:PERSONA] dei quali gli attuali resistenti sonoeredi”.Con l’ordinanza n. 2038/2019 la Corte d’appello di Lecce ha quindirigettato la domanda.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata dalla ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in quattro motivi.1. Il primo motivo lamenta nullità dell’ordinanza per violazionedegli artt. 112, 116, 115 e 132 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art.360 c.p.c., vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.1703 e 2957 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: i giudici aquo hanno operato una indebita riduzione della pretesa dellaricorrente a una sola fase del giudizio nel quale l'attivitàprofessionale del suo dante causa è stata resa, il tutto in palese einsuperabile contrasto con la motivazione adottata sul punto.Il motivo è inammissibile prima che infondato.La ricorrente precisa di avere nella sua domanda spiegato chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito giudizialmente e3 di 7Numero registro generale 4887/2020Numero sezionale 1958/2025stragiudizialmente i germani Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] e di avereNumero di raccolta generale 12998/2026elencato tutti i processi promossi e di avere poi cDhaitea sputbobl icaizlio ne 06/05/2026pagamento della sola attività effettuata in relazione al processovolto alla determinazione dell’indennità di esproprio, promossodavanti alla Corte d’appello di Lecce nel 1994 e concluso consentenza della medesima Corte d’appello nel 2016. [OSCURATO:PERSONA] nell’ordinanza impugnata si è limitata appunto a precisareche la richiesta della ricorrente attiene alle prestazioni professionalisvolte per un unico processo, cosicché non sono ravvisabili i vizidenunciati.Invero, in presenza di attività difensiva svolta da un avvocatonell'interesse di una parte e dipanatasi per i vari gradi di giudizio,l'incarico professionale deve essere considerato unitariamenteanche quando vi siano stati più gradi di giudizio eindipendentemente dal fatto che sia stata conferita come affermatodalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18858/2018), e ciòanche quando viene rilasciata una nuova procura al medesimodifensore per il grado successivo; tale circostanza, infatti, implica laprosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dalcliente e non il suo esaurimento (conf. Cass. n. 27137/2007,secondo cui in tema di liquidazione del compenso per l'attivitàdefensionale dell'avvocato, poiché l'art. 8 della legge 13 giugno1942 n. 794 prevede che lo speciale procedimento sia attivato"dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura", per cuiè inammissibile la domanda di liquidazione relativa al giudizio diprimo grado, allorché penda il giudizio d'appello e la procura nonsia estinta, dovendosi intendere per "decisione della causa" ilprovvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento).2. Il secondo motivo contesta nullità per violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,4 di 7Numero registro generale 4887/2020Numero sezionale 1958/2025violazione e falsa applicazione dell’art. 2959 c.c., in relazione al n.Numero di raccolta generale 12998/20263 dell’art. 360 c.p.c.: i controricorrenti, costituendosiD,a ta hpuabbnlincaozio ne 06/05/2026introdotto contestazioni più o meno esplicite del diritto alpagamento dei compensi richiesti; lo hanno fatto sotto il profilodella legittimazione, sotto il profilo dell'unitarietà dell'incarico ai finidella decorrenza della prescrizione e infine sotto quello dellapretesa negligenza professionale; da una parte, quindi, hannocercato di garantirsi la più agevole posizione processuale assicuratadalla proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva edall'altra non hanno rinunciato ad allegare circostanze modificativeo impeditive del diritto azionato con ciò implicitamente negando ilcredito; la Corte d'appello ha del tutto ignorato la questione e lesollecitazioni in tal senso proposte dalla ricorrente.Il motivo è infondato.Nella memoria di costituzione avanti alla Corte d’appello icontroricorrenti si sono, infatti, limitati a eccepire la prescrizionepresuntiva del diritto fatto valere, sostenendo che “ogni creditomaturato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’opera prestata in favore deigermani [OSCURATO:PERSONA] è stata regolarmente pagata” e precisando chenessun effetto interruttivo della prescrizione può essere attribuitoalle missive inviate nel 2019 e nel 2016, né valore di contestazionedel credito può essere attribuito alle frasi estrapolate dallaricorrente. Non può pertanto trovare applicazione al caso in esamela disposizione di cui all’art. 2959 c.c., secondo cui l’eccezione diprescrizione presuntiva è rigettata se chi la oppone ha “ammesso ingiudizio che l’obbligazione non è stata estinta” (sullainterpretazione della disposizione cfr., per tutte, Cass. n.17595/2019).3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 e 132 c.p.c. per mancanza di motivazione in ordinealla questione circa la decorrenza della prescrizione presuntivadalla data di definitività della sentenza ovvero dalla data dell'ultima5 di 7Numero registro generale 4887/2020Numero sezionale 1958/2025Numero di raccolta generale 12998/2026prestazione professionale, violazione e/o falsa applicazione dell’art.Data pubblicazione 06/05/20262957, comma 2 c.c., in via subordinata questione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 2957 c.c. in relazione agli artt. 3, 4 e 36Cost.: dopo che i resistenti si erano costituiti eccependo laprescrizione presuntiva e deducendo che essa doveva decorrere dal4 febbraio 2016, ossia dalla data di pubblicazione della sentenzache aveva definito il giudizio nel quale le prestazioni erano staterese, la ricorrente aveva prontamente osservato che il termine didecorrenza della prescrizione presuntiva individuato dall'art. 2957c.c. deve essere ancorato non alla mera pubblicazione dellasentenza, ma alla sua inoppugnabilità e alla chiusura definitivadella causa, nella specie verificatasi col passaggio in giudicato dellasentenza in data 6 giugno 2016; la ricorrente aveva inoltreosservato che, in ogni caso, vi era prova documentale ed eraincontestato che l'attività procuratoria era proseguita quantomenosino al 7 aprile 2016, data in cui il de cuius aveva chiesto la notificadella sentenza al procuratore della controparte ai fini del decorsodel termine breve.Il motivo è fondato.Come ha precisato questa Corte, il termine triennale dellaprescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, dicui all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957c.c., decorre "dalla decisione della lite", la quale coincide con ladata di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiudedefinitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati laprescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi comepatrocinio” (cfr. in tal senso Cass. n. 35275/2021).Nel caso in esame la sentenza che ha chiuso il processo in relazioneal quale è richiesto il compenso è stata pubblicata in data 4febbraio 2016, ma a tale data la sentenza era ancora impugnabile enon aveva pertanto definitivamente chiuso la causa, cosicché la6 di 7Numero registro generale 4887/2020Numero sezionale 1958/2025Numero di raccolta generale 12998/2026Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la deduzione dellaData pubblicazione 06/05/2026ricorrente del compimento di un’ulteriore prestazione diadempimento del rapporto professionale svolta dell’avvocato, ossiala notificazione della medesima sentenza posta in essere il 7 aprile2016 proprio per determinare il passaggio in giudicato dellapronuncia nel termine breve, e alla luce di tale adempimentovalutare l’avvenuto o meno decorso del termine di prescrizionetriennale.4. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento delquarto che lamenta “nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 233c.p.c., 2736 e 2960 c.c.” per avere la Corte d'appello ritenutoinammissibile il giuramento deferito in via subordinata aicontroricorrenti.II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce,in diversa composizione, che rivaluterà l’avvenuto decorso o menodella prescrizione del diritto al pagamento delle competenzeprofessionali dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle precisazioniformulate dall’orientamento di questa Corte sopra ricordato.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigettati i primi due motivi eassorbito il quarto motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 30 giugno 2025.La PresidenteMilena Falaschi7 di 7