CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5145/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARRIGO, con domicilio eletto all’indirizzo -controricorrenti- avverso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 2652/2023 depositata il 05/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – associazione professionale in liquidazione era accertato sull’anno di imposta 2014 a seguito di verifica contabile (c.d. “a tavolino”) con ripresa a tassazione del maggior reddito ai fini Irpef, Irap ed Iva, rimodulando il reddito ei singoliprofessionisti associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Evocato il giudice di prossimità, il giudizio di primo grado esitava in senso favorevole alla parte privata, dopo un parziale autotutela dell’Ufficio, il grado d’appello vedeva accolte le ragioni dell’Ufficio limitatamente alla diversa quantificazione delle spese di lite. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando due motivi, cui replica la parte privata spiegando tempestivo controricorso, richiedendo altresì, in subordine, l’esame delle proprie ragioni ritenute assorbite in secondo grado. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere ritenuto sussistente un obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato anche in relazione ai tributi non armonizzati. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 111, comma 6 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36, comma 1, n. 4 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. 2. In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per non riportare i passi degli atti di merito dove sia stato proposto, per consentire la verifica non trattarsi di motivo nuovo, avanzato la prima volta davanti questa Suprema Corte di legittimità. Dall’esame della sentenza qui in scrutinio emerge nel primo capoverso della sintesi dei motivi che sia stata avanzata la doglianza dell’obbligo del contraddittorio, richiamando altresì l’art. 7 della l. n. 212/2000. Il motivo non è dunque nuovo, l’eccezione va disattesa ed il ricorso può essere scrutinato. 3. Il primo motivo è fondato. Il collegio di primo grado, confermato dal secondo, ha annullato in toto la ripresa a tassazione per mancato svolgimento del contraddittorio preventivo, la cui utilità ha dedotto dall’autotutela dell’Ufficio una volta presentato il ricorso, con le argomentazioni che avrebbero potuto essere fatte valere in sede preventiva, se solo si fosse svolto il confronto partecipativo preliminare. Pur riportando i precedenti di questa Corte, il collegio ambrosiano non ne coglie il senso compiuto, laddove già da Cass. S.U. n. 24823/2015 e fino a Cass. T., n. 18489/2024, l’obbligo del contraddittorio preventivo sussiste solo per i tributi armonizzati e, espressamente, in caso di ripresa a tassazione con più imposte, deve farsi distinzione fra tributi armonizzati e non. Detto diversamente, non può essere annullato integralmente l’avviso di accertamento in ragione del mancato contraddittorio per una voceche lo prevedeva come necessario. Il motivo è quindi fondato. 4. Altrettanto fondato è il secondo motivo, ove il Patrono erariale lamenta la mancata pronuncia su una serie di domande attinenti alla procedura di accertamento (analitico-induttiva, esame documentazione, errore di calcolo) di cui dimostra la prospettazione riportando gli atti dei gradi di merito e che non potevano -per le diverse rationes che le sostengono- rimanere assorbite o ritenersi rigettate con motivazione implicita. 5. L’accoglimento del ricorso non comporta il dovere di esaminare la domanda subordinata presente in controricorso, sia perché non si pone come ricorso incidentale, sia perché contiene domande non scrutinabili in Cassazione, poiché non prospettate in parametro a nessuno dei vizi di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., sia perché potranno eventualmente essere riproposte nel giudizio di rinvio. 6. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si conformi ai sopraindicati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia –Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle sp