CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 07562/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari con sentenza del 5 marzo 2025 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependo con unico motivo la erroneità della ricostruzione fattuale contenuta nell’impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di doglianza non rientra, infatti, fra i motivi per i quali è consentito il ricorso di legittimità, ex art. 606 cod. proc. pen. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Il ricorrete sollecita, infatti, una lettura degli elementi di prova differente da quella proposta nel provvedimento impugnato,senza – peraltro - individuare con specificità i vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]