CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2009
Cassazione n. 32441/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10841 - 2026;considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi formulatiinnanzi alla Corte d’appello, e perciò ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltantoapparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 - 01);osservato, inoltre, che si tratta di motivi (soprattutto il primo, secondo eterzo) non consentiti in questa sede poiché tendono a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti,operazioni estranee al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260 – 01);ritenuto che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ognidoglianza oggetto dei motivi di ricorso:(i) evidenziando (pg. 3 e seguenti) che non è necessaria una diagnosi didemenza o deficienza psichica per integrare il presupposto del reato edelencando le ragioni della sussistenza e riconoscibilità di una condizione minoratain capo alla persona offesa (primo motivo); osservando altresì come laconvivenza con la vittima rendesse percepibile lo stato di vulnerabilità (secondomotivo) da parte dell’imputata; elencando gli aspetti che hanno connotatol’induzione alla commissione degli atti pregiudizievoli (terzo motivo, in particolareda pg. 5, con elencazione degli indici dell’induzione);(ii) osservando correttamente (pg. 10) che la non provata destinazione deldenaro a finalità esclusive del titolare della carta implica la commissione delreato di abusivo utilizzo di titolo di pagamento e non di appropriazione indebita(quarto motivo); giustificando in maniera del tutto corretta la sussistenza deldanno morale (quinto motivo);evidenziato, infine, (sesto motivo) che non è impugnabile con ricorso percassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione equantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di naturadiscrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per suanatura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travoltadall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.