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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26235/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: COSENTINO Giuseppe, n. a Catania il 1/2/1962, COSENTINO Glauco, n. a Catania il 29/10/1992; avverso la sentenza del 11/1/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha integralmente confermato la decisione assunta dal GUP del tribunale di Lucca il 26 giugno 2020, con la quale i ricorrenti, ritenuta per il solo [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i distinti reati di concorso in rapina aggravata, venivano riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in concorso (C.

Glauco capi A e B, C. Giuseppe solo capo B) e, stimata equivalenza per il solo C. Giuseppe (capo B) tra circostanze di segno diverso, condannati alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia.

Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. [OSCURATO:PERSONA] (solo capo B),

1.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla valutazione del compendio indiziario atto alla affermazione della responsabilità per il reato di rapina in concorso contestato al capo B, per avere la Corte sopravvalutato la valenza indiziaria degli elementi emersi dall'analisi dei dati (esterni) sostanzialmente riferiti alla sola vettura in uso, non potendo tali evidenze consentire di superare il ragionevole dubbio che, seppure la vettura a lui in uso fosse prossima al /ocus commissi delicti, questi abbia svolto un ruolo di concorrente morale (autista della vettura usata per allontanarsi dal luogo del commesso reato) eziologicamente efficace nel delitto di rapina, materialmente commesso da altri (figlio).

2. [OSCURATO:PERSONA] (capi A e B),

2.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), quanto alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte, così come il giudice di primo grado, argomentato in termini concreti/ riferiti alla fattispecie, l'accresciuta pericolosità sociale e la più intensa colpevolezza rappresentate dal nuovo fatto commesso rispetto ai precedenti penali indicati nel certificato del casellario;

2.2. violazione di legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per non aver tenuto conto, nel calcolo della sanzione complessivamente irrogata -per i reati avvinti in continuazione- della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., riconosciuta ad entrambi gli imputati in relazione alla rapina di cui al capo B.[OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi palesano evidenti ragioni di inammissibilità, per la manifesta infondatezza dei motivi ([OSCURATO:PERSONA]) e la reiterazione di doglianze di merito svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che non si confrontano con il logico e congruente argomentare della motivazione di merito in tema di accertamento della responsabilità.

1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla ricostruzione dei fatti di cui al capo B (concorso morale nella rapina commessa in Marina di Massa il 5 luglio 2019) ed alla consistenza del compendio probatorio, per la ritenuta convergenza del molteplice univocamente indiziario, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Le censure svolte con i detti motivi si risolvono peraltro nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

1.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che: a) la contemporanea presenza di soggetti estranei alla quotidiana frequentazione dell'alta costa tirrenica -tutti provenienti dal medesimo territorio insulare di partenza, cronologicamente uniti nella trasferta e tutti ancora topograficamente concentrati intorno alla sede bancaria rapinata nei pochi minuti di durata dell'evento- può trovare unica logica spiegazione nella funzione svolta a "tutela", psicologicamente rafforzativa, di chi in quegli stessi momenti stava materialmente consumando la rapina; b) tale conclusione fonda sulla analisi di elementi indiziari (tracciamento e localizzazione della vettura in uso al ricorrente, uso della medesima vettura per allontanarsi dal luogo del commesso reato, dopo l'incontro con il gruppo di agenti materiali, ancora uso della stessa vettura per allontanarsi dal territorio toscano con a bordo una busta contenente abiti compatibili con quelli usati dal figlio Glauco -confesso- durante la consumazione della rapina) che convergono verso la individuazione di uno scopo comune, di una comune base di partenza, di un comune percorso, e di una consonante condotta agevolatrice della azione materiale di altri soggetti; c) i dati certi, evidenziati nella doppia motivazione di merito, intorno ai quali si è coagulato il compendio indiziario sono dunque rappresentati dalla identificazione del veicolo che stazionava nei pressi della rapinata contestualmente alla consumazione dei fatti; dalla identità (connessa all'incontestato possesso di utenze cellulari tracciate) dei soggetti e dal percorso seguito per allontanarsi dopo la consumazione della rapina.

1.2. Il contenuto di questo caleidoscopio indiziano è stato, dalla giurisdizione di merito, composto in un mosaico di tessere collimanti (anche cronologicamente), secondo una logica ineccepibile, fondata essenzialmente sul non contestato uso della vettura certamente presente nei pressi del luogo del commesso reato ed usata per allontanarsene.

1.3. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire la vicenda, assegnando all' imputato oggi ricorrente il ruolo ben descritto nella imputazione.

In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento della responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l'apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso spesi nell'interesse del ricorrente.

La presenza in loco di [OSCURATO:PERSONA], che accompagna, facilita ed assicura efficacia all'iter criminis dall'esterno, fa dunque corpo con il gruppo dedicato a quell'evento.

Un gruppo che muove da lontano con quello scopo e trova nel ricorrente il necessario supporto logistico, plasticamente rappresentato dalla funzione di ausilio svolta in occasione della rapina.

2. Passando adesso all'esame dei motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dedicati alla violazione di legge sostanziale ed al vizio esiziale di motivazione:

2.1. va certamente riconosciuta logica adeguatezza alla motivazione della Corte di merito in tema di sussistenza e apprezzamento della recidiva qualificata riconosciuta nei confronti del ricorrente e non bilanciata da altra circostanza di segno diverso.

La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado anche in punto di riconosciuta recidiva pluriqualificata, ha spiegato, in maniera logica e coerente che i numerosissimi precedenti (assolutamente specifici e reiterati) manifestano una marcata e professionale proclività a delinquere, confermata dalle condotte per cui è processo, realizzate peraltro secondo un preciso protocollo criminale, necessariamente collaudato nel corso della esperienza maturata nel settore criminale, così rendendo ragione di una accresciuta colpevolezza e più intensa pericolosità.

Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano, del tutto incautamente, un difetto di motivazione che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata.

L'apprezzamento di tale circostanza è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U. n. 35738 del 27.5.2010, ric.

Calibè, Rv 247838 e successivi arresti sul tema indicati nella nota redazionale a cura del CED).

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per sua manifesta infondatezza (negata efficacia diminuente della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., riconosciuta dal giudice di primo grado in riferimento alla rapina di cui al capo B) e per la sua genericità, atteso che non si confronta con il congruente apparato motivazionekdella decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado.

Il giudizio di merito, tenuto conto della modestia del danno patrimoniale provocato con la condotta di rapina di cui al capo B, non ha certo influito sulla qualificazione circostanziale del più grave reato contestato al capo A, posto a base -per [OSCURATO:PERSONA]- della piramide sanzionatoria edificata in relazione ai due delitti uniti sotto il vincolo della continuazione.

La doglianza appare dunque ellittica rispetto al calcolo della sanzione correttamente svolto dal giudice di merito, che ha tenuto conto della attenuante nel calibrare l'aumento per la continuazione in riferimento al reato satellite.

Non è infatti prevista dall'ordinamento la traslazione della circostanza attenuante obiettiva, riferibile ad un fatto-reato determinato, verso altro più grave reato posto a base della detta piramide sanzionatoria, dovendo ciascuna circostanza obiettiva svolgere la sua opera accessoria rispetto al reato per il quale viene riconosciuta.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: COSENTINO Giuseppe, n. a Catania il 1/2/1962, COSENTINO Glauco, n. a Catania il 29/10/1992; avverso la sentenza del 11/1/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha integralmente confermato la decisione assunta dal GUP del tribunale di Lucca il 26 giugno 2020, con la quale i ricorrenti, ritenuta per il solo [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i distinti reati di concorso in rapina aggravata, venivano riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in concorso (C. Glauco capi A e B, C. Giuseppe solo capo B) e, stimata equivalenza per il solo C. Giuseppe (capo B) tra circostanze di segno diverso, condannati alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. [OSCURATO:PERSONA] (solo capo B), 1.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla valutazione del compendio indiziario atto alla affermazione della responsabilità per il reato di rapina in concorso contestato al capo B, per avere la Corte sopravvalutato la valenza indiziaria degli elementi emersi dall'analisi dei dati (esterni) sostanzialmente riferiti alla sola vettura in uso, non potendo tali evidenze consentire di superare il ragionevole dubbio che, seppure la vettura a lui in uso fosse prossima al /ocus commissi delicti, questi abbia svolto un ruolo di concorrente morale (autista della vettura usata per allontanarsi dal luogo del commesso reato) eziologicamente efficace nel delitto di rapina, materialmente commesso da altri (figlio). 2. [OSCURATO:PERSONA] (capi A e B), 2.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), quanto alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte, così come il giudice di primo grado, argomentato in termini concreti/ riferiti alla fattispecie, l'accresciuta pericolosità sociale e la più intensa colpevolezza rappresentate dal nuovo fatto commesso rispetto ai precedenti penali indicati nel certificato del casellario; 2.2. violazione di legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per non aver tenuto conto, nel calcolo della sanzione complessivamente irrogata -per i reati avvinti in continuazione- della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., riconosciuta ad entrambi gli imputati in relazione alla rapina di cui al capo B.[OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi palesano evidenti ragioni di inammissibilità, per la manifesta infondatezza dei motivi ([OSCURATO:PERSONA]) e la reiterazione di doglianze di merito svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che non si confrontano con il logico e congruente argomentare della motivazione di merito in tema di accertamento della responsabilità. 1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla ricostruzione dei fatti di cui al capo B (concorso morale nella rapina commessa in Marina di Massa il 5 luglio 2019) ed alla consistenza del compendio probatorio, per la ritenuta convergenza del molteplice univocamente indiziario, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Le censure svolte con i detti motivi si risolvono peraltro nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 1.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che: a) la contemporanea presenza di soggetti estranei alla quotidiana frequentazione dell'alta costa tirrenica -tutti provenienti dal medesimo territorio insulare di partenza, cronologicamente uniti nella trasferta e tutti ancora topograficamente concentrati intorno alla sede bancaria rapinata nei pochi minuti di durata dell'evento- può trovare unica logica spiegazione nella funzione svolta a "tutela", psicologicamente rafforzativa, di chi in quegli stessi momenti stava materialmente consumando la rapina; b) tale conclusione fonda sulla analisi di elementi indiziari (tracciamento e localizzazione della vettura in uso al ricorrente, uso della medesima vettura per allontanarsi dal luogo del commesso reato, dopo l'incontro con il gruppo di agenti materiali, ancora uso della stessa vettura per allontanarsi dal territorio toscano con a bordo una busta contenente abiti compatibili con quelli usati dal figlio Glauco -confesso- durante la consumazione della rapina) che convergono verso la individuazione di uno scopo comune, di una comune base di partenza, di un comune percorso, e di una consonante condotta agevolatrice della azione materiale di altri soggetti; c) i dati certi, evidenziati nella doppia motivazione di merito, intorno ai quali si è coagulato il compendio indiziario sono dunque rappresentati dalla identificazione del veicolo che stazionava nei pressi della rapinata contestualmente alla consumazione dei fatti; dalla identità (connessa all'incontestato possesso di utenze cellulari tracciate) dei soggetti e dal percorso seguito per allontanarsi dopo la consumazione della rapina. 1.2. Il contenuto di questo caleidoscopio indiziano è stato, dalla giurisdizione di merito, composto in un mosaico di tessere collimanti (anche cronologicamente), secondo una logica ineccepibile, fondata essenzialmente sul non contestato uso della vettura certamente presente nei pressi del luogo del commesso reato ed usata per allontanarsene. 1.3. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire la vicenda, assegnando all' imputato oggi ricorrente il ruolo ben descritto nella imputazione. In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento della responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l'apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso spesi nell'interesse del ricorrente. La presenza in loco di [OSCURATO:PERSONA], che accompagna, facilita ed assicura efficacia all'iter criminis dall'esterno, fa dunque corpo con il gruppo dedicato a quell'evento. Un gruppo che muove da lontano con quello scopo e trova nel ricorrente il necessario supporto logistico, plasticamente rappresentato dalla funzione di ausilio svolta in occasione della rapina. 2. Passando adesso all'esame dei motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dedicati alla violazione di legge sostanziale ed al vizio esiziale di motivazione: 2.1. va certamente riconosciuta logica adeguatezza alla motivazione della Corte di merito in tema di sussistenza e apprezzamento della recidiva qualificata riconosciuta nei confronti del ricorrente e non bilanciata da altra circostanza di segno diverso. La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado anche in punto di riconosciuta recidiva pluriqualificata, ha spiegato, in maniera logica e coerente che i numerosissimi precedenti (assolutamente specifici e reiterati) manifestano una marcata e professionale proclività a delinquere, confermata dalle condotte per cui è processo, realizzate peraltro secondo un preciso protocollo criminale, necessariamente collaudato nel corso della esperienza maturata nel settore criminale, così rendendo ragione di una accresciuta colpevolezza e più intensa pericolosità. Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano, del tutto incautamente, un difetto di motivazione che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv 247838 e successivi arresti sul tema indicati nella nota redazionale a cura del CED). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per sua manifesta infondatezza (negata efficacia diminuente della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., riconosciuta dal giudice di primo grado in riferimento alla rapina di cui al capo B) e per la sua genericità, atteso che non si confronta con il congruente apparato motivazionekdella decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado. Il giudizio di merito, tenuto conto della modestia del danno patrimoniale provocato con la condotta di rapina di cui al capo B, non ha certo influito sulla qualificazione circostanziale del più grave reato contestato al capo A, posto a base -per [OSCURATO:PERSONA]- della piramide sanzionatoria edificata in relazione ai due delitti uniti sotto il vincolo della continuazione. La doglianza appare dunque ellittica rispetto al calcolo della sanzione correttamente svolto dal giudice di merito, che ha tenuto conto della attenuante nel calibrare l'aumento per la continuazione in riferimento al reato satellite. Non è infatti prevista dall'ordinamento la traslazione della circostanza attenuante obiettiva, riferibile ad un fatto-reato determinato, verso altro più grave reato posto a base della detta piramide sanzionatoria, dovendo ciascuna circostanza obiettiva svolgere la sua opera accessoria rispetto al reato per il quale viene riconosciuta. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 26235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris