CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45628/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2020 il Tribunale di Cassino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8000 euro di ammenda in ordine ai reati di cui all'art. 256, comma 1 lett. a), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver effettuato, in concorso con altra persona ed in assenza di autorizzazione, un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizioni edilizie e per aver abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti della stessa tipologia per un complessivo volume di circa 600 mc. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. Allegando come all'imputato sia riferibile un unico episodio illecito, peraltro controverso, e non sia emersa la prova della commissione di ulteriori illeciti pregressi o successivi, si lamentano l'ingiustificato scostamento dal minimo edittale e il giudizio prognostico sfavorevole rispetto a future condotte. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. art. 131-4is cod. pen. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, erroneamente negata sulla base della considerazione che vi fossero più reati legati dal vincolo della continuazione, considerati quali indici di abitualità del comportamento illecito, mentre all'imputato era stato ascritto un unico episodio e non gli era stata contestata la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza sotto entrambi i profili dedotti. 1.1. Quanto alla commisurazione della pena, il percorso logico seguito dal giudice di merito è stato adeguatamente esposto (in particolare, con il richiamo all'intensità del dolo e alle modalità di commissione del fatto), non appare inficiato da illogicità manifesta e non è dunque sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo peraltro ossequioso dei parametri sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo previsti dall'art. 133 cod. pen., anche con riguardo all'aumento praticato per la continuazione. D'altra parte, va richiamato il principio secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) e nella specie la pena, prevista come alternativa, è stata contenuta nella sola specie pecuniaria in misura non distante dal minimo edittale. 1.2. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, è noto che la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ed il relativo giudizio, da formularsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottraggono, se adeguatamente motivati, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, Mazzanti, Rv. 191311). Né, secondo l'orientamento maggioritario condiviso dal Collegio, il giudice è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto e aa., Rv. 260136), sia per concedere che per negare il beneficio, senza che sia possibile muovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, trattandosi di prospettazione di merito che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611). Il giudice, peraltro, ha giustificato la conclusione sul diniego del richiesto beneficio in modo non manifestamente illogico, argomentando le ragioni che inducevano a ritenere come l'imputato fosse avvezzo alle condotte di abbandono incontrollato di rifiuti in quel sito, e il generico ricorso - che, come meglio di seguito si dirà, nega addirittura che all'imputato fossero stati contestati plurimi reati - non si confronta con la decisione impugnata. 2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Come si accennava, il ricorrente contesta la ritenuta abitualità della condotta e, addirittura, la sussistenza di una (pluralità di reati riunita nel vincolo della) continuazione senza tenere in alcun conto la motivazione della sentenza impugnata. All'imputato, infatti, sono stati contestati i distinti reati di cui ai capi di imputazione A) e B) e il medesimo è stato condannato per gli stessi, riuniti nel vincolo della continuazione perché ritenuti espressione di un unico disegno criminoso, con affermazione di responsabilità che non ha costituito oggetto di ricorso e che è dunque divenuta irrevocabile. In particolare, lungi dal ritenere che quello del 31 maggio 2017 fosse il primo scarico di rifiuti effettuato dall'imputato, il giudice ha ritenuto che il medesimo ne avesse in quel luogo effettuati altri, tanto da riconoscerne la concorsuale responsabilità per l'abbandono e il deposito incontrollato sull'area di circa 600 mc. di rifiuti analoghi a quelli che egli quel giorno aveva trasportato e stava scaricando. La conclusione circa l'abitualità della condotta, ostativa al riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto, è stata, dunque, non illogicamente motivata e la contestazione mossa in ricorso è del tutto generica e muove da presupposti di fatto diversi da quelli accertati (e in punto di responsabilità neppure contestati). La decisioneLdel reatop conforme all'orientamento interpretativo, condiviso dal Collegio, giusta il quale anche il reato continuato può configurare un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131- bis cod. pen. (così, ex multis, Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017, dep. 24/01/2018, Lesmo e altri, Rv. 272123). Se è ben vero che il vincolo della continuazione non si identifica necessariamente con l'abitualità nel reato, perché rie n prescinde dalla medesimezza dell'indole dei reati commessi, che è solo uno dei parametri di riferimento per ricostruire la unicità del disegno criminoso, sicché ai fini dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. occorre considerare se la commissione di plurimi reati sia espressione di una tendenza o inclinazione al crimine, giudizialmente accertata o desumibile dagli atti (cfr. Sez. 5 n. 35590 del 31/05/2017, PG in proc. Battizocco, Rv. 270998), nella specie la sentenza ha non illogicamente attestato proprio la plurima commissione di condotte illecite della stessa indole. La pronuncia, poi, ha fatto buon governo del principio giusta il quale il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere (Sez. 2 n. 19932 del 29/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270320). Proprio muovendo dalla consistente quantità di rifiuti abbandonati e dalla valutazione della condotta come non occasionale, la sentenza ha non illogicamente ritenuto che l'imputato avesse commesso condotte di scarico illecite in un "significativo arco temporale" (pag. 8). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza date Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ètnmende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle knmende. C