CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03948/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivo di ricorso aventi ad oggetto la responsabilità dell'imputato, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. I primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3). Osservato che il terzo motivo non risulta indicato dalla Corte di appello come dedotto in quella sede e, comunque, il ricorrente non si duole del fatto che dello stesso la Corte non ne abbia erroneamente fatto menzione. In ogni caso a pag. 3 della sentenza impugnata sono indicati tre precedenti specifici dell'imputato che precludono la possibilità del riconoscimento di tale causa di non punibilità. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il