CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, Sezione per i minorenni, confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza del Tribunale per i minorenni di Bari, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia l'imputato del reato di danneggiamento di un televisore presente presso la struttura di restrizione per minorenni, ove il minore era ospitato: fatto commesso in Bari, il 4 giugno 2019. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato avv.ti Guastella e Valzano, deducendo: 2.1. Inosservanza della legge processuale (artt. 192, comma 2, e 533, 649 cod. proc. pen.) e della normativa sovranazionale, avendo eccepito nel merito la violazione del principio del ne bis in idem in relazione agli artt. 4 del protocollo addizionale n. 7 CEDU e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto l'imputato era già stato sottoposto a sanzioni aventi natura sostanzialmente penale, per lo stesso fatto storico-naturalistico. In particolare, aveva errato la Corte nel ritenere che il fatto di danneggiamento non fosse stato già pienamente sanzionato sul piano pecuniario ed amministrativo. Consegue l'invocata violazione del divieto di bis in idem, trattandosi di duplicazioni di sanzioni sostanzialmente penali. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, non avendo la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed avendo conseguentemente irrogato una sanzione troppo severa. 3. Con conclusioni ritualmente depositate, la Procura generale chiedeva il rigetto del ricorso, stimando non assimilabili alle sanzioni penali le sanzioni amministrative e disciplinari irrogate e non deducibile il motivo sul profilo sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, mentre il secondo non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto non previamente sottoposto all'esame della Corte di merito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 2. Deve evidenziarsi il profilo di infondatezza del primo motivo, in ragione della analisi delle differenti sanzioni irrogate nei distinti procedimenti e della natura non penalistica delle stesse. Invero, mentre in sede penale, si è sanzionata l'attività di illecito danneggiamento del bene mobile erariale, in sede disciplinare è stata sanzionata, con addebito pecuniario, la condotta non regolamentare del detenuto. 2.1 Sul punto va ribadito che il presupposto per l'affermazione della illecita duplicazione dei procedimenti è costituito dalla circostanza che all'esito dei separati giudizi antecedenti quellopenale siano state irrogate sanzioni afflittive, che per la loro natura e portata operativa presentino caratteristiche assimilabili alle "pene" stabilite dal codice penale. L'esistenza di tale presupposto è del resto chiaramente evocato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Occorre al proposito ricordare sempre che a partire dalla sentenza della Grande Camera nel caso Engel c. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza convenzionale ha richiesto perché possa ritenersi integrata un'ipotesi di illecita duplicazione dei procedimenti, un'analisi della gravità della sanzione comminata in sede amministrativa o disciplinare, per concludere per l'illegittima duplicazioni di sanzioni comportanti sempre una "pena" pur con la precisazione che non deve necessariamente essere privativa della libertà personale. 2.2. L'applicazione dei principi affermati dalle suddette decisioni della Corte EDU deve portare a concludere per l'insussistenza nel caso di specie di una violazione del ne bis /n idem, così come interpretato dalla Corte EDU nel caso Engel e nella giurisprudenza successiva, avuto riguardo alla irrogazione nel procedimento in esame della pena della reclusione. Ed invero, certamente non sussiste alcuna duplicazione di sanzioni di natura penale a fronte della irrogazione di una sanzione limitativa della libertà personale in confronto con la sanzione disciplinare irrogata nel caso in esame. E ciò essenzialmente perché, in disparte dalla diversa natura delle sanzioni, nella fattispecie, la sanzione disciplinare mirava alla punizione della condotta violativa del regolamento, che disciplina la restrizione in ambienti comuni. Parimenti, non sussiste identità dei distinti procedimenti penale ed amministrativo, alla luce di quanto stabilito nella sentenza Corte EDU 8 ottobre 2020, Bajdid contro [OSCURATO:PERSONA] cit., avendo, il primo, lo scopo specifico di reprimere la grave condotta di distruzione del bene erariale, l'altro, quello amministrativo, la funzione specifica di recuperare il valore del bene distrutto e retribuire l'indisciplina. 2.3. Si deve, pertanto, ribadire che nel caso di irrogazione di sanzioni amministrative risarcitorie e limitative, l'imputato non potrà invocare nel successivo procedimento penale la violazione del ne bis in /dem sanzionatorio previsto dalla C.E.D.U. e ciò perché oggetto dell'accertamento penale è l'illiceità della condotta di danneggiamento del bene erariale e non certamente il suo valore commerciale o la violazione della disciplina della restrizione. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Le circostanze attenuanti generiche, del cui mancato riconoscimento si duole il ricorrente, non hanno formato oggetto di alcuna censura nella sede propria della impugnazione di merito, né la doglianza è stata avanzata altrimenti con i motivi di appello aggiunti o con le memorie o le conclusioni rassegnate nel grado di appello. 3.2. Consegue l'interruzione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) che non consente di scrutinare il motivo nella sede di legittimità, non ricorrendo certamente le condizioni indicate nel testo dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.4. Al rigetto del ricorso non consegue, in ragione della minore età del ricorrente al momento del fatto, la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, R., Rv. 216704- 01). P.Q.M. Rigetta il ricors P.Q.M