CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 35964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO Od. sul ricorso 7951-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2022 che la rappresenta e difende unitamente agli 93 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2725/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/10/2021; R.G.N. 7951/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato telematicamente atto di accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle, parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni cllla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno O. 4? • 2.02-z