CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 29022/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23602/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Procuratore Generale diMaria Praitano, successore universale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 4. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Modena , a lla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/20 , in persona del procuratorespeciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la SENTENZA, n. cron. 938 /202 1 , depositata da lla CORTE D'APPELLO DIROMA i n data 08 / 0 2 /202 1 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato il 10 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] citò la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) innanzi al Tribunale di Roma, imputando all’istituto di credito la plurima violazione della normativa in materia di intermediazione e servizi di investimento (d.lgs. n. 58/1998 e [OSCURATO:PERSONA]), nonché la violazione degli impegni contrattuali assunti con il contratto-quadro stipulato il 6 novembre 1997, denominato “ Norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari”. Oggetto di contestazione furono i comportamenti e/o le omissioni della banca sia in fase prenegoziale, sia in occasione delle otto operazioni ivi analiticamente descritte, compiute nel periodo 17 settembre 1999 - 17 luglio 2001, concernenti gli acquisti di titoli obbligazionari emessi dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, titoli azionari [OSCURATO:PERSONA], quote di fondi di investimento [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] E. L’attore chiese accertarsi la nullità del menzionato contratto quadro del 1997 e, in via subordinata,domandò: la declaratoria di nullità delle singole operazioni di investimento; l’annullamento delle tre operazioni di acquisto di bondsargentini; la risoluzione del contratto quadro, il risarcimento del danno e la restituzione del capitale investito; la condanna della banca exart. 96 cod. proc. civ. Costituitasi quest’ultima, che contestò interamente le avverse pretese, l’adito tribunale, con sentenza pubblicata il 27 agosto 2013, n. 17441, rigettò le domande del Pagliarulo e lo condannò al pagamento di spese e competenze di lite. 2. Il gravame promosso da quest’ultimo contro tale decisione fu respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza dell’8 febbraio 2021, n. 938, pronunciata nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice, richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi informativi dell’intermediario finanziario, delle conseguenze della loro violazione e della ripartizione, tra le parti, dei rispettivi oneri di allegazione e prova in controversie come quella in esame, ritenne, innanzitutto, che, nella specie, era dimostrato che «l’attore/appellante, [OSCURATO:PERSONA], non ha voluto fornire informazioni alla banca sulla propria situazionefinanziaria e i propri obiettivi di investimento […], e che egli era … abituato ad investimenti anche in titoli di natura speculativa o altamente speculativa, come dimostravano le operazioni di investimento in obbligazioni austriache (1997) per £. 930.000.000 ovvero in obbligazioni argentine (1999 e 2000, diverse da quelle per cui è causa) con elevati interessi (9,25% e 10%) ovvero ancora in obbligazioni di Paesi emergenti (Messico, nel 1998; Brasile, nel 1999) ed anche della Turchia nel 2001, rivendite, anche solo dopo pochi mesi, prima della scadenza con cospicui guadagni in termini di plusvalenze […], come affermato dal primo giudice […] con motivazione non oggetto di specifica censura». Valorizzò, poi, alcune circostanze (l’indicazione, negli ordini di acquisto dei bondsargentini del 26 luglio 2000 e del 7 luglio 2001 sottoscritti dal Pagliarulo, del cd. prezzo limite, ossia di quello al di sopra del quale la banca non avrebbe dovuto darvi corso; l’essere stati disposti direttamente dall’appellante gli acquisti di titoli Tecnost e delle azioni Tiscali ; l’ordine di trasferimento dei titoli [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA]Eco, impartito dal Pagliarulo alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. allorquando quei titoli avevano una valutazione superiore rispetto a quella della loro, rispettiva data di acquisto; avvenuto acquisto dei fondi Arcadel comparto E, altamente speculativo, avvenuto mediante comunicazione autografa del medesimo appellante) al fine di dedurne che «il Pagliarulo, certamente avvezzo ad operazioni ad alto rischio, era solito impartire personalmente le disposizioni di acquisto alla banca, stabilendone anche tempi e modalità, indicando che alcuni titoli dovevano essere venduti al “prezzo limite” (dicitura non certo propria di uno sprovveduto risparmiatore), disponendo personalmente l’ordine di trasferimento ad altra banca dei titoli [OSCURATO:PERSONA], con valuta superiore rispetto a quella avuta alla data di acquisito. Tutte le suindicate circostanze complessivamente considerate denotano che, quand’anche l’attore/appellante fosse stato adeguatamente informato circa la natura ed i rischi delle operazioni, non si sarebbe comunque astenuto dal compierle». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], “nella qualità di Procuratore Generale della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] […], successore universale del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”, ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La sentenza viola la normativa generale e di settore (cfr. artt.1175, 1176, 1218, 1223 c.c., 21 e 23 del TUF, artt. 26 - 30 e 34 reg. 11522/1998) nell’interpretazione consolidata in sede di legittimità (Cass.7905/2020; Cass. 18153/2020)». Si ascrive alla corte di appello di avere ritenuto – affatto erroneamente, stante il contrario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in proposito – di po ter superare la presunzione sistematica del nesso causale fra inadempimento agli obblighi informativi da parte dell’intermediario e danno al risparmiatore evocando le pregresse esperienze di investimento del Pagliarulo ovvero indicando elementi fattuali generici e non univocamente concludenti e riferibili all’assolvimento degli obblighi a carico della banca; II) «Nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Omessa pronuncia sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado. L’appello sul profilo del risparmiatore Pagliarulo, desumibile dalle operazioni pregresse, asseritamente aduso ad investimenti altamente speculativi. Violazione dell’art. 112 c.p.c.». Si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di riforma della decisione di primo grado nella parte in cui l’appellante aveva denunciato che il suo profilo di investitore, per come desumibile da tutte le operazioni pregresse, fosse orientato verso operazioni di carattere prudente (cfr. obbligazioni postali austriache) e non di carattere altamente speculativo; III) «Nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi alle operazioni sui [OSCURATO:PERSONA] sui titoli argentini, compiute in conflitto di interessi (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dell’art. 27 Reg. 11522/1998), alle operazioni in contropartita diretta compiute con gli investimenti in obbligazioni argentinede quibus ed in titoli [OSCURATO:PERSONA] senza legittimazione contrattuale (violazione del contratto quadro del 1997 e degli artt. 21 e 23 TUF e dell’art. 27 Reg. 11522/1998), alla mancata consegna del documento sui rischi generali delle attività di investimento prima della stipula del contratto quadro del 1997 (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dell’art. 28, comma 1, lett. b, Reg. 11522/1998), all’omessa informazione nel corso dei rapporti di investimento de quibus (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dell’art. 28, comma 2, Reg. 11522/1998, che tutela il diritto alla scelta consapevole del risparmiatore anche per il disinvestimento), all’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni inadeguate al profilo dell’investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione (violazione degli artt.21 e 23 TUF e dell’art. 29, comma 1, Reg. 11522/1998), al mancato rispetto della cd.suitability rule in caso di operazioni non adeguate (violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dell’art. 29, comma 3, Reg. 11522/1998), al compimento di operazioni sui mercatinon regolamentati (titoli argentini) senza le apposite autorizzazioni scritte del cliente richieste dagli artt. 7 – 9 del Reg. 11768/1998, ovvero, comunque, in violazione del contratto quadro del 1997, art. 2. Violazione dell’art. 112 c.p.c.». Si prospetta l’omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi ai molteplici inadempimenti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. agli obblighi imposti dalla normativa generale e di settore, nonché rispetto alle clausole del contratto quadro del 1997, sui quali il giudice di primo grado non si era pronunciato; IV) «In subordine rispetto al motivo che precede, nullità della sentenza (art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.). Motivazione apparente ove, nel richiamo operato dalla Corte d’Appello a pagina 10 della sentenza ai principi sanciti da Cass. 10111/2018 (in particolare, nella parte in cui si onera l’investitore di allegare specificamente l’inadempimento degli obblighi, mediante sintetica indicazione delle informazioni che sarebbero state omesse), nonché in punto di prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, si intravedesse il rigetto implicito delle censure sull’omessa pronuncia del Tribunale circa gli inadempimenti di BLS, sulla prova del danno e del nesso di causalità fra inadempimento e danno. Violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.»; V) «Nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Motivazione apparente nella parte in cui, al pari della decisione di primo grado, la Corte d’appello ha omesso di considerare i documenti nn. 20, 27, 28 e 29 in fasc. I grado Pagliarulo, qui docc. 14, 32, 33 e 34 fasc. Cass. Praitano, ed è così risultata fondata su un fatto storico (il libero consenso alle scelte di investimento del Pagliarulo) che, invece, era suscettibile di plurivoca interpretazione alla luce delle prove di cui era stata omessa la considerazione. Violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.»; VI) «Revisione del capo che ha disposto la condanna spese di lite di secondo grado, oltre al rinnovo del pagamento del contributo unificato», come conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata per i vizi sopra denunciati. 2. Il primo dei descritti motivi si rivela fondato. Invero, costituiscono principi ormai ampiamente noti e consolidati di questa Corte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 12845e 5702 del 20 25 ; Cass. nn. 19322 e 12990 del 20 23 ; Cass. n. 35789 del2022) – che il Collegio condivide , non essendo stat e svolte argomentazioni realmente significative al fine di rimeditarli – quelli per cui : i ) gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario in forza delle norme risultanti dall'art. 21 T.U.I.F. (d.lgs. n. 58 del 1998)e dagli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento intermediari n. 11522/1998 sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli e vanno perciò adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso (cfr. Cass. n. 17949 del 2020); ii) grava altresì sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23 T.U.I.F., l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condizionale sue scelte di investimento (cfr. Cass. n. 19891 del 2022 ); iii ) gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo,pertanto, una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dellostesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare (cfr. Cass. n. 33596 del 2021 ); iv ) dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario, prova che, come detto, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore (cfr. Cass. n. 16126 del 2020 ); v ) gli obblighi così sanciti neppure vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (cfr. Cass.n. 35789 del 2022). 2.1.La pronuncia della corte di appello, qui impugnata, non si è attenuta ai principi sopra richiamati, in particolare laddove, dopo aver premesso che «l’attore/appellante, [OSCURATO:PERSONA], non ha voluto fornire informazioni alla banca sulla propria situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento […], e che egli era … abituato ad investimenti anche in titoli di natura speculativa o altamente speculativa, come dimostravano le operazioni di investimento in obbligazioni austriache (1997) per £. 930.000.000 ovvero in obbligazioni argentine (1999 e 2000, diverse da quelle per cui è causa) con elevati interessi (9,25% e 10%) ovvero ancora in obbligazioni di Paesi emergenti (Messico, nel 1998; Brasile, nel 1999) ed anche della Turchia nel 2001, rivendite, anche solo dopo pochi mesi, prima della scadenza con cospicui guadagni in termini di plusvalenze […], come affermato dalprimo giudice […] con motivazione non oggetto di specifica censura», ed aver valorizzato alcune circostanze specificamente indicate (l’indicazione, negli ordini di acquisto dei bondsargentini del 26 luglio 2000 e del 7 luglio 2001 sottoscritti dal Pagliarulo, del cd. prezzo limite, ossia di quello al di sopra del quale la banca non avrebbe dovuto darvi corso; l’essere stati disposti direttamente dall’appellante gli acquisti di titoli Tecnost e delle azioni Tiscali; l’ordine di trasferimento dei titoli Tecnost e Tiscali presso la [OSCURATO:PERSONA]Eco, impartito dal Pagliarulo alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. allorquando quei titoli avevano una valutazione superiore rispetto a quella della loro, rispettiva data di acquisto; avvenuto acquisto dei fondi Arca del comparto E, altamente speculativo, avvenuto mediante comunicazione autografa del medesimo appellante), ha concluso opinando che «Tutte le suindicate circostanze complessivamente considerate denotano che, quand’anche l’attore/appellante fosse stato adeguatamente informato circa la natura ed i rischi delle operazioni, non si sarebbe comunque astenuto dal compierle». È palese, allora,il contrasto di tale conclusione – che, lungi dall’avere effettivamente accertato l’adempimento, nella vicenda de qua, degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, appare incline, invece, a giustificarne l’inadempimento ritenendolo concretamente irrilevante stanti le pregresse scelte di investimento del Pagliarulo – con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, nella misura in cui questi ultimi sanciscono che il corredo informativo da offrire all'investitore, anche se esperto, è volto a rendergli possibile una scelta maturata consapevolmente, sicché, al fine di accertare se gli obblighi informatividi cui trattasi siano stati adempiuti, o non, occorre considerare l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento (cfr. Cass. n. 10111 del 2018). Né rileva, nella specie, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, il solo fatto che il Pagliarulo « era c ertamente avvezzo ad operazioni ad alto rischio, era solito impartire personalmente le disposizioni di acquisto alla banca, stabilendone anche tempi e modalità,[…]» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), posto che ciònon costituiva condizione di per sé esaustiva per ritenere assolti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, stante il descritto regime presuntivo che governa l'accertamento del nesso di causalità in tale materia. 3. La fondatezza delladoglianza in esame solleva dall'esame d i tutti gli altrimotivi di ricorso che , pertanto, dev ono considerarsi assorbit i . 4. In conclusione, dunque,il primo motivo dell’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, deve essere accolto, dichiarandosene assorbiti gli altri. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa compo