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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 06500/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 17 aprile 2019, con la quale)( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati ciascuno alla pena di anni uno di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. È stato proposto dagli imputati ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione dell'erroneo e non motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..

3. I ricorsi che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenti ai precedenti penali.

Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01).

La Corte territoriale ha dato conto dell'assenza di elementi positivamente valutabili all'uopo in favore dei prevenuti, considerato altres) che i ricorrenti nol e risultavano gravati da precedenti, anche specifici e recentifiTa reiterazione e non occasionalità della condotta posta in essere dagli stessi e la natura della sostanza stupefacente di tipo cocaina.

3. Le impugnazioni, che non si confrontano appieno con l'iter argomentativo certamente non illogico e senz'altro conforme a legge, sono quindi manifestamente infondate, e non può pertanto che dichiararsi la complessiva inammissibilità dei ricorsi.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 17 aprile 2019, con la quale)( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati ciascuno alla pena di anni uno di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. È stato proposto dagli imputati ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione dell'erroneo e non motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.. 3. I ricorsi che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenti ai precedenti penali. Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01). La Corte territoriale ha dato conto dell'assenza di elementi positivamente valutabili all'uopo in favore dei prevenuti, considerato altres) che i ricorrenti nol e risultavano gravati da precedenti, anche specifici e recentifiTa reiterazione e non occasionalità della condotta posta in essere dagli stessi e la natura della sostanza stupefacente di tipo cocaina. 3. Le impugnazioni, che non si confrontano appieno con l'iter argomentativo certamente non illogico e senz'altro conforme a legge, sono quindi manifestamente infondate, e non può pertanto che dichiararsi la complessiva inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 06500/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris