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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08816/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto e 18.000 euro di ammenda in quanto responsabile del reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 per aver realizzato quale committente una tettoia a copertura del terrazzo della sua abitazione, poggiante in parte su un muto di tufo esistente e dagli altri lati sorretta da cinque pilastri di legno in assenza del permesso di costruire.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, che potesse essere ravvisata alcuna insistenza e pervicacia nella volontà di proseguire i lavori in condizioni di illegalità, secondo quanto argomentato dalla Corte di appello a fondamento del diniego della causa di non punibilità, rilevando che l'intervento edilizio era stato realizzato in data 13.7.2016 come confermato da tutti i testi escussi e che l'ordinanza di sospensione dei lavori era intervenuta mesi dopo il sopralluogo dei vigili urbani.

Deduce pertanto il travisamento della prova sul punto.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 44 d.P.R. 380/2001 e al vizio motivazionale, che la tettoia in quanto aperta su tre lati ed attaccata a struttura muraria preesistente, fosse soggetta a permesso di costruire, richiamando una pronuncia del TAR Campania

2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, la mancanza di prova in ordine alla sua responsabilità nell'esecuzione del contestato abuso non evincibile dalla sua qualifica di usufruttuario dell'immobile, essendo sia egli che la moglie all'epoca dei fatti già anziani e malandati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo si compendia di doglianze di natura esclusivamente fattuale insuscettibili di ingresso nel presente giudizio di legittimità.

Il riferimento all'ordinanza di sospensione dei lavori del 18 agosto 2016 contenuto nella sentenza impugnata non è affatto strumentale ad un'affermazione relativa alla protrazione dei lavori oltre a tale data, ma è invece volta ad evidenziare la chiara consapevolezza da parte dell'imputato, per effetto della notifica del suddetto provvedimento, dell'illiceità dell'opera di cui aveva, ciò nonostante, continuato a fruire indebitamente: condotta questa che, lungi dal configurare un travisamento della prova, è stata coerentemente valutata dalla Corte di merito, ancorandola all'intensità dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 133 primo comma ai fini dell'esclusione della particolare tenuità dell'offesa, secondo parametri che, afferendo ad un giudizio di merito, non sono sindacabili da questa Corte.

2. Il secondo motivo, oltre a non risultare essere mai stato devoluto alla Corte di appello, omissione questa dirimente ai fini della sua ammissibilità, è comunque manifestamente infondato.

Copiosa e granitica è l'interpretazione giurisprudenziale che afferma che la realizzazione di una tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisce "elemento di arredo" di un'area pertinenziale e non rientra, pertanto, tra le attività di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma, comportando un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma, è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire (Sez. 3, Sentenza n. 54692 del 02/10/2018 - dep. 07/12/2018, Barletta, Rv. 274210; Sez. 3, Sentenza n. 29252 del 05/05/2017 - dep. 13/06/2017, Luongo, Rv. 270435).

3. Il terzo motivo, oltre a non confrontarsi con i corretti rilievi giuridici esposti dalla Corte distrettuale, si sostanzia in censure esclusivamente fattuali sulle condizioni di salute dell'imputato che nulla hanno a che vedere con il suo rapporto giuridico con l'immobile su cui è stato realizzato l'abuso, rapporto che, in quanto relativo ad un diritto reale che gliene consentiva il godimento pieno ed esclusivo, così come alla defunta moglie, lascia coerentemente presuppore la committenza da parte di costui dell'opera.

Considerato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativarnente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto e 18.000 euro di ammenda in quanto responsabile del reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 per aver realizzato quale committente una tettoia a copertura del terrazzo della sua abitazione, poggiante in parte su un muto di tufo esistente e dagli altri lati sorretta da cinque pilastri di legno in assenza del permesso di costruire. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, che potesse essere ravvisata alcuna insistenza e pervicacia nella volontà di proseguire i lavori in condizioni di illegalità, secondo quanto argomentato dalla Corte di appello a fondamento del diniego della causa di non punibilità, rilevando che l'intervento edilizio era stato realizzato in data 13.7.2016 come confermato da tutti i testi escussi e che l'ordinanza di sospensione dei lavori era intervenuta mesi dopo il sopralluogo dei vigili urbani. Deduce pertanto il travisamento della prova sul punto. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 44 d.P.R. 380/2001 e al vizio motivazionale, che la tettoia in quanto aperta su tre lati ed attaccata a struttura muraria preesistente, fosse soggetta a permesso di costruire, richiamando una pronuncia del TAR Campania 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, la mancanza di prova in ordine alla sua responsabilità nell'esecuzione del contestato abuso non evincibile dalla sua qualifica di usufruttuario dell'immobile, essendo sia egli che la moglie all'epoca dei fatti già anziani e malandati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo si compendia di doglianze di natura esclusivamente fattuale insuscettibili di ingresso nel presente giudizio di legittimità. Il riferimento all'ordinanza di sospensione dei lavori del 18 agosto 2016 contenuto nella sentenza impugnata non è affatto strumentale ad un'affermazione relativa alla protrazione dei lavori oltre a tale data, ma è invece volta ad evidenziare la chiara consapevolezza da parte dell'imputato, per effetto della notifica del suddetto provvedimento, dell'illiceità dell'opera di cui aveva, ciò nonostante, continuato a fruire indebitamente: condotta questa che, lungi dal configurare un travisamento della prova, è stata coerentemente valutata dalla Corte di merito, ancorandola all'intensità dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 133 primo comma ai fini dell'esclusione della particolare tenuità dell'offesa, secondo parametri che, afferendo ad un giudizio di merito, non sono sindacabili da questa Corte. 2. Il secondo motivo, oltre a non risultare essere mai stato devoluto alla Corte di appello, omissione questa dirimente ai fini della sua ammissibilità, è comunque manifestamente infondato. Copiosa e granitica è l'interpretazione giurisprudenziale che afferma che la realizzazione di una tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisce "elemento di arredo" di un'area pertinenziale e non rientra, pertanto, tra le attività di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma, comportando un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma, è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire (Sez. 3, Sentenza n. 54692 del 02/10/2018 - dep. 07/12/2018, Barletta, Rv. 274210; Sez. 3, Sentenza n. 29252 del 05/05/2017 - dep. 13/06/2017, Luongo, Rv. 270435). 3. Il terzo motivo, oltre a non confrontarsi con i corretti rilievi giuridici esposti dalla Corte distrettuale, si sostanzia in censure esclusivamente fattuali sulle condizioni di salute dell'imputato che nulla hanno a che vedere con il suo rapporto giuridico con l'immobile su cui è stato realizzato l'abuso, rapporto che, in quanto relativo ad un diritto reale che gliene consentiva il godimento pieno ed esclusivo, così come alla defunta moglie, lascia coerentemente presuppore la committenza da parte di costui dell'opera. Considerato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativarnente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G
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