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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07773/2026

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ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.

2. Ritenuto che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge degli artt. 516, 520, 521 co. 1 e 522 c.p.p. quanto al giudizio di responsabilità - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali in relazione all'asserito mancato contraddittorio conseguente alla riqualificazione dell'imputazione da delitto ex art. 648 c.p. a furto aggravato, doglianza che risulta tuttavia smentita dagli atti processuali, da cui emerge che la richiesta di riqualificazione è stata formulata dall'imputato stesso e accolta dalla Corte di appello, che, per effetto di detta nuova qualificazione giuridica, ha rideterminato la pena diminuendola e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p. 2. Ritenuto che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge degli artt. 516, 520, 521 co. 1 e 522 c.p.p. quanto al giudizio di responsabilità - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali in relazione all'asserito mancato contraddittorio conseguente alla riqualificazione dell'imputazione da delitto ex art. 648 c.p. a furto aggravato, doglianza che risulta tuttavia smentita dagli atti processuali, da cui emerge che la richiesta di riqualificazione è stata formulata dall'imputato stesso e accolta dalla Corte di appello, che, per effetto di detta nuova qualificazione giuridica, ha rideterminato la pena diminuendola e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/
Sentenza Cassazione n. 07773/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris