Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06320/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese; per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2021, il Giudice di pace di Catania assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste.

Investito dell'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catania, con sentenza deliberata il 09/05/2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni a favore di Bracaglia, liquidato in via equitativa.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. e degli artt. 576, 581 e 597 cod. proc. pen., in quanto l'appello della parte civile doveva riguardare solo i capi della sentenza riguardanti la responsabilità civile, mentre il primo motivo di appello riguardava la sussistenza della fattispecie di minaccia, sicché era inammissibile, così come il secondo, che era un semplice duplicato del primo.

Nel caso di specie, l'appello era volto a ottenere l'affermazione di responsabilità penale della ricorrente e, come generica conseguenza, il riconoscimento del risarcimento dei danni.

Inoltre, il giudice di appello è giunto a un giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 591, 576 e 581 cod. proc. pen., in quanto l'appello era privo dei requisiti minimi di specificità e determinatezza.

3. La parte civile ha depositato una memoria, associandosi alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

1.1. In premessa, va rilevato che non può darsi corso alla trasmissione alla competente sezione civile a norma dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], invero, condivide il principio di diritto in forza del quale ai fini dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la prosecuzione del giudizio impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., il principio i J tempus regit actum impone di far riferimento al momento di deliberazione della sentenza impugnata, principio affermato da Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, alle cui argomentazione è qui sufficiente rinviare.2.

Ciò premesso, muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal secondo motivo, esso non è fondato, in quanto l'atto di appello era in linea con i requisiti di specificità, articolando una disamina critica della ratio decindendi della sentenza assolutoria di primo grado.

3. Il primo motivo articola due distinte doglianze.

Quella relativa ai requisiti di ammissibilità dell'appello è infondata.

Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez.

U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130).

Principio, questo, che rende ragione dell'ammissibilità dell'appello anche quando, insieme con le statuizioni civili, investa - erroneamente - quelle penali.

Del resto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.

Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011, dep. 2012, Calo', Rv. 252944; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259625, in tema di rifusione delle spese processuali; Sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro, Rv. 250395; Sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009, Azzato, Rv. 245454; Sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009, Ognibene, Rv. 244235; Sez. 5, n. 9725 del 03/02/2009, Sansalone, Rv. 242978; Sez. 2, n. 5576 del 21/01/2009, Sidoli, Rv. 243288; Sez. 5, n. 38733 del 20/06/2008, Iacoi, Rv. 242024; Sez. 5, n. 33545 del 21/09/2006, Usai, Rv. 235226; Sez. 5, n. 12609 del 02/03/2006, Dante, Rv. 234544; Sez. 5, n. 9777 del 15/02/2006, Zuccaro, Rv. 234234; Sez. 5, n. 45296 del 07/07/2005, Maggiani, Rv. 232716; Sez. 7, n. 19664 del 31/03/2005, Longone, Rv. 231499; Sez. 5, n. 1349 del 25/11/2004, dep. 2005, Parisi, Rv. 230205; Sez. 5, n. 2271 del 18/11/2004, dep. 2005, Tarlarini, Rv. 230929).

3.2. La doglianza relativa all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è, invece, fondata.

Premesso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, posto che la disposizione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile (Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000), le due difformi sentenze di merito si caratterizzano per un diverso apprezzamento della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza della parte civile, ritenuta non sufficiente a giustificare un giudizio di colpevolezza dalla sentenza di primo grado e, al contrario, valorizzata da quella di appello per la condanna ai fini civili di [OSCURATO:PERSONA].

4. Pertanto, poiché, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 -bis dell'art.603 cod. proc. pen. e, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 28122801 - 02), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese; per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2021, il Giudice di pace di Catania assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste. Investito dell'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catania, con sentenza deliberata il 09/05/2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni a favore di Bracaglia, liquidato in via equitativa. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. e degli artt. 576, 581 e 597 cod. proc. pen., in quanto l'appello della parte civile doveva riguardare solo i capi della sentenza riguardanti la responsabilità civile, mentre il primo motivo di appello riguardava la sussistenza della fattispecie di minaccia, sicché era inammissibile, così come il secondo, che era un semplice duplicato del primo. Nel caso di specie, l'appello era volto a ottenere l'affermazione di responsabilità penale della ricorrente e, come generica conseguenza, il riconoscimento del risarcimento dei danni. Inoltre, il giudice di appello è giunto a un giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 591, 576 e 581 cod. proc. pen., in quanto l'appello era privo dei requisiti minimi di specificità e determinatezza. 3. La parte civile ha depositato una memoria, associandosi alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 1.1. In premessa, va rilevato che non può darsi corso alla trasmissione alla competente sezione civile a norma dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], invero, condivide il principio di diritto in forza del quale ai fini dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la prosecuzione del giudizio impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., il principio i J tempus regit actum impone di far riferimento al momento di deliberazione della sentenza impugnata, principio affermato da Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, alle cui argomentazione è qui sufficiente rinviare.2. Ciò premesso, muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal secondo motivo, esso non è fondato, in quanto l'atto di appello era in linea con i requisiti di specificità, articolando una disamina critica della ratio decindendi della sentenza assolutoria di primo grado. 3. Il primo motivo articola due distinte doglianze. Quella relativa ai requisiti di ammissibilità dell'appello è infondata. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130). Principio, questo, che rende ragione dell'ammissibilità dell'appello anche quando, insieme con le statuizioni civili, investa - erroneamente - quelle penali. Del resto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011, dep. 2012, Calo', Rv. 252944; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259625, in tema di rifusione delle spese processuali; Sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro, Rv. 250395; Sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009, Azzato, Rv. 245454; Sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009, Ognibene, Rv. 244235; Sez. 5, n. 9725 del 03/02/2009, Sansalone, Rv. 242978; Sez. 2, n. 5576 del 21/01/2009, Sidoli, Rv. 243288; Sez. 5, n. 38733 del 20/06/2008, Iacoi, Rv. 242024; Sez. 5, n. 33545 del 21/09/2006, Usai, Rv. 235226; Sez. 5, n. 12609 del 02/03/2006, Dante, Rv. 234544; Sez. 5, n. 9777 del 15/02/2006, Zuccaro, Rv. 234234; Sez. 5, n. 45296 del 07/07/2005, Maggiani, Rv. 232716; Sez. 7, n. 19664 del 31/03/2005, Longone, Rv. 231499; Sez. 5, n. 1349 del 25/11/2004, dep. 2005, Parisi, Rv. 230205; Sez. 5, n. 2271 del 18/11/2004, dep. 2005, Tarlarini, Rv. 230929). 3.2. La doglianza relativa all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è, invece, fondata. Premesso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, posto che la disposizione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile (Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000), le due difformi sentenze di merito si caratterizzano per un diverso apprezzamento della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza della parte civile, ritenuta non sufficiente a giustificare un giudizio di colpevolezza dalla sentenza di primo grado e, al contrario, valorizzata da quella di appello per la condanna ai fini civili di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Pertanto, poiché, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 -bis dell'art.603 cod. proc. pen. e, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 28122801 - 02), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e
Decreto Cassazione n. 06320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris