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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45810/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 7/7/2022 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona in data 10/10/2017 è stata ridotta la pena a lei inflitta per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e minaccia; ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i reati a lei ascritti avuto riguardo alla valenza dimostrativa delle prove ritenute rilevanti, sono indeducibili perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, evenienze da escludersi nel caso di specie (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (cfr. pag 10 e segg. nelle quali la Corte d'appello dopo avere dato atto delle deduzioni difensive ha risposto puntualmente alle censure mosse con l'atto di appello); considerato che il secondo motivo con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per la mancata assunzione di prova dlecisiva e l'omessa motivazione sul punto, è generico perché in sede di legittimità non è consentito censurare una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa,sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata ( cfr. pagg. 10 e segg.); ritenuto che il terzo motivo è inammissibile perché reiterativo di doglianza già avanzata con l'atto di appello ed ivi puntualmente disattesa con argomenti giuridici corretti ( cfr. pagg. 8 e segg.), mentre il quarto motivo è manifestamente infondato prospettando la difesa l'intervenuto, solo parziale risarcimento del danno ( Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368); considerato che il quinto motivo sulla recidiva è generico, poiché ripropone censure sulle quali il giudice di appello ha motivato in maniera logica, con argomenti giuridicamente corretti con i quali il ricorso non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 7/7/2022 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona in data 10/10/2017 è stata ridotta la pena a lei inflitta per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e minaccia; ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i reati a lei ascritti avuto riguardo alla valenza dimostrativa delle prove ritenute rilevanti, sono indeducibili perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, evenienze da escludersi nel caso di specie (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (cfr. pag 10 e segg. nelle quali la Corte d'appello dopo avere dato atto delle deduzioni difensive ha risposto puntualmente alle censure mosse con l'atto di appello); considerato che il secondo motivo con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per la mancata assunzione di prova dlecisiva e l'omessa motivazione sul punto, è generico perché in sede di legittimità non è consentito censurare una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa,sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata ( cfr. pagg. 10 e segg.); ritenuto che il terzo motivo è inammissibile perché reiterativo di doglianza già avanzata con l'atto di appello ed ivi puntualmente disattesa con argomenti giuridici corretti ( cfr. pagg. 8 e segg.), mentre il quarto motivo è manifestamente infondato prospettando la difesa l'intervenuto, solo parziale risarcimento del danno ( Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368); considerato che il quinto motivo sulla recidiva è generico, poiché ripropone censure sulle quali il giudice di appello ha motivato in maniera logica, con argomenti giuridicamente corretti con i quali il ricorso non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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