CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 20773/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 619/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 385/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere stato dall’annoscolastico 2009/2010 in servizio presso scuola secondaria disecondo grado, assunto con ripetuti contratti di lavoro a tempoNumero registro generale 12689/2023Numero sezionale 2800/2026determinato e di avere percepito una retribuzionNeum erno odi nra ccolta generale 20773/2026Data pubblicazione 19/06/2026corrispondente a quella che avrebbe maturato in forza dellaprogressione di anzianità prevista per gli insegnanti di ruolo,adiva il Tribunale per l’accertamento e la dichiarazione del suodiritto a percepire le differenze retributive spettanti per leprogressioni stipendiali, nonché per ottenere la condanna dellaRegione [OSCURATO:PERSONA]Aosta al risarcimento del danno da abusivareiterazione di contratti a termine negli aa.ss. 2017/2018 –2020/2021, chiedendo il risarcimento del danno ex art. 32,comma 5, L. 183/2010.2. Il Tribunale di Aosta accertava l’abusiva reiterazione deicontratti a termine, in applicazione dei principi formulati daquesta Corte con la pronuncia n. 22552/2016, e,conseguentemente, accoglieva le domande del docente,condannando la Regione al pagamento delle differenzeretributive (euro 5.688,41) e al risarcimento del danno daabusiva reiterazione (euro 4.799,72, pari a 2,5 mensilità).3. La Regione autonoma Valle d’Aosta proponeva appello,deducendo: - l’insussistenza dell’abuso dopo la L. n. 107/2015;- la legittimità dell’utilizzo di supplenze su organico di fatto; - lagiuridica impossibilità di ravvisare un danno risarcibile inmancanza del titolo abilitante, non posseduto dall’appellato,circostanza, questa, ostativa anche all’applicazione dell’invocatoprincipio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, perdifetto di comparabilità con l’assunto a tempo indeterminato.4. La Corte d’appello di Torino rigettava il gravame,confermando integralmente la decisione di primo grado.4.1. In ordine alla progressione stipendiale, la Corte territorialeriteneva che il divieto di discriminazione imponesse ilriconoscimento ai docenti a termine della medesimaprogressione retributiva prevista per i docenti di ruolo; inoltre,Numero registro generale 12689/2023che la mancanza di abilitazione non costituisse “ragioneN umero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 20773/2026oggettiva” idonea a giustificare il trattamento differenziato.Data pubblicazione 19/06/20264.2. Sull’abuso del ricorso al contratto a termine, la Cortedistrettuale riteneva che la reiterazione di supplenze su organicodi diritto per oltre tre anni integrasse abuso in quanto lasupplenza su organico di fatto conferita per l’a.s. successivo,nella stessa sede e cattedra, dimostrava un evidente usodistorto del sistema e induceva a ritenere che, anche per l’a.s.2020/2021, il posto di cattedra fosse vacante.Con riferimento ai rapporti a termine instaurati dopo l’entratain vigore della legge n. 107/2015, la Corte evidenziava comenon potesse essere esclusa in assoluto la configurabilitàdell’abuso e considerava non sufficiente l’indizione triennale diconcorsi, senza la garanzia di tempi certi e di stabilizzazioneeffettiva. Aggiungeva che i concorsi ordinari o straordinari noncostituiscono misura riparatoria dell’abuso, atteso chel’immissione in ruolo avrebbe effetto sanante solo secausalmente collegata alla successione dei contratti a termine.Sul danno la Corte affermava che lo stesso esso è presunto eindipendente sia dalla mancata stabilizzazione che dal possessodel titolo di abilitazione.5. La cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta con ricorso articolato in tre motivi,illustrati da memoria, cui resiste con controricorso AndreaGalvani.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4, l. n. 124/1999, dell’art. 1, l. n.107/2015, dell’art. 17, d.lgs. n. 59/2017, dell’art. 1, d.l. n.126/2019 e della clausola n. 5, accordo quadro sul lavoro atempo determinato allegato alla direttiva CE n. 70/1999 perNumero registro generale 12689/2023Numero sezionale 2800/2026aver ritenuto illegittima la reiterazione di contratti a tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 20773/2026Data pubblicazione 19/06/2026siglati nella vigenza della l. n. 107/2015 (art. 360, n. 3, c.p.c.)».Si deduce che, dopo la riforma del 2015, la reiterazione èlegittima in presenza di concorsi periodici triennali e si aggiungeche nel caso concreto sono state indette ben tre procedure(2018, 2020).La censura, inoltre, contesta che la Corte territoriale abbiaerroneamente richiesto una funzione “stabilizzante” delleprocedure concorsuali, considerato che l’elemento dirimente perritenere legittima la scelta dei contratti a termine era la sceltadi indire le procedure concorsuali che avrebbe ex legedeterminato la legittimità della reiterazione.2. Con il secondo mezzo si deduce la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4, l. n. 124/1999 e della clausola n. 5,accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alladirettiva CE n. 70/1999 nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c. per aver ritenuto abusivo il conferimento di supplenze su“organico di fatto” (art. 360, n. 3, c.p.c.)».Si eccepisce la violazione dei principi secondo cui le supplenzesu organico di fatto non sono abusive in sé, occorrendo la provaconcreta dell’uso distorto.In particolare, si denuncia un’erronea “sommatoria” traorganico di diritto e di fatto, nonché l’omessa valutazione delcontratto, che indicava esigenze temporanee.3. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente esono fondati alla luce dei principi di diritto enunciati in relazionealla reiterazione dei contratti successiva alla legge n. 107/2015da Cass. n. 3908/2026, che ha ribadito quanto già affermato daCass. n. 9049/2025.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità all’orientamentogià espresso da questa Corte, le cui argomentazioni, quiNumero registro generale 12689/2023Numero sezionale 2800/2026condivise, possono essere richiamate ai sensi dell’art. 11N8um derois dpi r.a ccolta generale 20773/2026Data pubblicazione 19/06/2026scrutinata.3.2. In particolare, la decisione n. 3908/2026 ha affermato sufattispecie sovrapponibile a quella di cui è causa quanto segue:“Va innanzitutto evidenziato che l’accertamento di fattocompiuto dal giudice di merito (quale potrebbe prima facieapparire quello effettuato nella fattispecie dalla Corteterritoriale) non esclude che in sede di legittimità possa esserededotto il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ. qualora detto accertamento sia stato condotto sulla base dipresupposti giuridici errati.D’altro canto è consolidato l’orientamento secondo cui la Cortedi cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimitàdi garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione dellalegge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevatadal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelliprospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere diqualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito,come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontracome unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. (v.tra le tante Cass. n. 8208/2025; Cass. n. 25223/2020; Cass. n.27542/2019; Cass. n. 18775/2017 ed i precedenti conformi ivirichiamati in motivazione). Tale principio rileva nella fattispecie,in quanto l’accertamento del carattere abusivo della reiterazionedella supplenza su organico di fatto è stato compiuto dalla Corteterritoriale sulla base dei medesimi criteri indicati da Cass. n.22557/2016, secondo cui nelle ipotesi di reiterazione di contrattia termine in relazione ai posti individuati per le supplenze «suorganico di fatto» e per le supplenze temporanee non è in séconfigurabile alcun abuso ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] allegatoNumero registro generale 12689/2023alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegareN umero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 20773/2026e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia diData pubblicazione 19/06/2026supplenze, e dalle pronunce successive, in forza delle quali aifini della prova dell’improprio e distorto ricorso al contratto atempo determinato, deve essere prospettata non già la solareiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete dellamedesima (v. Cass. n. 37140/2021, che non ha ritenutosufficiente l’espletamento di supplenze su posti vacanti inorganico di fatto per alcuni anni presso le stesse scuole, inmancanza di ogni altro elemento quale, ad esempio, il numerodi ore settimanali di ciascuna supplenza, l’identitàdell’insegnamento assegnato, l’effettiva e stabile vacanza diorganico). La Corte territoriale non ha tuttavia considerato chenel presente giudizio vengono in rilievo contratti a tempodeterminato stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n.107/2015, che secondo la sentenza n. 187/2016 della Cortecostituzionale ha cancellato l’abuso non solo e non tantoblandamente selettive) di immissione in ruolo, ma anchetriennale.Questa Corte si è pronunciata di recente sull’incidenza dellanuova normativa (Cass. n. 9049/2025), rammentando che aifini della configurabilità dell’abuso rilevante sul piano del dirittoUE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti atempo determinato con il personale docente per la copertura diposti vacanti e disponibili, le citate sentenze del 18 ottobre 2016hanno valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici,prevista dall’art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 (cheha riformato l’art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994) e ritenendotali principi tuttora validi in base alle disposizioni vigenti. 3.6 SiNumero registro generale 12689/2023Numero sezionale 2800/2026è dunque ritenuto configurabile un abuso nella reiterazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 20773/2026Data pubblicazione 19/06/2026contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigoredella legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsicon la cadenza triennale prevista dall’art. 400 del d.lgs. n.297/1994, come modificato dall’art. 1, comma 113, della stessalegge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenzatriennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè venganobanditi concorsi che non permettono il conseguimento del benedella vita costituito dall’immissione in ruolo). Si è pertantoaffermato che all’indizione corretta dei concorsi è legata lasussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5,punto 1, lettera a) dell’accordo quadro, nei termini evidenziatidalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuitàdidattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendentinel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva aisensi della suddetta clausola, che giustifica sia la duratadeterminata dei contratti conclusi con il personale supplente, siail rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuitàdidattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall’accordoquadro. Si è pertanto chiarito che l’abuso lesivo dell’Accordoquadro si verifica qualora l’insegnante sia mantenuto in serviziosenza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con lacadenza triennale prevista dalla legge, senza che, per il radicarsidell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione rispetto aquella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dallanormativa speciale, a definizione del sistema congegnato dallegislatore; per il reclutamento dei docenti a tempoindeterminato, l’Amministrazione é tenuta a bandirecorrettamente i concorsi con cadenza triennale e tali concorsidevono essere idonei a consentire il conseguimento del benedella vita, costituito dall’immissione in ruolo. Tale idoneità nonNumero registro generale 12689/2023Numero sezionale 2800/2026sussiste qualora le procedure concorsuali, pur banditeN ucmoenro dli ara ccolta generale 20773/2026Data pubblicazione 19/06/2026cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano ilconseguimento immediato dell’immissione in ruolo dei precari(ad esempio: siano riservate a docenti in possessodell’abilitazione e non siano state precedute da procedureabilitanti). I principi di diritto enunciati nelle pronunce rese apartire dal 2016 (tutte relative a fatti pregressi all’entrata invigore della nuova disciplina) vanno dunque adattati al nuovocontesto, con la conseguenza che occorre specificamenteorientare l’indagine sull’indizione dei concorsi e sulla idoneitàdegli stessi a risolvere le esigenze di carenza di organico, attesoche, come evidenziato dalla sentenza Mascolo, può costituireragione oggettiva il ricorso alle assunzioni temporanee in attesadell’espletamento delle procedure concorsuali. L’onere dellaprova in relazione a detto accertamento grava sul datore dilavoro pubblico, che è tenuto a dimostrare il legittimo ricorso alrapporto a tempo determinato.Riguardo poi all’uso distorto delle supplenze fino al termine delleCass. n. 19708/2025 (resa in una fattispecie nella quale leassunzioni risalivano per lo più ad epoca antecedente all’entratain vigore della nuova normativa) la quale, richiamati i passaggidella giurisprudenza eurounitaria sulla temporaneitàdell’esigenza, ha precisato che «nel settore scolastico,l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino altermine delle attività scolastiche con durata ultratriennale(confermato quale parametro di ragionevolezza) presso lostesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza diesigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di unabusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento diesigenze stabili e durevoli di copertura del posto perNumero registro generale 12689/2023Numero sezionale 2800/2026inadeguatezza dell’organico previsionale; in tali ipotesiN usmpereo tdti ara ccolta generale 20773/2026Data pubblicazione 19/06/2026all’amministrazione addurre elementi atti a comprovare, ove delcaso, l’effettivo carattere provvisorio della supplenza nell’usocorretto del potere di organizzazione del servizio scolastico».Nel caso di specie, l’indagine del giudice di merito si è arrestataalla reiterazione del rapporto nel medesimo Istituto e per lestesse classi di concorso, e avrebbe invece dovuto riguardareanche l’ulteriore aspetto dell’indizione o non indizione di idoneeprocedure concorsuali per le classi di concorso interessate,nonché le circostanze allegate dalla Regione Autonoma ValleD’Aosta (totalmente pretermesse), munite di decisività, inquanto riguardanti esigenze sostitutive e dunque idonee, secomprovate, a far emergere la temporaneità dell’esigenza.Nella specie la Corte territoriale pur dando atto della indizionedei concorsi ne ha poi erroneamente escluso l’incidenza perchégli stessi non avevano assicurato la stabilizzazione delricorrente, mostrando di confondere il piano dell’accertamentodella ragione oggettiva che sorregge il ricorso al rapporto atempo determinato con quello, diverso e rilevante solo in casodi accertamento dell’abuso, dell’efficacia satisfattiva dellastabilizzazione ai fini del risarcimento del danno cosiddettocomunitario.Inoltre, la Corte non ha verificato se l’attribuzione della cattedrapresso il medesimo istituto si sia resa necessaria nelle moredell’espletamento delle procedure concorsuali bandite e sequeste ultime fossero sufficienti a colmare le carenze di organicorispetto alla classe di concorso in discussione.»3.3. Orbene, a tale approdo ermeneutico il Collegio intendeaderire, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, attesa lapiena sovrapponibilità della fattispecie qui in esame a quellavalutata nella decisione soprarichiamata ai sensi dell’art. 118Numero registro generale 12689/2023disp. att. cod. proc. civ., attesa la perdurante attualità deNi umero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 20773/2026principi di recente enunciati.Data pubblicazione 19/06/20264. Con la terza censura si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4, l. n. 124/1999, dell’art. 1, l. n.107/2015, della clausola n. 5, accordo quadro sul lavoro atempo determinato allegato alla direttiva ce n. 70/1999 edell’art. 1223 c.c. per aver riconosciuto il risarcimento del dannononostante l’assenza del titolo di abilitazione (art. 360, n. 3,c.p.c.).Si sostiene che il danno da reiterazione abusiva presuppone lasussistenza della perdita di chance che, nel caso di specie, nonè configurabile, considerato che il lavoratore non avevaabilitazione e non poteva partecipare ai concorsi, mancandoquindi il nesso causale tra abuso e danno.L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimentodel terzo.5. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi, conassorbimento del terzo e la sentenza impugnata va cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte territorialeindicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, dacondurre nel rispetto dei principi sopra enunciati, provvedendoanche a statuire sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudiziodi cassazione.Numero registro generale 12689/2023Numero sezionale 2800/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SNuemzeiroo ndi era ccolta generale 20773/2026Data pubblicazione 19/06/2026Civile, il 04 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]