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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27613/2026

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elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con le quali si è insistito nei motivi di ricorsochiedendo l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermatola sentenza del Tribunale di Rimini, emessa il 12 marzo 2024, che avevacondannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di rapinaaggravata in concorso e lesione personale, commesse ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXX, trovato all’interno dell’abitazione di XXXXXXXXXXXXXdove si erano introdotti con la forza, danneggiando l’immobile ed aggredendo lapersona offesa con una bottiglia, pugni e calci, sottraendo anche la somma di800 euro.2.

Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensorie con distinti atti.3.

XXXXXXXXXXXXXXXXX3.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione inordine alla ritenuta responsabilità.Il ricorrente si duole del giudizio di attendibilità della persona offesa, a suodire effettuato dalla Corte di appello senza adeguato vaglio.In particolare, non sarebbe stata valorizzata la contraddizione tra quantoriferito dalla vittima nell’immediatezza del fatto - laddove costei aveva dichiaratoai militari intervenuti di non conoscere gli aggressori - e quanto poi riferito aicarabinieri il giorno successivo in sede di denuncia.Ancora, gravi discrasie nel racconto sarebbero emerse al dibattimento,documentate da contestazioni.Inoltre, la persona offesa sarebbe stata portatrice di grave risentimento neiconfronti degli imputati, che avevano avuto un alterco con la medesima e con ilcugino.La Corte sarebbe incorsa in un travisamento per invenzione allorché ha fattoriferimento, quale elemento di riscontro alla vittima, alle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXX, mai sentita in fase di indagini o escussa al dibattimento.3.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordinealla qualificazione giuridica del fatto come rapina.Si sarebbe trattato di una spedizione punitiva a finalità ritorsiva e nonappropriativa e non si avrebbe contezza del soggetto che si era impossessato deldanaro, evento non dimostrato e meramente eventuale.3.3.

Con il terzo motivo di ricorso si insiste sulla errata qualificazionegiuridica del fatto, rispetto alla quale la Corte non avrebbe fornito alcunamotivazione pur in presenza di uno specifico motivo di appello.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo ai sensidell’art. 116 cod.pen., mancando in capo all’imputato la prevedibilità per il fattopiù grave.3.5.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante delfatto di lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.La Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto nonostante la presenzadi un motivo di appello.3.6.

Con il sesto motivo di appello ci si duole del mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.4.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e nullitàdella sentenza impugnata per non avere la Corte disposto la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale volta ad acquisire il certificato penale della personaoffesa, avanzata all’udienza del 25 novembre 2025.Sulla richiesta la Corte non si era pronunciata immediatamente ma solo conla sentenza, circostanza idonea ad invalidare tale statuizione in quanto lesiva deldiritto al contraddittorio delle parti sulla prova.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge, nullitàdella sentenza impugnata e vizio di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità.Il ricorrente censura la sentenza sulla base delle stesse considerazioni delprecedente coimputato a proposito dell’attendibilità della persona offesa, dellaeffettiva sottrazione del danaro e del travisamento per invenzione allorché laCorte di appello ha fatto riferimento, quale elemento di riscontro alla vittima, alledichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX mai sentita in fase di indagini o escussa aldibattimento.4.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza del concorso del ricorrente nel reato dirapina, non avendo egli preso parte alla sottrazione del danaro e dovendoeventualmente rispondere al massimo di concorso anomalo.4.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.5.

XXXXXXXXXXXXX5.1.

Il ricorrente deduce argomenti pressoché sovrapponibili a quelli deiprecedenti coimputati quanto alla prova di responsabilità, sotto il profilo dellaconoscenza degli autori del fatto, dell’esistenza di motivi di risentimento, dellaqualificazione giuridica del fatto come rapina e della sussistenza dell’elementopsicologico in capo al ricorrente, del concorso anomalo, della mancataapplicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto e del diniegodelle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essererigettati.1.

Quanto ai motivi che investono il giudizio di responsabilità, comuni airicorrenti e che possono essere trattati congiuntamente, si osserva quantosegue.I giudici di merito, con conforme decisione, hanno basato la condanna sulledichiarazioni della persona offesa, che hanno ritenuto attendibili.In proposito, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondoc u i , i n t e m a d i v a l u t a z i o n e d e l l a p r o v a t e s t i m o n i a l e ,l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabilein sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata siaaffetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture,consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale cherisulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.,Rv. 278609).Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici dimerito, quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro,presenti, essendo stata richiamate deposizioni testimoniali di terzi soggetti edaltri elementi – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondopacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, a partire da Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell’Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante erigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone.Nel caso in esame, le sentenze di merito di primo e secondo grado, le cuimotivazioni si fondono stante l’omogeneità del giudizio di condanna, hannosottolineato, a conforto dell’attendibilità della persona offesa, che costei avevaindividuato tutti e tre i ricorrenti in fotografia.

Ciò era avvenuto nella fase delleindagini preliminari ed al dibattimento (cfr. sentenza di primo grado, fg. 6,richiamata da quella di appello).Ogni altra deduzione difensiva sul punto, specie con riguardo alle censureformulate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non è autosufficiente, poiché non sono statiallegati i verbali dai quali si dovrebbe trarre una qualche ambiguità dellaindividuazione fotografica o le contraddizioni nelle quali la vittima sarebbe cadutanel corso del suo esame dibattimentale e che avevano dato luogo a contestazioninon meglio descritte nei ricorsi.La persona offesa – che con i ricorrenti non aveva alcun rapporto – nonpoteva essere portatrice, per questo, di alcun risentimento nei loro confronti, dalmomento che, come bene hanno sottolineato i giudici di merito, solo il di luicugino XXXXXXXXXXXX, non presente all’intrusione nella abitazione culminatanella rapina per cui si procede ma intervenuto subito dopo, aveva avuto unprecedente alterco con gli imputati, che aveva dato luogo al fatto.Dunque, la persona offesa era riuscita autonomamente ad individuare infotografia proprio gli stessi soggetti che, successivamente, il di lei cuginoavrebbe indicato come quelli con i quali si era verificato il diverbio qualche giornoprima del delitto e che aveva, a suo volta, identificato in fotografia, provando ilfatto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli aveva scritto un messaggio con ilquale, nella sostanza, rivendicava di aver commesso l’incursione e minacciava ilLaomri.Questa concatenazione tra gl i elementi di prova di carattereindividualizzante sfugge ai ricorrenti e rende sterili le diverse ricostruzionidifensive, anche in relazione alle iniziali incertezze della persona offesa adindicare i responsabili del fatto, poi denunciato il giorno dopo ai carabinieri,circostanza che la Corte ha giustificato a fg. 5 della sentenza impugnata, conragionevoli valutazioni di contesto.Inoltre, sia la Corte che il Tribunale hanno messo in luce il fatto che lapersona offesa era stata riscontrata, sulla effettiva sussistenza dell’accadimento,sia da un vicino di casa, sia dal personale di polizia che era intervenuto sul luogodel delitto, trovando la casa a soqquadro, sia dal referto medico attestante lelesioni subite.La Corte di appello ha citato a riscontro anche le dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXX, moglie del cugino Laomri, che, in effetti, non era stataescussa al dibattimento.Tuttavia, non sono state valorizzate a conferma le indicazioni provenientidallo stesso [OSCURATO:PERSONA], siccome citate dal Tribunale, sicché, come hacorrettamente osservato il Procuratore generale nelle sue conclusioni, deveritenersi essersi trattato di un refuso nella indicazione del reale testimoneescusso al processo, che non ha rilievo nel coacervo delle risultanze di rilevanzaaccusatoria acquisite e prima sintetizzate.Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione dei ricorsi e dellamemoria depositata sotto il profilo inerente al giudizio di responsabilità, salva laprecisazione che segue.2.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] siduole della mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale operata dallaCorte di appello e volta ad acquisire il certificato penale della persona offesa.Al di là del fatto che, nel “merito” della questione, non si comprende né èstata esplicitata in ricorso la rilevanza del tema ai fini della prova diresponsabilità, è a dirsi che tale richiesta non era contenuta nell’atto di appellodel ricorrente, che non aveva depositato motivi aggiunti.Essa era provenuta solo durante la discussione orale nel processo di appello,come lo stesso ricorso sottolinea e come la Corte ha precisato a fg. 6 dellasentenza impugnata.Ne consegue che si è fuori dall’istituto della rinnovazione dell’istruzionedibattimentale su impulso di parte previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., cheimpone, al primo comma, che la richiesta difensiva sia contenuta nell’atto diappello o nei motivi aggiunti.Quanto invocato dal difensore solo in udienza poteva valere comesollecitazione alla Corte di disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tuttaviareputata non assolutamente necessaria dal giudice territoriale attesa lagenericità della richiesta ed avuto riguardo all’insieme delle prove sullaresponsabilità, specie in relazione al ricorrente di cui si discute, che era statol’autore del messaggio al [OSCURATO:PERSONA] in cui rivendicava l’incursione.3.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, entrambe le sentenze dimerito hanno dato atto che, sia la persona offesa che il cugino [OSCURATO:PERSONA], padronedi casa, avevano accertato personalmente e dichiarato che, nell’ambito del raidcompiuto con cospicua violenza fisica nei confronti della vittima presente, eranostati sottratti 800 euro dall’abitazione (fg. 6 della sentenza impugnata e fg. 6della sentenza di primo grado).La Corte ed il Tribunale hanno sottolineato – indipendentementedall’irrilevante accertamento di chi tra gli imputati avesse sottratto il denarocustodito in un cassetto – che l’azione era stata concertata tra i correi, che inessa vi era stata una divisione di ruoli convergente ed una condotta confluenteverso il medesimo fine (cfr. fg. 6 della sentenza impugnata).Ne consegue, per un verso, che anche l’azione predatoria – e non soloquella ritorsiva – era stata concordata e, per altro verso, che non si potevanodistinguere tra loro le posizioni dei ricorrenti in termini di concorso, pienamenterealizzatosi nella misura prevista dall’art. 110 cod.pen.Anche laddove il prelievo del denaro fosse scaturito da una iniziativa nonpremeditata, esso si poneva come conseguenza prevedibile di quel tipo di azionedelittuosa, secondo i condivisibili assunti dei giudici di primo e secondo grado,tratti dal merito del giudizio, privi di illogicità e conformi al diritto.Sotto quest’ultimo profilo, deve ricordarsi che, non configura il cosiddettoconcorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comunedisciplina del concorso di persone, l'ipotesi in cui vengano commessi reatiulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (Sez. 4, n.49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998-01).Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondocomma, cod. pen., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato volutoda taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, convalutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, cheidentifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità delfatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa(Sez. 6, n. 4157 del 09/10/2012, dep. 2013, C., Rv. 254294-01).Inoltre, in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essereintegrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendonecessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sindal primo atto. (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644-01).Alla luce di quanto detto rimangono superate le censure difensive in ordinealla corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla eventuale sussistenza di unconcorso anomalo da parte di qualcuno dei ricorrenti.4.

I residui motivi di ricorso sono manifestamente infondati.1.1.

La Corte ha fornito ampia motivazione sulla impossibilità di ricondurrela rapina nell’alveo della lieve entità e, di conseguenza, di concedere lacircostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86del 2024.Il fatto, sfociato anche nel delitto di lesione personale, è stato reputato, perle sue modalità, particolarmente grave ed espressivo di violenza inusitata.Si tratta di un giudizio di merito non rivedibile in questa sede e nonmanifestamente illogico alla luce del resoconto operato.1.2.

Del pari, le circostanze attenuanti generiche sono state negate sia inrelazione a quanto detto, sia in assenza di alcun segnale di resipiscenza o di altropositivo atteggiamento successivo al delitto.Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all’art. 133cod. pen., dovendosi rammentare che ai finidella concessione o del diniego dellecircostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda inesame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed ancheun solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reatoed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare oconcedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con le quali si è insistito nei motivi di ricorsochiedendo l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermatola sentenza del Tribunale di Rimini, emessa il 12 marzo 2024, che avevacondannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di rapinaaggravata in concorso e lesione personale, commesse ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXX, trovato all’interno dell’abitazione di XXXXXXXXXXXXXdove si erano introdotti con la forza, danneggiando l’immobile ed aggredendo lapersona offesa con una bottiglia, pugni e calci, sottraendo anche la somma di800 euro.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensorie con distinti atti.3. XXXXXXXXXXXXXXXXX3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione inordine alla ritenuta responsabilità.Il ricorrente si duole del giudizio di attendibilità della persona offesa, a suodire effettuato dalla Corte di appello senza adeguato vaglio.In particolare, non sarebbe stata valorizzata la contraddizione tra quantoriferito dalla vittima nell’immediatezza del fatto - laddove costei aveva dichiaratoai militari intervenuti di non conoscere gli aggressori - e quanto poi riferito aicarabinieri il giorno successivo in sede di denuncia.Ancora, gravi discrasie nel racconto sarebbero emerse al dibattimento,documentate da contestazioni.Inoltre, la persona offesa sarebbe stata portatrice di grave risentimento neiconfronti degli imputati, che avevano avuto un alterco con la medesima e con ilcugino.La Corte sarebbe incorsa in un travisamento per invenzione allorché ha fattoriferimento, quale elemento di riscontro alla vittima, alle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXX, mai sentita in fase di indagini o escussa al dibattimento.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordinealla qualificazione giuridica del fatto come rapina.Si sarebbe trattato di una spedizione punitiva a finalità ritorsiva e nonappropriativa e non si avrebbe contezza del soggetto che si era impossessato deldanaro, evento non dimostrato e meramente eventuale.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si insiste sulla errata qualificazionegiuridica del fatto, rispetto alla quale la Corte non avrebbe fornito alcunamotivazione pur in presenza di uno specifico motivo di appello.3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo ai sensidell’art. 116 cod.pen., mancando in capo all’imputato la prevedibilità per il fattopiù grave.3.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante delfatto di lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.La Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto nonostante la presenzadi un motivo di appello.3.6. Con il sesto motivo di appello ci si duole del mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e nullitàdella sentenza impugnata per non avere la Corte disposto la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale volta ad acquisire il certificato penale della personaoffesa, avanzata all’udienza del 25 novembre 2025.Sulla richiesta la Corte non si era pronunciata immediatamente ma solo conla sentenza, circostanza idonea ad invalidare tale statuizione in quanto lesiva deldiritto al contraddittorio delle parti sulla prova.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge, nullitàdella sentenza impugnata e vizio di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità.Il ricorrente censura la sentenza sulla base delle stesse considerazioni delprecedente coimputato a proposito dell’attendibilità della persona offesa, dellaeffettiva sottrazione del danaro e del travisamento per invenzione allorché laCorte di appello ha fatto riferimento, quale elemento di riscontro alla vittima, alledichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX mai sentita in fase di indagini o escussa aldibattimento.4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza del concorso del ricorrente nel reato dirapina, non avendo egli preso parte alla sottrazione del danaro e dovendoeventualmente rispondere al massimo di concorso anomalo.4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.5. XXXXXXXXXXXXX5.1. Il ricorrente deduce argomenti pressoché sovrapponibili a quelli deiprecedenti coimputati quanto alla prova di responsabilità, sotto il profilo dellaconoscenza degli autori del fatto, dell’esistenza di motivi di risentimento, dellaqualificazione giuridica del fatto come rapina e della sussistenza dell’elementopsicologico in capo al ricorrente, del concorso anomalo, della mancataapplicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto e del diniegodelle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essererigettati.1. Quanto ai motivi che investono il giudizio di responsabilità, comuni airicorrenti e che possono essere trattati congiuntamente, si osserva quantosegue.I giudici di merito, con conforme decisione, hanno basato la condanna sulledichiarazioni della persona offesa, che hanno ritenuto attendibili.In proposito, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondoc u i , i n t e m a d i v a l u t a z i o n e d e l l a p r o v a t e s t i m o n i a l e ,l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabilein sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata siaaffetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture,consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale cherisulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.,Rv. 278609).Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici dimerito, quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro,presenti, essendo stata richiamate deposizioni testimoniali di terzi soggetti edaltri elementi – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondopacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell’Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante erigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone.Nel caso in esame, le sentenze di merito di primo e secondo grado, le cuimotivazioni si fondono stante l’omogeneità del giudizio di condanna, hannosottolineato, a conforto dell’attendibilità della persona offesa, che costei avevaindividuato tutti e tre i ricorrenti in fotografia. Ciò era avvenuto nella fase delleindagini preliminari ed al dibattimento (cfr. sentenza di primo grado, fg. 6,richiamata da quella di appello).Ogni altra deduzione difensiva sul punto, specie con riguardo alle censureformulate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non è autosufficiente, poiché non sono statiallegati i verbali dai quali si dovrebbe trarre una qualche ambiguità dellaindividuazione fotografica o le contraddizioni nelle quali la vittima sarebbe cadutanel corso del suo esame dibattimentale e che avevano dato luogo a contestazioninon meglio descritte nei ricorsi.La persona offesa – che con i ricorrenti non aveva alcun rapporto – nonpoteva essere portatrice, per questo, di alcun risentimento nei loro confronti, dalmomento che, come bene hanno sottolineato i giudici di merito, solo il di luicugino XXXXXXXXXXXX, non presente all’intrusione nella abitazione culminatanella rapina per cui si procede ma intervenuto subito dopo, aveva avuto unprecedente alterco con gli imputati, che aveva dato luogo al fatto.Dunque, la persona offesa era riuscita autonomamente ad individuare infotografia proprio gli stessi soggetti che, successivamente, il di lei cuginoavrebbe indicato come quelli con i quali si era verificato il diverbio qualche giornoprima del delitto e che aveva, a suo volta, identificato in fotografia, provando ilfatto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli aveva scritto un messaggio con ilquale, nella sostanza, rivendicava di aver commesso l’incursione e minacciava ilLaomri.Questa concatenazione tra gl i elementi di prova di carattereindividualizzante sfugge ai ricorrenti e rende sterili le diverse ricostruzionidifensive, anche in relazione alle iniziali incertezze della persona offesa adindicare i responsabili del fatto, poi denunciato il giorno dopo ai carabinieri,circostanza che la Corte ha giustificato a fg. 5 della sentenza impugnata, conragionevoli valutazioni di contesto.Inoltre, sia la Corte che il Tribunale hanno messo in luce il fatto che lapersona offesa era stata riscontrata, sulla effettiva sussistenza dell’accadimento,sia da un vicino di casa, sia dal personale di polizia che era intervenuto sul luogodel delitto, trovando la casa a soqquadro, sia dal referto medico attestante lelesioni subite.La Corte di appello ha citato a riscontro anche le dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXX, moglie del cugino Laomri, che, in effetti, non era stataescussa al dibattimento.Tuttavia, non sono state valorizzate a conferma le indicazioni provenientidallo stesso [OSCURATO:PERSONA], siccome citate dal Tribunale, sicché, come hacorrettamente osservato il Procuratore generale nelle sue conclusioni, deveritenersi essersi trattato di un refuso nella indicazione del reale testimoneescusso al processo, che non ha rilievo nel coacervo delle risultanze di rilevanzaaccusatoria acquisite e prima sintetizzate.Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione dei ricorsi e dellamemoria depositata sotto il profilo inerente al giudizio di responsabilità, salva laprecisazione che segue.2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] siduole della mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale operata dallaCorte di appello e volta ad acquisire il certificato penale della persona offesa.Al di là del fatto che, nel “merito” della questione, non si comprende né èstata esplicitata in ricorso la rilevanza del tema ai fini della prova diresponsabilità, è a dirsi che tale richiesta non era contenuta nell’atto di appellodel ricorrente, che non aveva depositato motivi aggiunti.Essa era provenuta solo durante la discussione orale nel processo di appello,come lo stesso ricorso sottolinea e come la Corte ha precisato a fg. 6 dellasentenza impugnata.Ne consegue che si è fuori dall’istituto della rinnovazione dell’istruzionedibattimentale su impulso di parte previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., cheimpone, al primo comma, che la richiesta difensiva sia contenuta nell’atto diappello o nei motivi aggiunti.Quanto invocato dal difensore solo in udienza poteva valere comesollecitazione alla Corte di disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tuttaviareputata non assolutamente necessaria dal giudice territoriale attesa lagenericità della richiesta ed avuto riguardo all’insieme delle prove sullaresponsabilità, specie in relazione al ricorrente di cui si discute, che era statol’autore del messaggio al [OSCURATO:PERSONA] in cui rivendicava l’incursione.3. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, entrambe le sentenze dimerito hanno dato atto che, sia la persona offesa che il cugino [OSCURATO:PERSONA], padronedi casa, avevano accertato personalmente e dichiarato che, nell’ambito del raidcompiuto con cospicua violenza fisica nei confronti della vittima presente, eranostati sottratti 800 euro dall’abitazione (fg. 6 della sentenza impugnata e fg. 6della sentenza di primo grado).La Corte ed il Tribunale hanno sottolineato – indipendentementedall’irrilevante accertamento di chi tra gli imputati avesse sottratto il denarocustodito in un cassetto – che l’azione era stata concertata tra i correi, che inessa vi era stata una divisione di ruoli convergente ed una condotta confluenteverso il medesimo fine (cfr. fg. 6 della sentenza impugnata).Ne consegue, per un verso, che anche l’azione predatoria – e non soloquella ritorsiva – era stata concordata e, per altro verso, che non si potevanodistinguere tra loro le posizioni dei ricorrenti in termini di concorso, pienamenterealizzatosi nella misura prevista dall’art. 110 cod.pen.Anche laddove il prelievo del denaro fosse scaturito da una iniziativa nonpremeditata, esso si poneva come conseguenza prevedibile di quel tipo di azionedelittuosa, secondo i condivisibili assunti dei giudici di primo e secondo grado,tratti dal merito del giudizio, privi di illogicità e conformi al diritto.Sotto quest’ultimo profilo, deve ricordarsi che, non configura il cosiddettoconcorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comunedisciplina del concorso di persone, l'ipotesi in cui vengano commessi reatiulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (Sez. 4, n.49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998-01).Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondocomma, cod. pen., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato volutoda taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, convalutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, cheidentifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità delfatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa(Sez. 6, n. 4157 del 09/10/2012, dep. 2013, C., Rv. 254294-01).Inoltre, in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essereintegrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendonecessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sindal primo atto. (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644-01).Alla luce di quanto detto rimangono superate le censure difensive in ordinealla corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla eventuale sussistenza di unconcorso anomalo da parte di qualcuno dei ricorrenti.4. I residui motivi di ricorso sono manifestamente infondati.1.1. La Corte ha fornito ampia motivazione sulla impossibilità di ricondurrela rapina nell’alveo della lieve entità e, di conseguenza, di concedere lacircostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86del 2024.Il fatto, sfociato anche nel delitto di lesione personale, è stato reputato, perle sue modalità, particolarmente grave ed espressivo di violenza inusitata.Si tratta di un giudizio di merito non rivedibile in questa sede e nonmanifestamente illogico alla luce del resoconto operato.1.2. Del pari, le circostanze attenuanti generiche sono state negate sia inrelazione a quanto detto, sia in assenza di alcun segnale di resipiscenza o di altropositivo atteggiamento successivo al delitto.Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all’art. 133cod. pen., dovendosi rammentare che ai finidella concessione o del diniego dellecircostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda inesame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed ancheun solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reatoed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare oconcedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.