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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26075/2026

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la Scibilia-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1404/2024 deposi-tata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Ragusa lesorelle Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare il proprioacquisto per usucapione di un compendio immobiliare di circa mille metriquadri nel centro urbano di Vittoria, allegando di averlo posseduto utidominus da oltre vent’anni, utilizzandolo come deposito, e di avervirealizzato una recinzione e curato la manutenzione.

Le convenute,Numero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026intestatarie del bene, restavano contumaci.

Escusso il teste SalvatoreLiguori, il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provato il possessoesclusivo dell’attore sin dagli anni Ottanta.[OSCURATO:PERSONA], anche quale erede della sorella Giuseppa, decedutanelle more del primo grado, ha proposto appello.

La Corte di appello diCatania ha rigettato i motivi di rito, relativi alla notificazione dellacitazione introduttiva e all’ammissione della prova testimoniale, e haaccolto il motivo di merito: in riforma della sentenza di primo grado, harigettato la domanda di usucapione, ritenendo che le indicazioni delpossesso fornite dall’attore fossero generiche e non assolvessero l’onere diallegazione e prova rigorosa proprio del giudizio di usucapione, difettandola dimostrazione del momento e delle modalità di inizio del possesso adusucapionem; che i capitoli di prova, i quali non collocavano il possessonel tempo, fossero inidonei e neppure avrebbero dovuto essere ammessi;e che fossero tardive le precisazioni dell’unico teste sull’epoca e sull’usodel bene, mai allegate dall’attore.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spesedello Stato, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustratida memoria.

Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA],anch’essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso è corredatodi proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. nel senso dell’inammissibilità e della manifesta infondatezza; ilricorrente ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONEIn forza del criterio della ragione più liquida, si esaminano direttamentei motivi di ricorso, tralasciando, pertanto, di scrutinare le eccezioniriguardanti la procura.1. - Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e laviolazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per non avere la controparte assoltol’onere di provare la titolarità del diritto azionato in rivendicazione e perNumero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di legittimazione attivadell’appellante in ordine alla titolarità del bene usucapito, non avendol’appellante prodotto il titolo di provenienza né gli atti dello stato civile, enon bastando le visure catastali e ipotecarie e la dichiarazione disuccessione.Il motivo è inammissibile.La censura muove da un erroneo inquadramento del giudizio.

L’azioneesercitata dal ricorrente è di accertamento dell’usucapione, non dirivendicazione: l’onere di provare con rigore tutti gli elementi costitutividella fattispecie acquisitiva, e in particolare il momento e le modalità diinizio del possesso uti dominus, grava su chi invoca l’usucapione, non sulproprietario; la Corte di appello ha rigettato la domanda proprio perchétale onere non è stato assolto dal ricorrente, sicché è inconferente ilrichiamo al regime probatorio dell’azione di rivendicazione e agli artt. 948e 2697 c.c.

Il profilo del difetto di legittimazione e della mancata provadella qualità di erede della controparte, peraltro correttamente evocata ingiudizio, nella qualità di legittimata passiva, dallo stesso ricorrente risultadedotto per la prima volta in sede di legittimità.

La qualità di erede, noncontestata nelle difese successive all’atto in cui è stata spesa, non può piùessere messa in discussione (Cass. 20717/2026).

Il vizio di omessoesame, infine, presuppone un fatto storico, e non una diversaricostruzione dell’onere probatorio o una questione di diritto (Cass.

SU8053/2014).2. - Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per errore nell’apprezzamento dellaprova orale e documentale, dai quali sarebbero emerse in modoincontrovertibile la natura del bene e la durata del possesso.Il motivo è inammissibile.La censura sollecita una rivalutazione del merito probatorio, inparticolare della deposizione testimoniale e del certificato ipocatastale,Numero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026preclusa al giudice di legittimità.

La violazione dell’art. 116 c.p.c. èdeducibile solo ove al giudice si imputi di avere attribuito a una prova unvalore legale che non le compete, o viceversa, e non quando se necontesti la valutazione operata secondo il prudente apprezzamento; laviolazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che siano state poste afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti (Cass.

SU20867/2020; Cass.

SU 24148/2013).

Dopo la riforma del 2012, ilsindacato sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di un fattodecisivo e alla motivazione apparente o perplessa, qui insussistenti,avendo la Corte di appello dato conto in modo analitico dell’inidoneità edella tardività degli elementi di prova del possesso ad usucapionem (Cass.SU 8053/2014).Le memorie non prospettano argomenti idonei a modificare le ragionidella decisione.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo; poiché la controricorrenteè ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto infavore dell’Erario (art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Essendo ladecisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerataformulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimocomma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.Resta ferma la condanna di cui al citato quarto comma in favore dellaCassa delle ammende poiché la specifica destinazione stabilita per leggedei fondi di cui all’anzidetta Cassa impedisce di attribuire la relativa postatout court allo Stato, che, invece, è destinatario dell’implemento di cui alterzo comma.

Implemento che, dovuto per legge, non avrebbe titologiuridico a incassare la parte vincitrice ammessa al patrocinio a spesedello Stato, proprio perché le competenze per la difesa vengono liquidatedall’Erario all’avvocato di essa parte.Numero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dàopera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, infavore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida percompensi in € 4.000, oltre accessori.

Condanna altresì il ricorrente alpagamento, in favore dello Stato, della somma di € 3.000 ai sensi dell’art.96 co. 3 c.p.c.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, adopera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 23/09/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Scibilia-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1404/2024 deposi-tata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Ragusa lesorelle Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare il proprioacquisto per usucapione di un compendio immobiliare di circa mille metriquadri nel centro urbano di Vittoria, allegando di averlo posseduto utidominus da oltre vent’anni, utilizzandolo come deposito, e di avervirealizzato una recinzione e curato la manutenzione. Le convenute,Numero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026intestatarie del bene, restavano contumaci. Escusso il teste SalvatoreLiguori, il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provato il possessoesclusivo dell’attore sin dagli anni Ottanta.[OSCURATO:PERSONA], anche quale erede della sorella Giuseppa, decedutanelle more del primo grado, ha proposto appello. La Corte di appello diCatania ha rigettato i motivi di rito, relativi alla notificazione dellacitazione introduttiva e all’ammissione della prova testimoniale, e haaccolto il motivo di merito: in riforma della sentenza di primo grado, harigettato la domanda di usucapione, ritenendo che le indicazioni delpossesso fornite dall’attore fossero generiche e non assolvessero l’onere diallegazione e prova rigorosa proprio del giudizio di usucapione, difettandola dimostrazione del momento e delle modalità di inizio del possesso adusucapionem; che i capitoli di prova, i quali non collocavano il possessonel tempo, fossero inidonei e neppure avrebbero dovuto essere ammessi;e che fossero tardive le precisazioni dell’unico teste sull’epoca e sull’usodel bene, mai allegate dall’attore.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spesedello Stato, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustratida memoria. Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA],anch’essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è corredatodi proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. nel senso dell’inammissibilità e della manifesta infondatezza; ilricorrente ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONEIn forza del criterio della ragione più liquida, si esaminano direttamentei motivi di ricorso, tralasciando, pertanto, di scrutinare le eccezioniriguardanti la procura.1. - Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e laviolazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per non avere la controparte assoltol’onere di provare la titolarità del diritto azionato in rivendicazione e perNumero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di legittimazione attivadell’appellante in ordine alla titolarità del bene usucapito, non avendol’appellante prodotto il titolo di provenienza né gli atti dello stato civile, enon bastando le visure catastali e ipotecarie e la dichiarazione disuccessione.Il motivo è inammissibile.La censura muove da un erroneo inquadramento del giudizio. L’azioneesercitata dal ricorrente è di accertamento dell’usucapione, non dirivendicazione: l’onere di provare con rigore tutti gli elementi costitutividella fattispecie acquisitiva, e in particolare il momento e le modalità diinizio del possesso uti dominus, grava su chi invoca l’usucapione, non sulproprietario; la Corte di appello ha rigettato la domanda proprio perchétale onere non è stato assolto dal ricorrente, sicché è inconferente ilrichiamo al regime probatorio dell’azione di rivendicazione e agli artt. 948e 2697 c.c. Il profilo del difetto di legittimazione e della mancata provadella qualità di erede della controparte, peraltro correttamente evocata ingiudizio, nella qualità di legittimata passiva, dallo stesso ricorrente risultadedotto per la prima volta in sede di legittimità. La qualità di erede, noncontestata nelle difese successive all’atto in cui è stata spesa, non può piùessere messa in discussione (Cass. 20717/2026). Il vizio di omessoesame, infine, presuppone un fatto storico, e non una diversaricostruzione dell’onere probatorio o una questione di diritto (Cass. SU8053/2014).2. - Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per errore nell’apprezzamento dellaprova orale e documentale, dai quali sarebbero emerse in modoincontrovertibile la natura del bene e la durata del possesso.Il motivo è inammissibile.La censura sollecita una rivalutazione del merito probatorio, inparticolare della deposizione testimoniale e del certificato ipocatastale,Numero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026preclusa al giudice di legittimità. La violazione dell’art. 116 c.p.c. èdeducibile solo ove al giudice si imputi di avere attribuito a una prova unvalore legale che non le compete, o viceversa, e non quando se necontesti la valutazione operata secondo il prudente apprezzamento; laviolazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che siano state poste afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti (Cass. SU20867/2020; Cass. SU 24148/2013). Dopo la riforma del 2012, ilsindacato sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di un fattodecisivo e alla motivazione apparente o perplessa, qui insussistenti,avendo la Corte di appello dato conto in modo analitico dell’inidoneità edella tardività degli elementi di prova del possesso ad usucapionem (Cass.SU 8053/2014).Le memorie non prospettano argomenti idonei a modificare le ragionidella decisione.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo; poiché la controricorrenteè ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto infavore dell’Erario (art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002). Essendo ladecisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerataformulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimocomma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.Resta ferma la condanna di cui al citato quarto comma in favore dellaCassa delle ammende poiché la specifica destinazione stabilita per leggedei fondi di cui all’anzidetta Cassa impedisce di attribuire la relativa postatout court allo Stato, che, invece, è destinatario dell’implemento di cui alterzo comma. Implemento che, dovuto per legge, non avrebbe titologiuridico a incassare la parte vincitrice ammessa al patrocinio a spesedello Stato, proprio perché le competenze per la difesa vengono liquidatedall’Erario all’avvocato di essa parte.Numero registro generale 23297/2024 Numero di raccolta generale 26075/2026Numero sezionale 1944/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dàopera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, infavore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida percompensi in € 4.000, oltre accessori. Condanna altresì il ricorrente alpagamento, in favore dello Stato, della somma di € 3.000 ai sensi dell’art.96 co. 3 c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, adopera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 23/09/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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