CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione, con sentenza del 13/4/2021, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al narco traffico (capo 1) e per più ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 9, 12 e 15), rilevando d'ufficio l'illegalità della pena, in relazione all'aumento operato a titolo di continuazione per il solo capo 9) dell'imputazione, avente a oggetto una quantità non precisata di sostanza stupefacente. La Corte del rinvio, premesso che il giudice rimettente aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ha precisato che l'annullamento era conseguito alla rilevata illegalità della pena per il solo capo 9), per essere stata la stessa determinata alla stregua di parametri legali successivamente dichiarati incostituzionali con la sentenza n. 40 del 2019, procedendo dunque alla rideterminazione dell'aumento di pena per il capo 9) in mesi tre di reclusione. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla rimodulazione della pena limitatamente al solo capo 9) dell'imputazione, contestando l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale non vi sarebbe connessione essenziale degli altri capi della sentenza con la parte annullata, atteso che anche i capi 12) e 15) avevano a oggetto droghe "pesanti" e avendo il capo 9) una stretta connessione con gli altri due, cosicché non poteva azionarsi il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis, cod. proc. pen., potendo l'interessato esperire ordinario ricorso ai sensi dell'art. 606, stesso codice. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte rimettente ha limitato l'annullamento della prima sentenza d'appello all'aumento per la continuazione previsto per il solo capo 9) della rubrica, in un caso in cui l'imputato era stato condannato (in via definitiva, stante il passaggio in giudicato della sentenza parzialmente annullata quanto all'affermazione di responsabilità) per partecipazione all'associazione oggetto del capo 1) dell'imputazione e per i tre episodi di spaccio di cui ai capi 9), 12) e 15), relativi a quantitativi di droga imprecisati quanto a peso e tipologia. Il primo giudice, tuttavia, secondo quanto precisato nella sentenza in questa sede censurata, aveva ritenuto che la sostanza oggetto dell'episodio di cui al capo 9) fosse cocaina, ciò sulla base delle dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore LOMBARDI Michele, a mente delle quali [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo si occupava della vendita della cocaina, mentre i fratelli Salvatore e Domenico erano addetti in prevalenza allo spaccio di hashish. Di qui, la necessità di rideterminare per il capo 9) l'aumento a titolo di continuazione, trattandosi del reato di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309/1990, per il quale doveva tenersi conto del minimo edittale più mite (sei anni di reclusione, in luogo degli otto previsti dalla norma dichiarata in parte qua incostituzionale con la citata sentenza Corte cost. n. 40/2019). La Corte del rinvio, peraltro, ha ritenuto che la sentenza di annullamento avesse posto limiti invalicabili al giudizio di rinvio, avendolo disposto unicamente con riferimento all'aumento per il capo 9) e non anche per i capi 12) e 15) della imputazione, rispetto ai quali ogni eventuale errore contenuto nella sentenza di annullamento avrebbe dovuto formare oggetto di un ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte del rinvio ha dato conto della differenziazione del reato fine di cui al capo 9) dell'imputazione, commesso dal solo [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, rispetto agli altri due per i quali non ha disposto il rinvio ai fini della rideternninazione del relativo aumento a titolo di continuazione con il reato base e, in ogni caso, ritenuto preclusa ogni rivalutazione in ordine al trattamento sanzionatorio per i capi 12) e 15), essendosi sul punto formato il giudicato, superabile solo valendosi il condannato del rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis, cod.proc. pen., nel caso di errore materiale o di fatto, non rilevandosi una connessione essenziale con la parte della sentenza annullata. La decisione si fonda su una motivazione scevra dai profili di contraddittorietà denunciati, oltre che coerente con i principi più volte affermati da questa Corte per i casi di annullamento solo parziale della sentenza di condanna. Si è, infatti, chiarito per esempio, in un caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente alla concedibilità di una attenuante, che esso implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne la pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere alla rideterminazione di essa (sez. 2, n. 37689 del 8/7/2014, Dori, Rv. 260327, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio, non si era limitato ad applicare la diminuzione per una circostanza attenuante ma era intervenuto anche sulla rimodulazione della pena base su cui già si era formato il giudicato). Ciò in quanto, in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (sez. 3, n. 18502 del 8/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636, in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, pronunciando condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva ritenuto ormai coperto da giudicato il punto relativo alla sussistenza della aggravante di aver provocato un incidente stradale, dopo che, in precedenza, la medesima Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di primo grado - impugnata "per saltum" - limitatamente al trattamento sanzionatorio e all'omessa applicazione della sospensione della patente e della confisca del veicolo; sez. 5. N. 19350 del 24/3/2021, Cataldo, Rv. 281106). Peraltro, nel caso di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio -- di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050). Nella specie, non vi è alcuna connessione essenziale tra i capi d'imputazione per i quali non è stato disposto l'annullamento e il capo 9) per il quale il giudice rimettente ha ritenuto doversi rideterminare l'aumento a titolo di continuazione, tenuto anche conto della diversa ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito, sulla quale è certamente preclusa ogni deduzione in questa sede. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore lk Presi