CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10778/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] \-fAg"-lo La Corte di appello di Milano, con sentenza in datal8 febbraio 2022j, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 10 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di lesioni personali aggravate, minaccia, porto di arma e ricettazione, lo ha assolto dai reati di cui ai capi a), b) e c) per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena per la residua condanna per ricettazione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020-11/02/2021, Silvestri, Rv. 280601 - 01); considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità giustificative, ha adeguatamente confutato, a pagina 5 del provvedimento impugnato, le censure già dedotte in sede di appello, evidenziando come la merce di provenienza illecita si trovasse in un magazzino adiacente al locale gestito dall'imputato e, pertanto, sotto il suo controllo e come questi non potesse non sapere della presenza della merce, poiché posta sotto la sua disponibilità e presente in un quantitativo tale che non sarebbe potuta passare inosservata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 II-onsigliere_Estensore Il