CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12818/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 15 luglio 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha - previa esclusione del reato di cui al capo 1) e previa riqualificazione del reato di cui al capo 27) ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - confermato nel resto l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in data 13 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza genetica era stata adottata in relazione ai reati di cui: - all'art. 416-bis cod. pen., riqualificato, rispetto alla richiesta, ai sensi del primo comma della norma (partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio nazionale e all'estero, con particolare riferimento alla cosca Alvaro, per condotta ascritta all'indagato in Sinopoli e territori limitrofi, dal 2017 e con condotta perdurante: capo 1).; - agli artt. 74, commi 1, 2 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1.cod. pen., con l'esclusione, rispetto alla richiesta, delle circostanze aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 cit. e all'art. 416-bis.1. cod. pen. (partecipazione all'associazione finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti relativi a sostanze stupefacenti di vario tipo, in Sinopoli e territori limitrofi, da epoca antecedente al 2019 e con condotta perdurante: capo 27); - agli artt. 81, 110, 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso continuato, riferito a tre fatti, nella detenzione a fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in quantità contestata come ingente; in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.04.2021: capo 33); - agli artt. 110, 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso nella detenzione a fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish; in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: capo 34); - all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ricezione per la rivendita di un quantitativo non precisato di sostanza stupefacente; in [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]: capo 36). Il Tribunale, dopo aver richiamato le coordinate basilari delle due attività investigative che avevano fornito gli elementi ritenuti adeguati per dimostrare la perdurante operatività della consorteria di 'ndrangheta denominata Alvaro, suddivisa in vari rami familiari, come descritta in modo articolato al capo 1), e dell'organizzazione dedita al narcotraffico, configurata al capo 27), nonché delle vicende collegate a tali organizzazioni, non ultima delle quali quella del sequestro a scopo di estorsione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al capo 25), ha considerato sussistenti i gravi 2indizi di colpevolezza in ordine all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, confermando come componenti della stessa l'indagato, oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, componenti alcuni dei quali erano risultati appartenenti anche all'associazione mafiosa suindicata, segnalando che l'esclusione dell'aggravante mafiosa relativamente all'associazione dedita al narcotraffico non faceva venir meno l'influenza su quest'ultima dei soggetti apicali della cosca di ‘ndrangheta e la relativa vicinanza. In merito alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono stati ribaditi gli elementi evidenziati nell'ordinanza genetica, singolarmente analizzati, anche alla stregua delle deduzioni difensive: essi sono stati considerati, sia in riferimento ai diversi fatti oggetto dei reati fine, sia in relazione al coinvolgimento dell'indagato, unitamente ad altri sodali, in ulteriori episodi sempre afferenti al commercio di sostanze stupefacenti, univocamente interpretabili nell'alveo della sua intraneità all'associazione finalizzata al narcotraffico, sia pure nella sola posizione di partecipe della stessa, non di organizzatore. Viceversa, il quadro indiziario delibato, analizzate le singole vicende in cui egli era stato coinvolto, ha condotto il Tribunale ad affermare che non fosse dato ravvisare alcun dato univocamente sintomatico del concreto contributo di [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento e al rafforzamento della cosca Alvaro (come descritta al capo 1), essendosi anche osservato come il sequestro di persona di cui era stato vittima e i debiti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potessero dirsi ancorati al contesto mafioso, ma fossero riconducibili al suo coinvolgimento nel parallelo settore degli stupefacenti, mentre il supporto economico ad Alvaro era risultato isolato e non dimostrativo di un'adesione al programma criminoso di 'ndrangheta. Quanto, poi, alla verifica delle esigenze cautelari, nell'ordinanza impugnata se n'è confermata la sussistenza con particolare riferimento a quelle di natura specialpreventiva, muovendo dalla duplice presunzione relativa fissata, per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 275 cod. proc. pen. e valutando gli elementi di allarme che la personalità dell'indagato, per come concretamente estrinsecatasi dew-or,,,z3c, • 2. Avverso l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa evidenzia che, pur potendo desumersi la condotta di partecipazione di un soggetto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dall'analisi delle condotte inerenti ai reati fine poste in essere dal 3medesimo, per addivenire alla prova della sussistenza della sua partecipazione è necessario dimostrare che tra quel soggetto e il sodalizio sia insorto, anche per facta concludentia, un rapporto stabile finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di condotte: di conseguenza, il coinvolgimento di un soggetto in un numero determinato di reati fine non può dirsi dimostrativo dell'adesione di quel soggetto all'organizzazione criminale, se non risulti verificato il quid pluris costituito dall'adesione al pactum sceleris, quindi dalla sua messa a disposizione rispetto al gruppo. Posto ciò - si fa notare - non è stata acquisita adeguata prova della stabile adesione dell'indagato al gruppo criminale nei termini richiesti dall'art. 74 cit., poiché gli elementi analizzati dal Tribunale sono privi di capacità dimostrativa tanto delle contestate condotte di transazione illecita di stupefacenti quanto di un accordo stabile e continuativo per la realizzazione di condotte di tal tipo. 2.1.1. In ordine al sequestro di persona patito da [OSCURATO:PERSONA], l'assunto del Tribunale sull'argomento è, per la difesa, fondato su un duplice salto logico. In primo luogo, il fatto che l'esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] sia stata attribuita a questioni di stupefacenti non comporta necessariamente che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per saldare il debito fosse legato al medesimo oggetto, non essendo attribuibile al campo degli stupefacenti il vincolo solidaristico che aveva determinato il suddetto intervento: i giudici del riesame hanno, del resto, constatato la carenza della gravità indiziaria in merito al reato associativo di cui al capo 1), per cui la diversa opzione sviluppata per il sodalizio relativo al narcotraffico è basata sul rilievo di una univocità di elementi solo congetturale. In secondo luogo, si stigmatizza la traslazione immotivata della natura del rapporto fra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] al piano della stabilità associativa: ove pure l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato originato da un rapporto in materia di stupefacenti, non avrebbe potuto trarsi da esso la prova di una stabile condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, nemmeno considerando il singolo episodio della detenzione di 900 grammi di sostanza stupefacente leggera. 2.1.2. Per quanto concerne l'episodio del debito contratto dall'indagato con [OSCURATO:PERSONA], si critica l'interpretazione dei giudici della cautela lì dove hanno individuato la causa del debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] in una pregressa fornitura di stupefacente, stante la natura imprecisata del debito, riferito a pregressi lavori; la causale è restata indeterminata e, in ogni caso, non costituisce la prova di una programmazione fondata sul vincolo stabile fra le parti. Al riguardo, è segnalata l'indebita inversione dell'onere della prova in cui è incorso il Tribunale quando ha fatto carico all'indagato di non aver dato una versione alternativa dell'interpretazione delle conversazioni considerate: è congetturale il significato annesso alla locuzione "affari" come traffici di droga e 4congetturale appare la valenza associativa annessa a tale condotta, tanto più che altri soggetti, ritenuti sodali, nulla sapevano del rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.3. In merito ai singoli episodi di commercio relativo a stupefacenti, con rifermento ai rapporti intercorsi fra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], la valorizzazione di tali fatti come indizi a carico dell'indagato sconta, per il ricorrente, le violazioni della legge processuale concretata dall'assunta univocità indiziante degli elementi addotti e della legge sostanziale inerente alla riferibilità di tali elementi alla condotta di partecipazione associativa. In tale direzione viene evidenziata la sostanziale obliterazione della memoria difensiva in cui si erano analizzate le condotte contestate, indicate nell'ordinanza applicativa, verificando che alcune di esse si erano risolte nella fornitura di soli campioni di sostanza stupefacente e che in altre occasioni si era trattato di trattative esplorative, inserite in rapporti che non facevano emergere alcuna consistenza sistematica, così da potersi valutare quali elementi indiziari del vincolo associativo: i contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e il comprensorio di Sinopoli erano risultati assolutamente sporadici e determinati da situazioni contingenti, riconnessi a diverse destinazioni, senza preordinazione di matrice associativa. D'altro canto - si aggiunge - la, pure criticata, affermazione del requisito della stabilità è stata considerata in modo unilaterale, perché afferente al solo [OSCURATO:PERSONA], senza la prova che l'indagato avesse contezza dei contatti utilizzati da quest'ultimo, con conseguente carenza probatoria della sua affectio societatis. Infine, si definisce una mera congettura l'interpretazione del "noi" espresso da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione captata e ritenuta dimostrativa del riferimento a una stabile struttura associativa, trattandosi, invece, di un elemento equivoco, siccome volto alla sola comunanza nella commissione di singole condotte illecite. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sul rilievo delle esigenze cautelari. La valorizzazione della doppia presunzione relativa da parte dei giudici del riesame non considera, secondo la difesa, la marginalizzazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai contesti criminali in cui si collocano le condotte a lui contestate, come dimostravano il suo sequestro di persona, il mancato pagamento del debito a [OSCURATO:PERSONA] e le programmate cessioni di droga leggera, escludenti la possibilità che l'indagato potesse essere affidabile per illeciti ulteriori; l'ordinanza non ha spiegato come la presunzione relativa avesse mantenuto la sua efficacia a fronte degli indici contrari indicati e del tempo trascorso dai fatti, risalenti a epoca non successiva al 2021, ossia a quattro anni prima della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale, nel corso della discussione orale, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione sostenendo che il primo motivo si è risolto in una i 5contestazione rivalutativa dell'approdo raggiunto dal Tribunale che la seconda doglianza è contrastata dalla motivazione adeguata resa nell'ordinanza impugnata in merito all'individuazione di un ancora attuale e concreto periculum libertatis, da contenere necessariamente con la misura cautelare applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, essendo le doglianze articolate, in parte, aspecifiche, in altra parte, infondate in modo manifesto e, in altra parte ancora, gravate da contenuto di merito, per tali ragioni collocate fuori dell'ambito per il quale l'art. 606 cod. proc. pen. consente l'esperimento del mezzo. 2. Per ciò che concerne il primo motivo, si rileva in premessa che il ricorrente non ha dedotto in contestazione la sussistenza della gravità indiziaria in merito alle accuse contenute nell'imputazione provvisoria aventi ad oggetto i reati fine dell'associazione dedita al narcotraffico, essendosi prospettata la carenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla sola partecipazione all'associazione stessa, associazione, in relazione alla cui sussistenza nemmeno si riscontra una qualche contestazione dotata di specificità. Sulla residua - in sede cautelare - accusa partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 27), il Tribunale, muovendo dall'accertamento del debito di euro 45.000,00 accumulato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per aver promesso una partita di cocaina, incamerandone il prezzo, senza poi consegnare la sostanza stupefacente, nonché richiamando le vicende afferenti alle detenzioni finalizzate alle cessioni di droga contestate nei capi relativi ai reati fine, ha ritenuto confortata da adeguati fatti sussumibili nella piattaforma indiziaria la suindicata imputazione provvisoria. 2.1. Le obiezioni difensive, contestative della valenza associativa della vicenda del sequestro di persona dell'indagato, sono state respinte dai giudici del riesame alla luce dell'argomentata valutazione del patrimonio captativo (si citano, in particolare, le conversazioni del 28.04.2021 e del 14.05.2021). Anche gli altri elementi, quale la complessa vicenda di debito-credito con [OSCURATO:PERSONA], con l'intensa attività di acquisto e rivendita di stupefacenti, sono stati specificamente valutati come dati confermativi dell'intraneità dell'indagato all'associazione di narcotraffico, ma solo a quella, non anche alla cosca mafiosa di cui al capo 1). Ancora, sono stati valorizzati, con argomentazioni congrue e non illogiche, come elementi convergenti a carico dell'indagato l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] che Tf 6aveva garantito all'associazione il contatto con il canale di Rosarno, i debiti assunti con [OSCURATO:PERSONA], i rapporti con i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui vicende pure sono state dettagliatamente analizzate, la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] di una delle basi del sodalizio (individuata nella pizzeria del sodale [OSCURATO:PERSONA]), le espressioni indicative della comunanza di interessi tratte dalle affermazioni captate di [OSCURATO:PERSONA], la stessa diversità delle sostanze cedute, reputata sintomatica della pluralità di affari portati avanti dal sodalizio, nell'ambito del quale l'indagato assicurava un'ampia ed eterogenea rete di acquirenti. La coordinata rassegna degli elementi suindicati ha condotto il Tribunale a concludere nel senso che la pluralità degli episodi contestati nei reati fine e l'accertamento del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] insieme a soggetti accertati come appartenenti al sodalizio in altre vicende relative a stupefacenti integrano una rete di indizi confermativa della sua intraneità all'associazione finalizzata al narcotraffico: è emerso, in particolare, che l'indagato ha assunto il ruolo di intermediario per un numero indefinito di acquirenti così da consentire la distribuzione degli stupefacenti di volta in volta nella disponibilità del sodalizio, nonché ha interagito con gli altri membri dell'associazione per portare a termine comuni affari illeciti, funzionali alla realizzazione del complessivo programma criminoso, con la specificazione del rilievo assunto dal suo peculiare rapporto con [OSCURATO:PERSONA], capo dell'associazione, il quale era intervenuto per conto dell'indagato anche in vicende di grande fibrillazione: fatto - quest'ultimo - valutato come elemento idoneo a corroborarne l'intraneità. Va poi ribadito che, proprio in virtù della rigorosa analisi compiuta, i giudici del riesame - oltre a escludere il riscontro della gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa sub 1) - hanno considerato [OSCURATO:PERSONA] non raggiunto da un adeguato quadro di gravità indiziaria in merito al ruolo di organizzatore, gli emersi contatti con i sodali non apparendo adeguati per attribuirgli un ruolo gerarchicamente superiore a quello di mero partecipe del sodalizio: confermativa di tale riconsiderazione del suo ruolo è stata reputata la sua qualità di persona assoggettata al potere di coordinamento di [OSCURATO:PERSONA], essendo l'indagato risultato a sua disposizione per la realizzazione delle trattative illecite proposte dal capo. 2.2. Tali notazioni rendono chiaro come risulti aspecifica e manifestamente infondata la critica mossa con le censure formanti il motivo in disamina. I giudici del riesame non hanno limitato - come prospetta il ricorrente - la verifica delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] a quelle che lo hanno visto in posizione ancillare o comunque subordinata a quella di [OSCURATO:PERSONA], ma hanno considerato, in modo del tutto lineare, le svariate operazioni che hanno visto coinvolto l'indagato, anche in funzione di salvaguardia degli interessi del gruppo. 7In tal senso l'analisi svolta per verificare l'intraneità dell'indagato al gruppo dedito al narcotraffico non si è risolta nella considerazione dei reati fine pure ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti raggiunti dalla gravità indiziaria, ma ha tenuto conto, valutandole in modo sinergico, di tutte le condotte contestate come commesse dall'indagato, ivi incluso il ruolo svolto in cooperazione con [OSCURATO:PERSONA], e ritenute accertate, per il livello di verifica proprio della fase cautelare. Il Tribunale si è così attenuto al principio di diritto in virtù del quale, in tema di associazione finalizzata al narcotraffico, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda idonea a integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, ma è necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, non di mere relazioni di tipo diretto e immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282838 - 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02). In questa direzione, l'essenza del ragionamento svolto nell'ordinanza genetica, seppure per il solo ambito partecipativo all'associazione dedita al narcotraffico, senza la contestata primazia organizzativa, è stata fatta propria dal Tribunale che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] raggiunto da gravi indizi di colpevolezza rispetto all'imputazione provvisoria che ne ha individuato il ruolo nell'aver costituito uno stabile punto di riferimento per la rivendita della sostanza stupefacente nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e nei comuni limitrofi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri territori, con l'individuazione dei potenziali acquirenti, la conduzione delle trattative e anche il trasporto delle partite di stupefacente da Sinopoli e [OSCURATO:PERSONA] fino al luogo di destinazione degli acquirenti. Di tale assunto l'ordinanza, analizzando non solo il contenuto delle captazioni richiamate, ma anche tutti gli altri elementi, ivi incluso l'episodio del trasporto di 900 grammi di marijuana, sfociato nell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], ha fornito una spiegazione dettagliata e priva di fratture logiche. Né può seguirsi il ricorrente lì dove ha prospettato, in modo inammissibile, una diversa interpretazione dell'esito delle conversazioni intercettate: deve, sul tema, ribadirsi il concetto che, in Or a di ricorso per cassazione, quando il provvedimento impugnato abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01); ciò, nel solco nel 8consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 2.3. A sorte non diversa sono destinate le altre questioni agitate nel motivo. Quanto all'enfatizzazione, ritenuta viziata da duplice salto logico, dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è doluto il ricorrente, si tratta di deduzione che poggia su un'interpretazione svalutativa in modo apodittico delle condotte e delle conversazioni oggetto della motivata analisi svolta dai giudici della cautela, non deducibile, in carenza di documentati travisamenti, in sede di legittimità. Circa il sequestro di persona subìto dall'indagato, esso ha avuto una scaturigine e una finalità - affermata motivatamente dai giudici della cautela - funzionali al recupero dell'importo di euro 45.000,00 che [OSCURATO:PERSONA] doveva al capocosca [OSCURATO:PERSONA]. Anche su tale versante la critica articolata in chiave riduttiva dal ricorrente ha contenuto di merito e, perciò, risulta, all'evidenza, gravata da un taglio rivalutativo, non ammesso in sede di legittimità, a fronte del discorso giustificativo congruo e coerente espresso dal Tribunale. Pure le diverse valutazioni inerenti ai singoli rapporti con i soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, fra cui quello con [OSCURATO:PERSONA], appaiono, nella sostanza, disconnesse dalle risultanze analizzate dal Tribunale del riesame. Il tutto, in un quadro in cui i reati fine ascritti all'indagato non appaiono messi in questione, se non nella prospettiva anche stavolta tesa a ridurne la portata, al fine di svalutare - per l'imputazione provvisoria inerente al reato di cui al capo 27) - lo spessore del complessivo compendio indiziario. In definitiva, le condotte di [OSCURATO:PERSONA] sono state, con motivazione congrua, interpretate, non come esponenziali di singoli rapporti illeciti, ma - anche in virtù del suo ruolo esecutivo rispetto alle disposizioni del capo [OSCURATO:PERSONA] - come un concreto insieme di azioni fra loro connesse e consapevolmente finalizzate all'illecita attività associativa. In questa prospettiva, la stessa prospettazione della mera occasionalità delle transazioni e delle trattative a cui si sarebbe limitato l'indagato risulta adeguatamente contrastata dall'analisi svolta dai giudici della cautela che hanno ravvisato il sistema sperimentato di cui [OSCURATO:PERSONA] era parte nell'organizzata articolazione del commercio delle sostanze stupefacenti, nel solco del principio, secondo cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di i 9sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e, in particolare, dell'affectio dell'aderente a esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti si inferisca l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito, pur se per un periodo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4 , n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). Tutti i temi proposti dalla difesa, anche con riferimento a quelli evidenziati nella citata memoria, sono stati, pertanto, delibati in modo adeguato dal Tribunale, il quale ha reso una risposta completa, non lasciando alcuna questione irrisolta: e, a fronte di tale risposta, il ricorrente ha, sul tema della gravità indiziaria relativa alla sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, formulato obiezioni che, nel complesso, non superano il vaglio di ammissibilità. 3. Il secondo motivo, che riguarda le esigenze cautelari, si profila in modo evidente versato in fatto, oltre che, per alcuni aspetti, aspecifico. I giudici del riesame, in ordine alla verifica delle esigenze cautelari hanno ritenuto che le concrete modalità di svolgimento dei fatti abbiano rivelato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte specifiche da parte dell'indagato, il quale è risultato inserito in un contesto associativo in cui aveva dato prova di abilità criminale, così da far fronte in maniera costante a una ramificata rete di acquirenti funzionale alla realizzazione del programma criminoso perseguito dal gruppo, e coinvolto in significative vicende, insieme ad altri sodali, tali da evidenziarne l'operatività nel corso degli anni. Al riguardo, contrariamente alle deduzioni difensive, è stata specificamente considerata la specifica caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], riconnessa all'esperienza da lui maturata nel campo degli stupefacenti. La personalità dell'indagato è stata ritenuta connotata da spiccata e allarmante professionalità criminale, aggravata dalla tendenza a reiterare le condotte antigiuridiche nel medesimo settore, rilievo coonestato dalla circostanza che, nonostante fosse stato arrestato per la detenzione di 900 grammi di marijuana, egli aveva proseguito nei traffici illeciti. Questi elementi, nonché i precedenti penali, di cui uno specifico, e la considerazione dell'evidente contiguità a contesti mafiosi dimostrata dai rapporti serbati da [OSCURATO:PERSONA] anche con esponenti del sodalizio mafioso - valutati nel quadro della doppia presunzione relativa posta dall'ordinamento, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, doppia presunzione ritenuta insuperata dalle deduzioni difensive - hanno condotto il Tribunale a confermare la misura custodiale inframuraria: alla stregua delle concrete evenienze apprezzate, secondo i giudici del riesame, una misura meno gravosa non 10risulterebbe adeguata al contenimento della pericolosità dell'indagato per la tutela dell'esigenza cautelare specialpreventiva, in quanto, alla luce della portata delle condotte contestate e della personalità dell'indagato, la sua eventuale collocazione presso la propria residenza, siccome riferita a luoghi limitrofi a quello di commissione dei fatti e di operatività del sodalizio, finirebbe per pregiudicare la tutela delle esigenze cautelari emerse. Contrapporre a questo preciso e, allo stato degli elementi espositi, congruo apparato giustificativo la prospettazione della pretesa inaffidabilità associativa che avrebbe caratterizzato, in ragione delle vicende succitate, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] integra una deduzione inane e, al contempo, di natura rivalutativa del diverso e motivato approdo esposto dai giudici del riesame. Deve prendersi, invece, atto che il richiamato discorso giustificativo si pone in linea con il disposto normativo applicato, pure in relazione alla valutazione della presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a sostenere genericamente l'assenza di motivazione sul riscontro delle esigenze cautelari prospettando per il resto la dedotta mancanza di valutazione dell'intervallo trascorso fra i fatti e l'applicazione della misura. L'impostazione privilegiata da [OSCURATO:PERSONA] non sembra tener conto del rilievo che, al fine dell'individuazione e della valutazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., la pericolosità sociale dell'indagato va desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità, tratta da comportamenti o atti concreti e dai precedenti penali. Certo, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere considerato, al pari degli altri dati influenti, se esso consista in un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, tale da poter rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275 cit. (fra le altre, Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv. 288803 - 01). Però, altrettanto certamente, tenendo conto anche di questa prospettiva, i giudici del merito cautelare si sono attenuti alle corrette coordinate ermeneutiche del quadro normativo applicato e, con un discorso giustificativo congruo e non illogico, quindi incensurabile in questa sede, hanno espresso la valutazione della persistente pericolosità dei [OSCURATO:PERSONA] che - pur tenendo conto del tempo, corrispondente a non più di alcuni anni, trascorso fra i fatti e la misura, e delle 11connotazioni soggettive dell'indagato - è risultata ancora non contenibile, per le ragioni indicate, se non con la misura custodiale inframuraria. 5. Per tutti gli aspetti considerati le censure che sorreggono l'impugnazione, per la parte in cui non si sono rivelate manifestamente infondate, sono intrinsecamente generiche, oppure non si correlano alle ragioni esposte nella motivazione resa nell'ordinanza avversata, così risultando conclusivamente prive della necessaria specificità e determinando l'inammissibilità del mezzo. Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà dei ricorrenti, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. P.Q.M... ...rcn: .. ..... . - Gi iARIO IL FUNZIONi F u-Nzi o m -2¦1 12