CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1981 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e privo del necessario requisito della specificità; ritenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal Collegio, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può risultare anche implicitamente dalla motivazione con la quale il giudice d'appello ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (così, tra le tante, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420); ritenuto, infatti, che, quanto al caso di specie, dall'esame complessivo della motivazione della sentenza e, in particolare, della condotta tenuta dalla ricorrente, può desumersi che il fatto non è stato considerato di particolare tenuità (a pagina 1 si segnala che, oltre ad avere proferito delle frasi minacciose, l'odierna ricorrente, in una circostanza, tentava di aggredire un agente di [OSCURATO:PERSONA], mentre, in altra, spintonava altro agente). Ritenuto, inoltre, sotto altro profilo, che il motivo di ricorso è aspecifico (cfr. (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160) in quanto si limita ad insistere nella richiesta, senza allegare alcuna specifica circostanza significativa della particolare tenuità del fatto, limitandosi a giustificare «l'errore di stampa» contenuto nel motivo di appello (evidenziato dalla sentenza impugnata). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso