CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43794/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato darsi esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in sentenza di condanna. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a valutare, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la sola gravità del commesso reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso), senza tener conto del comportamento, impeccabile, tenuto dal condannato durante e dopo l'esecuzione della pena. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e meramente reiterativo di censure che, avendo formato oggetto del reclamo già proposto al Tribunale di sorveglianza, sono state da quest'ultimo attentamente esaminate e - con congrue argomentazioni - puntualmente disattese. Il Tribunale ha infatti adeguatamente rimarcato che, al di là della formale regolarità di comportamento, il condannato non ha operato 'alcuna presa di distacco dall'ambiente delinquenziale di provenienza e trovasi inserito in un contesto familiare e territoriale connotato tuttora dalla capillare infiltrazione dell'organizzazione criminale di tipo mafioso. Il rilievo di persistenza della pericolosità sociale, sotto forma di rischio concreto di ripresa di contatti con l'organizzazione stessa, appare strettamente consequenziale. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]