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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17737/2026

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e, rappresentato e difeso dall'avvocatoEnrico Barbagiovanni- ricorrente e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legalerappresentante pro temporerappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado delLazio n. 7074/2024 depositata il 22/11/2024.Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di sopralluogo eseguito in data 3.11.2021 dagliagenti accertatori di [OSCURATO:PERSONA] presso il punto vendita PAMPANORAMA di [OSCURATO:PERSONA] n. 100, [OSCURATO:PERSONA] emettevanei confronti dell’odierna controricorrente l’avviso di accertamenton. 40203 per infedele denuncia, richiedendo il pagamento delmaggior importo a titolo di [OSCURATO:PERSONA] e del TEFA per l’annualità 2016,pari ad € 71.172,34 euro, per accertamento di una maggioresuperficie tassabile.2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso il predettoavviso di accertamento n. 40203/2021 e la CGT di I grado di Romaaccoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che PAM Panoramaavesse debitamente assolto al proprio onere probatorio finalizzatoall’esenzione dall’imposta per le superfici adibite a vendita di cibi evestiario, sia per la quota fissa che per quella variabile, edimponendo a [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare le superfici daassoggettare alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto produttrici di rifiuti assimilabili aquelli domestici.3.

Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

Proponeva appelloincidentale [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il riconoscimento del dirittoalla detassazione anche dei magazzini, dei laboratori pescheria emacelleria e dei vani tecnici del supermercato, previadisapplicazione degli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale per lagestione dei rifiuti urbani.4.

All’esito del gravame, con sentenza n. 7074/2024 emessa indata 24/10/2024 e depositata in data 22/11/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio respingeva l’appelloprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva parzialmente,Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026invece, l’appello incidentale proposto dalla Società, limitatamenteai magazzini occupati da materie prime e funzionalmente edesclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, nonchéai laboratori di pescheria e macelleria.5.

Avverso la sentenza di II grado ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi6. [OSCURATO:SOCIETA] depositava controricorso, con ricorso incidentale,affidato a cinque motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge n.147/2013, dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 184,comma 3, lett. e), d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 8 del reg.comunale [OSCURATO:PERSONA]; violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c.; inosservanza del c.d. giudicato interno,contraddittorietà, travisamento dei presupposti impositivi eviolazione delle regole di riparto dell’onere della prova, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo la ricorrente, il giudicedi appello è incorso in errore ed ha violato le disposizioni legislativee regolamentari e i principi giurisprudenziali sopra richiamati, nellaparte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] avesse fornito la provanecessaria per beneficiare dell’esenzione dal tributo anche perquelle maggiori superfici ed aree che sono state oggetto diaccertamento e di tassazione in esito al sopralluogo eseguitodall’Amministrazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.2.

Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono.La sentenza di II grado impugnata ha così motivato sull’appello delComune di Roma, avente ad oggetto, tra l’altro la deduzione che lacontribuente non avesse presentato presso gli uffici né di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026né di [OSCURATO:PERSONA] alcuna documentazione atta a dimostrarel’eventuale possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione perlo smaltimento dei rifiuti speciali: «La documentazione in atti,peraltro non contestata, attesta che la Società appellata haprovveduto all’inoltro all’[OSCURATO:PERSONA] di una ampiadocumentazione attestante sia la reale superficie occupata chequella esente nonché la reale destinazione d'uso dei locali, proprio alfine di beneficiare della esenzione per quelle superfici o aree dove siformano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.

Parimentirisultano inviati e depositati in atti: i contratti sottoscritti con le ditteprivate incaricate dell’avvio a recupero dei rifiuti speciali; i formulariidentificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero, che danno provadei quantitativi prodotti e della loro natura specifica; le Dichiarazionidi avvio a recupero rilasciate dalle ditte provate specializzate cherecupero per ciascuna annualità.

Tale documentata denuncia haeffetto anche per gli anni successivi, atteso che le condizioni ditassabilità sono rimaste invariate con conseguente inapplicabilitàdelle sanzioni connesse all’infedele denuncia.

Per quanto concerne lanon tassabilità dei locali ove si producono rifiuti speciali, laRisoluzione 09/12/2014, n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delledell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 stabilisce, infatti, che nelladeterminazione della superficie assoggettabile alla [OSCURATO:PERSONA] non si tieneconto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativavigente […]».Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3.

Innanzitutto va respinto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] in baseal quale si sarebbe formato “un giudicato interno” sulla questionerelativa al fatto che “[OSCURATO:PERSONA], né con il ricorso introduttivodel giudizio, né con il successivo appello incidentale, ha mai dedottoe contestato che lo stato dei luoghi sia mutato nel quinquennioprecedente al sopralluogo, cosicché «nulla autorizza a ritenere che lesuperfici tassabili, oltre alle relative categorie, come accertate nelsopralluogo, non corrispondano alla consistenza reale dei luoghi edella funzione attribuita anche prima della verifica»”.

Sul punto, nonè questione di giudicato interno (in ipotesi, secondo laprospettazione del ricorrente, sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA])formatosi sullo stato dei luoghi e sulla destinazione delle areeInfatti, il presupposto di fatto accertato dalla sentenza e posto afondamento per accogliere le ragioni della contribuente è che “laSocietà appellata ha provveduto all’inoltro all’AmministrazioneComunale di una ampia documentazione attestante sia la realesuperficie occupata che quella esente nonché la reale destinazioned'uso dei locali, proprio al fine di beneficiare della esenzione perquelle superfici o aree dove si formano in via continuativa eprevalente rifiuti speciali”.

Proprio tale accertamento di fatto,secondo il quale la contribuente avrebbe provato “la reale superficieoccupata e la reale destinazione d’uso” è oggetto di contestazione daparte della odierna ricorrente, di talché non si ravvisa alcunaccertamento della sentenza di I grado, di segno contrario e inipotesi sfavorevole alla controricorrente, sul quale si sia formatogiudicato.1.4.

Sotto il diverso profilo della inosservanza dell’obbligodichiarativo in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], invece, il motivo è fondato.Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sia nel corso del giudizio di merito sia nel ricorso per cassazione,[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto e lamentato che in relazione alle superficidel locale commerciale di via Rigamonti, in ordine alle quali visarebbe la pretesa esenzione (così come riconosciuta dai giudici delmerito) [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai presentato denuncia dioccupazione e variazione.Così la doglianza dell’ente impositore: “la Corte di GiustiziaTributaria di II grado non si è avveduta che la documentazionetrasmessa dalla Società contribuente negli anni tra il 2007 e il 2013non ha riguardato le maggiori superfici accertate e tassatedall’Amministrazione in esito dal sopralluogo del 3.11.2021, per lequali [OSCURATO:SOCIETA] non aveva presentato alcuna denuncia dioccupazione o di variazione, come richiesto dalla legge”.

Ed invero,come sopra testualmente riportato, la CGT di II grado nella suamotivazione fa riferimento in modo del tutto generico a“documentazione” fornita dalla contribuente senza tuttaviaqualificarla e senza datarla, con la conseguenza che non è datocomprendere che natura giuridica abbia tale produzionedocumentale posta a fondamento della decisione.1.5 Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di esaminare ilcomplesso normativo in discorso - considerato sostanzialmenteomogeneo a quello che (già) connotava la disciplina della TARSU -ed ha rilevato che il presupposto impositivo della [OSCURATO:PERSONA] rimane, pursempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di locali edaree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così che, in generale,pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a doverfornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere delcontribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generaleNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territoriocomunale (Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 15 maggio 2019,n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130).Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU:- il presupposto impositivo della [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla disponibilitàdell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovutaunicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum diproduttività che può essere superata solo dalla prova contraria deldetentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass.,23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459);- l’esenzione dal tributo, - che, a differenza del previgente regime(d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a «quella partedi essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi,allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese iproduttori stessi in base alle norme vigenti» (v.

Cass., 13 settembre2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 4 aprile2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficie ove irifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente», ed acondizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese)«ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativavigente».Il presupposto di tale esenzione integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente cheintenda ottenerla.

Ciò in quanto, se è vero che l’onere della provadei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria gravasull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dalcontribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione allaNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale(Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622;Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).Va quindi ribadito che tanto le deroghe alla tassazione quanto leriduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, inbase alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto,dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedottinella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059;Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v.,altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017,n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesseparti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).1.6 Quanto alla riduzione tariffaria che è in contestazione tra le partisi osserva che la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, applicabileal caso di specie, ha, in effetti, una struttura tripartita in quantocontempla: (I) superfici che vengono detassate perché ivi «siformano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali»(sempreché oggetto di «trattamento in conformità alla normativavigente» da parte del relativo produttore); (II) superfici diproduzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che usufruisconodi una riduzione della quota variabile del tributo in proporzione «allequantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di averavviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»; (III)(ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da «magazzini di materie prime e di merci funzionalmenteed esclusivamente collegati all'esercizio di (…) attività produttive» diNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026rifiuti speciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «si estende ildivieto di assimilazione»).Allora, occorre precisare che se la formazione «continuativa eprevalente» di rifiuti speciali (non riconducibili al potere diassimilazione, il cui legittimo esercizio ascriverebbe la superfice diproduzione dei relativi rifiuti assimilati alla categoria della riduzionetariffaria) dà senz’altro titolo alla detassazione, il collegamento dimagazzini di materie prime e di merci alle aree di produzione dirifiuti speciali non assimilabili deve risultare strettamente funzionale,ed esclusivo, di modo che non possa concepirsi una loro utilizzazione(e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle aree di produzionedei rifiuti speciali.

Ne discende che l’autonoma (ed ulteriore)produzione di rifiuti, per lo svolgimento di specifiche attività neimagazzini così considerati, ne ascriverebbe il regime a quelloprevisto nelle precedenti disposizioni (di detassazione o di riduzionetariffaria), secondo la rispettiva connotazione qualitativa (diassimilabilità o meno) e quantitativa (in termini di continuitàprevalente o meno) dei rifiuti (così) ulteriormente prodotti (v.

Cass.,14 maggio 2025, n. 12902).1.7 Ciò premesso a titolo di inquadramento normativo, viene quindiin questione la violazione dell’obbligo di dichiarazione dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA], lamentata da [OSCURATO:PERSONA].La l. n. 147 del 2013, cit., nell’istituire la [OSCURATO:PERSONA] - che, qualecomponente della IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, c.639), - ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi didenuncia ed informazione posti a carico dei soggetti passivi deltributo (art. 1, commi 646, 684, 685 e 686) - disciplina già presentenel d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70 (in tema di TARSU) - con ciòribadendo la cd. ultrattività della dichiarazione - alla cui stregua laNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivi semprechénon si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua undiverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione vapresentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cuisono intervenute le predette modificazioni.» (art. 1, comma 685,cit.) - e, da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previstodalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170,della legge 27 dicembre 2006, n. 296».1.8 In questo quadro, la sentenza impugnata è del tutto carente inordine al denunciato vizio relativo all’obbligo dichiarativo.

Nellaspecie, la CGT di II grado, come più volte richiamato, infatti si limitaa affermare che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe inoltrato allaAmministrazione comunale «ampia documentazione attestante sia lareale superficie occupata che quella esente nonché la realedestinazione d'uso dei locali, proprio al fine di beneficiare dellaesenzione per quelle superfici o aree dove si formano in viacontinuativa e prevalente rifiuti speciali».

Tuttavia, resta oscuronella motivazione e a fronte della contestazione dell’ente impositore,di che natura fosse la dedotta documentazione, in che data sia stataprodotta, per quali annualità valesse, se si trattasse di unadichiarazione di variazione o di un mero invio di documenti, tenutopresente il regime normativo già ricordato in base al quale ladichiarazione (ex art. 1, commi 646, 684, 685 e 686) «ha effettoanche per gli anni successivi sempreché non si verifichinomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diversoammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentataentro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sonointervenute le predette modificazioni.» (art. 1, comma 685, cit.) - e,da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previsto dalleNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27dicembre 2006, n. 296».Se, dunque, una dichiarazione fosse stata in ipotesi resa dallacontribuente, con riferimento alle superfici occupate e ai rifiutispeciali prodotti, l’avvenuta presentazione ne avrebbe legittimatol’integrazione, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovveroanche in giudizio (Cass., 1 febbraio 2024, n. 2993; Cass., 13 aprile2023, n. 9913; Cass., 23 maggio 2022, n. 16641).

Altrimentivigendo la regola generale secondo la quale il difetto delladichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro, ariguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti,dovendosi escludere che la dichiarazione possa esplicare efficaciaretroattiva (Cass., 30 marzo 2023, n. 9051; Cass., 17 settembre2019, n. 23059; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 3 marzo2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; Cass., 13 agosto2004, n. 15867).1.9.

In definitiva, il motivo in esame va accolto sotto il profilo dellaviolazione di legge in punto di obbligo dichiarativo, in quanto lasentenza non solo non tratta e non motiva circa il tema dell’obbligodi dichiarazione da parte del contribuente, ma addirittura dallamotivazione (“Parimenti risultano inviati e depositati in atti: icontratti sottoscritti con le ditte private incaricate dell’avvio arecupero dei rifiuti speciali; i formulari identificativi dei rifiuti specialiavviati a recupero, che danno prova dei quantitativi prodotti e dellaloro natura specifica; le Dichiarazioni di avvio a recupero rilasciatedalle ditte provate specializzate che attestano la tipologia e laquantità di rifiuti speciali avviati a recupero per ciascuna annualità.Tale documentata denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026conseguente inapplicabilità delle sanzioni connesse all’infedeledenuncia”) sembra potersi ricavare che il giudice abbia desunto ildiritto del contribuente all’esenzione dal tributo dalla prova dellosmaltimento in proprio, il che non è evidentemente ammissibile, allastregua della ricostruzione normativa sopra riportata.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge n. 147/2013,dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 184, comma 3,lett. e), d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 8 del reg. comunaleTARI; violazione dell’art. 2697 c.c..; erroneità, illogicità,contraddittorietà, travisamento dei presupposti impositivi eviolazione delle regole di riparto dell’onere della prova, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente contesta lasentenza in quanto l’interpretazione adottata è contraria allanormativa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è comunque dovuta per la parte fissa;mentre, per la parte variabile, la contribuente, sebbene abbiaprodotto in giudizio i contratti sottoscritti con le ditte privateincaricate dell’avvio a recupero dei rifiuti speciali, non ha maidimostrato le aree specificamente delimitate, in cui vengono prodottiesclusivamente o comunque in misura prevalente rifiuti speciali nonassimilabili a quelli urbani.

Secondo la ricorrente, negli spazi oggettodi controversia, vengono prodotti diverse tipologie di imballaggio,che non possono essere - come al contrario statuito dalle Corti dimerito - tutte ricondotte sotto l’unica categoria di imballaggi“terziari”, non assimilabili a rifiuti urbani; verosimilmente, accantoagli imballaggi terziari, la [OSCURATO:SOCIETA] produce anche rifiuti daimballaggi primari e secondari, soggetti al pagamento della [OSCURATO:PERSONA] pereffetto del regolare svolgimento del servizio di raccolta differenziatasvolto nel territorio di Roma dall’[OSCURATO:PERSONA] AMA.Pertanto, [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad allegare e dimostrare cheNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026all’interno degli esercizi commerciali oggetto di causa si produconoin misura prevalente imballaggi terziari, avrebbe dovuto fornireprova certa e rigorosa di quali aree fossero specificamente efunzionalmente destinate alla produzione prevalente di rifiuti specialinon assimilabili, separate rispetto a quelle aree che, adibite allavendita di prodotti merceologici (categoria 12 negozi diabbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, enotechesenza somministrazione ed altri beni durevoli) o a magazzini senzavendita (categoria 4), o ancora a laboratori e supermercati di generialimentari (categoria 22), per loro destinazione sono comunqueidonee a produrre anche rifiuti urbani e assimilabili.

In definitiva,secondo la ricorrente, il giudice di appello non ha correttamenteinquadrato la fattispecie in esame ed ha completamente travisato ipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione totale del tributo,avuto riguardo alla tipologia dell’attività svolta dalla Società (grandedistribuzione), alle categorie funzionali delle superfici dell’esercizio,ed alle caratteristiche dei rifiuti prodotti, che ha indebitamenteritenuto di poter condurre sotto l’unica categoria di rifiuti specialinon assimilabili a quelli urbani.2.1.

Va, per chiarezza, premesso che con il presente motivo ilricorrente ha impugnato la sentenza di II grado nel segmento dimotivazione dedicato all’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA],espressamente citato nel ricorso, che afferma : “In ordine all’appelloincidentale, premessa pertanto l’intassabilità delle superficiproduttive di rifiuti speciali avviati a recupero, per le parti delsupermercato destinata alla vendita, nonché la riduzione chel’Amministrazione ha già riconosciuto nella misura del 30%, ilCollegio, per quanto concerne i magazzini, richiama l’insegnamentogiurisprudenziale di cui al paragrafo precedente.

Infatti, per iproduttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tieneNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026altresì conto di quella parte di area dei magazzini, funzionalmenteed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva,occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientrantinella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili (la cui lavorazionegenera comunque rifiuti speciali non assimilabili) come anche dellecelle frigo.

Resta invece fermo l'assoggettamento al tributo deimagazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiticonnessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini dimagazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi e non soltanto degliuffici, spogliatoi e servizi.

Quanto dedotto trova applicazione ancheper quanto concerne i vani tecnici che restano pertantoassoggettati”.2.2 Ciò premesso, il motivo in esame, da parte dell’ente impositore,sottopone alla Corte due profili di doglianza: la prima è relativa alfatto che la detassazione, per produzione di rifiuti speciali nonassimilati, non può toccare la quota fissa.2.3.

Sotto questo profilo, il motivo è fondato.

Infatti, questa Corteha già affermato che, in tema di [OSCURATO:PERSONA], le superfici dove si produconoi rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile dellaimposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base delmero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee allaproduzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costiessenziali e generali di investimento e del servizio nell'interessedell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità deirifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale,purché effettivamente apprestato e messo a disposizione dellacollettività (Cass. n. 13455/2024).

Dunque, è sempre dovutasull'intera superficie del locale adibito alla vendita la quota fissa deltributo, in ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria di unNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026servizio pubblico specifico, pur senza uno stretto legame dicorrispettività; è, invece, ammissibile l'esclusione del versamentodella parte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado didimostrare la mancata produzione su quella determinata superficiedi rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusivadi rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (Cass. n. 1805/2026).2.4 Con la seconda doglianza, relativa alla esclusione del tributo inrelazione alla parte variabile, la ricorrente ribadisce che PAMPanorama, nonostante abbia prodotto in giudizio i contrattisottoscritti con le ditte private incaricate dell’avvio a recupero deirifiuti speciali, non ha mai dimostrato le aree specificamentedelimitate, in cui vengono prodotti esclusivamente o comunque inmisura prevalente rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani.2.5 Anche sotto questo profilo il motivo è fondato.Rispetto al tema della mancata delimitazione delle aree destinatealla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, specificamente, inrelazione ai magazzini, la CGT di II grado rende una motivazionecarente e non in grado di accertare tale presupposto.

Infatti, comegià rilevato in accoglimento del I motivo, la sentenza si limita adaffermare che “la documentazione in atti, peraltro non contestata,all’[OSCURATO:PERSONA] di una ampia documentazionela reale destinazione d'uso dei locali, proprio al fine di beneficiaredella esenzione per quelle superfici o aree dove si formano in viacontinuativa e prevalente rifiuti speciali”.

Si è già visto che è rimastooscuro di quale documentazione si trattasse e in quale epoca fossestata inoltrata dal contribuente.

La sentenza ha poi motivato che:“parimenti risultano inviati e depositati in atti: i contratti sottoscritticon le ditte private incaricate dell’avvio a recupero dei rifiuti speciali;Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026i formulari identificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero, chedanno prova dei quantitativi prodotti e della loro natura specifica; leDichiarazioni di avvio a recupero rilasciate dalle ditte provatespecializzate che attestano la tipologia e la quantità di rifiuti specialiavviati a recupero per ciascuna annualità.

Tale documentatadenuncia ha effetto anche per gli anni successivi, atteso che lecondizioni di tassabilità sono rimaste invariate con conseguenteinapplicabilità delle sanzioni connesse all’infedele denuncia”.

Ancheda questo punto di vista resta oscuro quali fossero le superficiinteressate, incluse quelle destinate ai laboratori pescheria emacelleria, se fossero state correttamente dichiarate ed individuatecome superfici di produzione di rifiuti speciali.

Ne consegue che,anche sotto questo profilo, il motivo va accolto, poiché la sentenzaimpugnata non ha rispettato l’interpretazione dell’art. 1 comma 649della l. n. 147 del 2013, come sopra meglio esplicata, secondo laquale in tema di [OSCURATO:PERSONA], le esclusioni dall'imposizione non sonoapplicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuentedia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o inquella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uoposufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza diun'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto.3.

Viene ora in esame il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].4.

Con il primo motivo, ex art. 360, c.1, n.4, c.p.c., è dedotta lanullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura diviolazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 158/1999 e dell’art.10 del Reg. comunale [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. -Erronea classificazione tariffaria.

La decisione impugnata non haesaminato il motivo di appello incidentale con cui [OSCURATO:PERSONA] censurato la Sentenza della CGT I° Roma n. 5637/2023 perNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026avere erroneamente ritenuto l’assenza di contestazioni in punto disuperficie tassabile e categorie tariffarie come indicate nel Verbale n.6401/2021 e, in particolare “nella parte in cui applica la cat. ‘22Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generialimentari’ a tutta la superficie di vendita, senza distinguere tra learee destinate alla vendita di generi alimentari e quelle, invece,destinate alla vendita di generi del settore non food facendo cosìgravare su [OSCURATO:PERSONA] i costi del mutamento della categoriatariffaria applicata fin dall’origine dall’Amministrazione comunale”.L’applicazione di un’unica categoria tariffaria a tutte le superficidell’area vendita, pur in presenza di settori merceologici differentidetermina un trattamento uguale di situazioni sostanzialmentediverse.

La sentenza impugnata nulla decide sul punto, conconseguente nullità per omessa pronuncia.4.1 Il motivo è fondato.

Ed invero sulla espressa domanda dellacontribuente, relativa alla quantificazione della tariffa e alla suadiversificazione per tipologie merceologiche, la CGT di II grado haomesso di pronunciarsi.

Si tratta, dunque, di questioni proposte inappello e non esaminate, che rendono in parte qua viziata lasentenza, la quale conseguentemente va cassata in quanto nulla peromessa di motivazione.5.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta, ex art.360, c.1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,c.649, Legge 147/2013 in relazione all’art. 184, c.3, lett. e) e all’art.238 D.L.vo 152/2006 - Violazione del principio comunitario ‘chiinquina paga’ - Illegittimità dell’art. 16 Regolamento comunale TARIper violazione del principio di proporzionalità in relazione allariduzione tariffaria per avvio a recupero. [OSCURATO:SOCIETA] lamenta chela CGT Lazio ha indicato, fra le premesse assunte a presuppostodella decisione ‘in ordine all’appello incidentale’, anche ‘la riduzioneNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’Amministrazione ha già riconosciuto nella misura del 30%’.

Sitratterebbe di una premessa errata, che vizia il ragionamento delGiudice di merito, in quanto l’avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2016,impugnato in prime cure, non aveva riconosciuto alcuna riduzionedel tributo per i rifiuti speciali autonomamente avviati al recupero.In ogni caso, la riduzione della parte variabile del tributo, previstadall’art. 16 del Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA] non scongiurerebbeun’indebita duplicazione dei costi in capo a [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di riduzione non proporzionata alla quantità dei rifiutispeciali (e dunque alle spese sostenute) che [OSCURATO:PERSONA] hadimostrato di aver avviato al recupero (il 100% dei propri rifiutispeciali).

La decisione della CGT Lazio di limitare la riduzione allamisura del 30% risulterebbe dunque erronea e, previadisapplicazione dell’art. 16 del Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA], neviene richiesta la cassazione.4.1 Il motivo involge la questione della percentuale di riduzione dellatariffa per l’avviamento a recupero dei rifiuti speciali prodotti.L’esame di questo motivo rimane assorbito nell’accoglimento delricorso principale, in quanto la CGT di II grado ha in effetti (eimmotivatamente) fatto riferimento ad una riduzione del 30%, laquale, in ogni caso, presuppone l’assolvimento dell’obbligodichiarativo e presuppone l’individuazione delle superfici diproduzione dei rifiuti speciali, profili rispetto ai quali, come dal’accoglimento del ricorso principale, la sentenza è stata già cassata.Inoltre, la riduzione espressamente prevista dall’art. 1, comma 649,presuppone che si tratti di rifiuti speciali assimilati; se, poi, larelativa produzione risultasse continuativa e prevalente dovrebbediscutersi, eventualmente, di detassazione (per la quota variabile),non di riduzione.

Infine, vi sarebbe una terza alternativa, nonespressamente prevista in tema di [OSCURATO:PERSONA], la quale era però previstaNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026in tema di TARSU, dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62,comma 3 (“Nella determinazione della superficie tassabile non sitiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristichestrutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali,tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvederea proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai finidella determinazione della predetta superficie non tassabile ilcomune può individuare nel regolamento categorie di attivitàproduttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare unapercentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivitàviene svolta”).

Questa tipologia di riduzione potrebbe in ipotesiricondursi alla l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 660 (“Il comunepuò deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citatodecreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzionirispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

Larelativa copertura può essere disposta attraverso appositeautorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorsoa risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”).

In definitivail presente motivo è assorbito nell’accoglimento del ricorso principalee le relative questioni, presupponendo la nuova valutazione deiprofili di diritto sopra indicati, sono suscettibili di essere ripropostedal contribuente.5.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, ex art. 360, c.1, n.3,c.p.c. è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c.649,legge 147/2013 in relazione all’art. 184, c.3, lett. e), D.L.vo152/2006, nonché dell’art. 8, c.3, Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA] -Eccesso di potere per travisamento - Erronea determinazione dellasuperficie tassabile in relazione alle superfici dei magazzini.5.1 Il motivo attiene alla motivazione della sentenza impugnata cheha dato torto al contribuente in ordine ai magazzini (“Resta inveceNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026fermo l'assoggettamento al tributo dei magazzini destinati allostoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioniproduttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali,dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito dimerci e/o mezzi di terzi e non soltanto degli uffici, spogliatoi eservizi.

Quanto dedotto trova applicazione anche per quantoconcerne i vani tecnici che restano pertanto assoggettati “).5.2 Il motivo è fondato in quanto – così come già motivato in ordinealla fondatezza del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -l’affermazione contenuta nella sentenza di II grado in relazione aimagazzini è apodittica, in difetto di ogni specifico accertamento sullatipologia dei rifiuti prodotti e sulle modalità della relativa produzione,fermo restando il doveroso previo assolvimento dell’obbligodichiarativo in ordine alle superfici, come già esaminato nel primomotivo del ricorso principale.6.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale, ex art. 360, c.1, n.3,c.p.c. è dedotta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo,dell’art. 1, c.641, Legge 147/2013 in relazione alla [OSCURATO:PERSONA].dell’art. 8, c.2, lett. a) del Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA] -Intassabilità dei Vani tecnici.6.1 Il motivo è fondato.

Anche per la motivazione relativa ai vanitecnici, che la sentenza impugnata ha ritenuto assoggettabili aimposizione, vale lo stesso ragionamento appena svolto per imagazzini: premesso il doveroso assolvimento dell’obbligodichiarativo in capo al contribuente in ordine alle superfici, in ognicaso nella sentenza impugnata manca qualsivoglia accertamentorelativo alla individuazione dei vani tecnici, alla loro destinazionefunzionale e produttiva.

Anche sotto questo profilo la motivazionedella sentenza è meramente apodittica, nulla accerta e va cassata.Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/20267.

In conclusione accolto il ricorso principale; accolti i motivi primo,terzo e quarto del ricorso incidentale, assorbito il secondo, lasentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per ladisciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, procederà al riesame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il primo, il terzo ed ilquarto motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocatoEnrico Barbagiovanni- ricorrente e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legalerappresentante pro temporerappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado delLazio n. 7074/2024 depositata il 22/11/2024.Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di sopralluogo eseguito in data 3.11.2021 dagliagenti accertatori di [OSCURATO:PERSONA] presso il punto vendita PAMPANORAMA di [OSCURATO:PERSONA] n. 100, [OSCURATO:PERSONA] emettevanei confronti dell’odierna controricorrente l’avviso di accertamenton. 40203 per infedele denuncia, richiedendo il pagamento delmaggior importo a titolo di [OSCURATO:PERSONA] e del TEFA per l’annualità 2016,pari ad € 71.172,34 euro, per accertamento di una maggioresuperficie tassabile.2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso il predettoavviso di accertamento n. 40203/2021 e la CGT di I grado di Romaaccoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che PAM Panoramaavesse debitamente assolto al proprio onere probatorio finalizzatoall’esenzione dall’imposta per le superfici adibite a vendita di cibi evestiario, sia per la quota fissa che per quella variabile, edimponendo a [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare le superfici daassoggettare alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto produttrici di rifiuti assimilabili aquelli domestici.3. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Proponeva appelloincidentale [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il riconoscimento del dirittoalla detassazione anche dei magazzini, dei laboratori pescheria emacelleria e dei vani tecnici del supermercato, previadisapplicazione degli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale per lagestione dei rifiuti urbani.4. All’esito del gravame, con sentenza n. 7074/2024 emessa indata 24/10/2024 e depositata in data 22/11/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio respingeva l’appelloprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva parzialmente,Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026invece, l’appello incidentale proposto dalla Società, limitatamenteai magazzini occupati da materie prime e funzionalmente edesclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, nonchéai laboratori di pescheria e macelleria.5. Avverso la sentenza di II grado ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi6. [OSCURATO:SOCIETA] depositava controricorso, con ricorso incidentale,affidato a cinque motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge n.147/2013, dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 184,comma 3, lett. e), d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 8 del reg.comunale [OSCURATO:PERSONA]; violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c.; inosservanza del c.d. giudicato interno,contraddittorietà, travisamento dei presupposti impositivi eviolazione delle regole di riparto dell’onere della prova, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, il giudicedi appello è incorso in errore ed ha violato le disposizioni legislativee regolamentari e i principi giurisprudenziali sopra richiamati, nellaparte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] avesse fornito la provanecessaria per beneficiare dell’esenzione dal tributo anche perquelle maggiori superfici ed aree che sono state oggetto diaccertamento e di tassazione in esito al sopralluogo eseguitodall’Amministrazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.2. Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono.La sentenza di II grado impugnata ha così motivato sull’appello delComune di Roma, avente ad oggetto, tra l’altro la deduzione che lacontribuente non avesse presentato presso gli uffici né di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026né di [OSCURATO:PERSONA] alcuna documentazione atta a dimostrarel’eventuale possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione perlo smaltimento dei rifiuti speciali: «La documentazione in atti,peraltro non contestata, attesta che la Società appellata haprovveduto all’inoltro all’[OSCURATO:PERSONA] di una ampiadocumentazione attestante sia la reale superficie occupata chequella esente nonché la reale destinazione d'uso dei locali, proprio alfine di beneficiare della esenzione per quelle superfici o aree dove siformano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Parimentirisultano inviati e depositati in atti: i contratti sottoscritti con le ditteprivate incaricate dell’avvio a recupero dei rifiuti speciali; i formulariidentificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero, che danno provadei quantitativi prodotti e della loro natura specifica; le Dichiarazionidi avvio a recupero rilasciate dalle ditte provate specializzate cherecupero per ciascuna annualità. Tale documentata denuncia haeffetto anche per gli anni successivi, atteso che le condizioni ditassabilità sono rimaste invariate con conseguente inapplicabilitàdelle sanzioni connesse all’infedele denuncia. Per quanto concerne lanon tassabilità dei locali ove si producono rifiuti speciali, laRisoluzione 09/12/2014, n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delledell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 stabilisce, infatti, che nelladeterminazione della superficie assoggettabile alla [OSCURATO:PERSONA] non si tieneconto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativavigente […]».Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3. Innanzitutto va respinto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] in baseal quale si sarebbe formato “un giudicato interno” sulla questionerelativa al fatto che “[OSCURATO:PERSONA], né con il ricorso introduttivodel giudizio, né con il successivo appello incidentale, ha mai dedottoe contestato che lo stato dei luoghi sia mutato nel quinquennioprecedente al sopralluogo, cosicché «nulla autorizza a ritenere che lesuperfici tassabili, oltre alle relative categorie, come accertate nelsopralluogo, non corrispondano alla consistenza reale dei luoghi edella funzione attribuita anche prima della verifica»”. Sul punto, nonè questione di giudicato interno (in ipotesi, secondo laprospettazione del ricorrente, sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA])formatosi sullo stato dei luoghi e sulla destinazione delle areeInfatti, il presupposto di fatto accertato dalla sentenza e posto afondamento per accogliere le ragioni della contribuente è che “laSocietà appellata ha provveduto all’inoltro all’AmministrazioneComunale di una ampia documentazione attestante sia la realesuperficie occupata che quella esente nonché la reale destinazioned'uso dei locali, proprio al fine di beneficiare della esenzione perquelle superfici o aree dove si formano in via continuativa eprevalente rifiuti speciali”. Proprio tale accertamento di fatto,secondo il quale la contribuente avrebbe provato “la reale superficieoccupata e la reale destinazione d’uso” è oggetto di contestazione daparte della odierna ricorrente, di talché non si ravvisa alcunaccertamento della sentenza di I grado, di segno contrario e inipotesi sfavorevole alla controricorrente, sul quale si sia formatogiudicato.1.4. Sotto il diverso profilo della inosservanza dell’obbligodichiarativo in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], invece, il motivo è fondato.Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sia nel corso del giudizio di merito sia nel ricorso per cassazione,[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto e lamentato che in relazione alle superficidel locale commerciale di via Rigamonti, in ordine alle quali visarebbe la pretesa esenzione (così come riconosciuta dai giudici delmerito) [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai presentato denuncia dioccupazione e variazione.Così la doglianza dell’ente impositore: “la Corte di GiustiziaTributaria di II grado non si è avveduta che la documentazionetrasmessa dalla Società contribuente negli anni tra il 2007 e il 2013non ha riguardato le maggiori superfici accertate e tassatedall’Amministrazione in esito dal sopralluogo del 3.11.2021, per lequali [OSCURATO:SOCIETA] non aveva presentato alcuna denuncia dioccupazione o di variazione, come richiesto dalla legge”. Ed invero,come sopra testualmente riportato, la CGT di II grado nella suamotivazione fa riferimento in modo del tutto generico a“documentazione” fornita dalla contribuente senza tuttaviaqualificarla e senza datarla, con la conseguenza che non è datocomprendere che natura giuridica abbia tale produzionedocumentale posta a fondamento della decisione.1.5 Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di esaminare ilcomplesso normativo in discorso - considerato sostanzialmenteomogeneo a quello che (già) connotava la disciplina della TARSU -ed ha rilevato che il presupposto impositivo della [OSCURATO:PERSONA] rimane, pursempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di locali edaree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così che, in generale,pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a doverfornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere delcontribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generaleNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territoriocomunale (Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 15 maggio 2019,n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130).Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU:- il presupposto impositivo della [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla disponibilitàdell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovutaunicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum diproduttività che può essere superata solo dalla prova contraria deldetentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass.,23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459);- l’esenzione dal tributo, - che, a differenza del previgente regime(d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a «quella partedi essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi,allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese iproduttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13 settembre2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 4 aprile2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficie ove irifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente», ed acondizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese)«ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativavigente».Il presupposto di tale esenzione integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente cheintenda ottenerla. Ciò in quanto, se è vero che l’onere della provadei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria gravasull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dalcontribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione allaNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale(Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622;Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).Va quindi ribadito che tanto le deroghe alla tassazione quanto leriduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, inbase alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto,dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedottinella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059;Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v.,altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017,n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesseparti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).1.6 Quanto alla riduzione tariffaria che è in contestazione tra le partisi osserva che la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, applicabileal caso di specie, ha, in effetti, una struttura tripartita in quantocontempla: (I) superfici che vengono detassate perché ivi «siformano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali»(sempreché oggetto di «trattamento in conformità alla normativavigente» da parte del relativo produttore); (II) superfici diproduzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che usufruisconodi una riduzione della quota variabile del tributo in proporzione «allequantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di averavviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»; (III)(ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da «magazzini di materie prime e di merci funzionalmenteed esclusivamente collegati all'esercizio di (…) attività produttive» diNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026rifiuti speciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «si estende ildivieto di assimilazione»).Allora, occorre precisare che se la formazione «continuativa eprevalente» di rifiuti speciali (non riconducibili al potere diassimilazione, il cui legittimo esercizio ascriverebbe la superfice diproduzione dei relativi rifiuti assimilati alla categoria della riduzionetariffaria) dà senz’altro titolo alla detassazione, il collegamento dimagazzini di materie prime e di merci alle aree di produzione dirifiuti speciali non assimilabili deve risultare strettamente funzionale,ed esclusivo, di modo che non possa concepirsi una loro utilizzazione(e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle aree di produzionedei rifiuti speciali. Ne discende che l’autonoma (ed ulteriore)produzione di rifiuti, per lo svolgimento di specifiche attività neimagazzini così considerati, ne ascriverebbe il regime a quelloprevisto nelle precedenti disposizioni (di detassazione o di riduzionetariffaria), secondo la rispettiva connotazione qualitativa (diassimilabilità o meno) e quantitativa (in termini di continuitàprevalente o meno) dei rifiuti (così) ulteriormente prodotti (v. Cass.,14 maggio 2025, n. 12902).1.7 Ciò premesso a titolo di inquadramento normativo, viene quindiin questione la violazione dell’obbligo di dichiarazione dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA], lamentata da [OSCURATO:PERSONA].La l. n. 147 del 2013, cit., nell’istituire la [OSCURATO:PERSONA] - che, qualecomponente della IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, c.639), - ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi didenuncia ed informazione posti a carico dei soggetti passivi deltributo (art. 1, commi 646, 684, 685 e 686) - disciplina già presentenel d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70 (in tema di TARSU) - con ciòribadendo la cd. ultrattività della dichiarazione - alla cui stregua laNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivi semprechénon si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua undiverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione vapresentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cuisono intervenute le predette modificazioni.» (art. 1, comma 685,cit.) - e, da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previstodalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170,della legge 27 dicembre 2006, n. 296».1.8 In questo quadro, la sentenza impugnata è del tutto carente inordine al denunciato vizio relativo all’obbligo dichiarativo. Nellaspecie, la CGT di II grado, come più volte richiamato, infatti si limitaa affermare che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe inoltrato allaAmministrazione comunale «ampia documentazione attestante sia lareale superficie occupata che quella esente nonché la realedestinazione d'uso dei locali, proprio al fine di beneficiare dellaesenzione per quelle superfici o aree dove si formano in viacontinuativa e prevalente rifiuti speciali». Tuttavia, resta oscuronella motivazione e a fronte della contestazione dell’ente impositore,di che natura fosse la dedotta documentazione, in che data sia stataprodotta, per quali annualità valesse, se si trattasse di unadichiarazione di variazione o di un mero invio di documenti, tenutopresente il regime normativo già ricordato in base al quale ladichiarazione (ex art. 1, commi 646, 684, 685 e 686) «ha effettoanche per gli anni successivi sempreché non si verifichinomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diversoammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentataentro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sonointervenute le predette modificazioni.» (art. 1, comma 685, cit.) - e,da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previsto dalleNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27dicembre 2006, n. 296».Se, dunque, una dichiarazione fosse stata in ipotesi resa dallacontribuente, con riferimento alle superfici occupate e ai rifiutispeciali prodotti, l’avvenuta presentazione ne avrebbe legittimatol’integrazione, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovveroanche in giudizio (Cass., 1 febbraio 2024, n. 2993; Cass., 13 aprile2023, n. 9913; Cass., 23 maggio 2022, n. 16641). Altrimentivigendo la regola generale secondo la quale il difetto delladichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro, ariguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti,dovendosi escludere che la dichiarazione possa esplicare efficaciaretroattiva (Cass., 30 marzo 2023, n. 9051; Cass., 17 settembre2019, n. 23059; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 3 marzo2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; Cass., 13 agosto2004, n. 15867).1.9. In definitiva, il motivo in esame va accolto sotto il profilo dellaviolazione di legge in punto di obbligo dichiarativo, in quanto lasentenza non solo non tratta e non motiva circa il tema dell’obbligodi dichiarazione da parte del contribuente, ma addirittura dallamotivazione (“Parimenti risultano inviati e depositati in atti: icontratti sottoscritti con le ditte private incaricate dell’avvio arecupero dei rifiuti speciali; i formulari identificativi dei rifiuti specialiavviati a recupero, che danno prova dei quantitativi prodotti e dellaloro natura specifica; le Dichiarazioni di avvio a recupero rilasciatedalle ditte provate specializzate che attestano la tipologia e laquantità di rifiuti speciali avviati a recupero per ciascuna annualità.Tale documentata denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026conseguente inapplicabilità delle sanzioni connesse all’infedeledenuncia”) sembra potersi ricavare che il giudice abbia desunto ildiritto del contribuente all’esenzione dal tributo dalla prova dellosmaltimento in proprio, il che non è evidentemente ammissibile, allastregua della ricostruzione normativa sopra riportata.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge n. 147/2013,dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 184, comma 3,lett. e), d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 8 del reg. comunaleTARI; violazione dell’art. 2697 c.c..; erroneità, illogicità,contraddittorietà, travisamento dei presupposti impositivi eviolazione delle regole di riparto dell’onere della prova, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente contesta lasentenza in quanto l’interpretazione adottata è contraria allanormativa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è comunque dovuta per la parte fissa;mentre, per la parte variabile, la contribuente, sebbene abbiaprodotto in giudizio i contratti sottoscritti con le ditte privateincaricate dell’avvio a recupero dei rifiuti speciali, non ha maidimostrato le aree specificamente delimitate, in cui vengono prodottiesclusivamente o comunque in misura prevalente rifiuti speciali nonassimilabili a quelli urbani. Secondo la ricorrente, negli spazi oggettodi controversia, vengono prodotti diverse tipologie di imballaggio,che non possono essere - come al contrario statuito dalle Corti dimerito - tutte ricondotte sotto l’unica categoria di imballaggi“terziari”, non assimilabili a rifiuti urbani; verosimilmente, accantoagli imballaggi terziari, la [OSCURATO:SOCIETA] produce anche rifiuti daimballaggi primari e secondari, soggetti al pagamento della [OSCURATO:PERSONA] pereffetto del regolare svolgimento del servizio di raccolta differenziatasvolto nel territorio di Roma dall’[OSCURATO:PERSONA] AMA.Pertanto, [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad allegare e dimostrare cheNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026all’interno degli esercizi commerciali oggetto di causa si produconoin misura prevalente imballaggi terziari, avrebbe dovuto fornireprova certa e rigorosa di quali aree fossero specificamente efunzionalmente destinate alla produzione prevalente di rifiuti specialinon assimilabili, separate rispetto a quelle aree che, adibite allavendita di prodotti merceologici (categoria 12 negozi diabbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, enotechesenza somministrazione ed altri beni durevoli) o a magazzini senzavendita (categoria 4), o ancora a laboratori e supermercati di generialimentari (categoria 22), per loro destinazione sono comunqueidonee a produrre anche rifiuti urbani e assimilabili. In definitiva,secondo la ricorrente, il giudice di appello non ha correttamenteinquadrato la fattispecie in esame ed ha completamente travisato ipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione totale del tributo,avuto riguardo alla tipologia dell’attività svolta dalla Società (grandedistribuzione), alle categorie funzionali delle superfici dell’esercizio,ed alle caratteristiche dei rifiuti prodotti, che ha indebitamenteritenuto di poter condurre sotto l’unica categoria di rifiuti specialinon assimilabili a quelli urbani.2.1. Va, per chiarezza, premesso che con il presente motivo ilricorrente ha impugnato la sentenza di II grado nel segmento dimotivazione dedicato all’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA],espressamente citato nel ricorso, che afferma : “In ordine all’appelloincidentale, premessa pertanto l’intassabilità delle superficiproduttive di rifiuti speciali avviati a recupero, per le parti delsupermercato destinata alla vendita, nonché la riduzione chel’Amministrazione ha già riconosciuto nella misura del 30%, ilCollegio, per quanto concerne i magazzini, richiama l’insegnamentogiurisprudenziale di cui al paragrafo precedente. Infatti, per iproduttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tieneNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026altresì conto di quella parte di area dei magazzini, funzionalmenteed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva,occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientrantinella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili (la cui lavorazionegenera comunque rifiuti speciali non assimilabili) come anche dellecelle frigo. Resta invece fermo l'assoggettamento al tributo deimagazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiticonnessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini dimagazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi e non soltanto degliuffici, spogliatoi e servizi. Quanto dedotto trova applicazione ancheper quanto concerne i vani tecnici che restano pertantoassoggettati”.2.2 Ciò premesso, il motivo in esame, da parte dell’ente impositore,sottopone alla Corte due profili di doglianza: la prima è relativa alfatto che la detassazione, per produzione di rifiuti speciali nonassimilati, non può toccare la quota fissa.2.3. Sotto questo profilo, il motivo è fondato. Infatti, questa Corteha già affermato che, in tema di [OSCURATO:PERSONA], le superfici dove si produconoi rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile dellaimposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base delmero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee allaproduzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costiessenziali e generali di investimento e del servizio nell'interessedell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità deirifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale,purché effettivamente apprestato e messo a disposizione dellacollettività (Cass. n. 13455/2024). Dunque, è sempre dovutasull'intera superficie del locale adibito alla vendita la quota fissa deltributo, in ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria di unNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026servizio pubblico specifico, pur senza uno stretto legame dicorrispettività; è, invece, ammissibile l'esclusione del versamentodella parte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado didimostrare la mancata produzione su quella determinata superficiedi rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusivadi rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (Cass. n. 1805/2026).2.4 Con la seconda doglianza, relativa alla esclusione del tributo inrelazione alla parte variabile, la ricorrente ribadisce che PAMPanorama, nonostante abbia prodotto in giudizio i contrattisottoscritti con le ditte private incaricate dell’avvio a recupero deirifiuti speciali, non ha mai dimostrato le aree specificamentedelimitate, in cui vengono prodotti esclusivamente o comunque inmisura prevalente rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani.2.5 Anche sotto questo profilo il motivo è fondato.Rispetto al tema della mancata delimitazione delle aree destinatealla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, specificamente, inrelazione ai magazzini, la CGT di II grado rende una motivazionecarente e non in grado di accertare tale presupposto. Infatti, comegià rilevato in accoglimento del I motivo, la sentenza si limita adaffermare che “la documentazione in atti, peraltro non contestata,all’[OSCURATO:PERSONA] di una ampia documentazionela reale destinazione d'uso dei locali, proprio al fine di beneficiaredella esenzione per quelle superfici o aree dove si formano in viacontinuativa e prevalente rifiuti speciali”. Si è già visto che è rimastooscuro di quale documentazione si trattasse e in quale epoca fossestata inoltrata dal contribuente. La sentenza ha poi motivato che:“parimenti risultano inviati e depositati in atti: i contratti sottoscritticon le ditte private incaricate dell’avvio a recupero dei rifiuti speciali;Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026i formulari identificativi dei rifiuti speciali avviati a recupero, chedanno prova dei quantitativi prodotti e della loro natura specifica; leDichiarazioni di avvio a recupero rilasciate dalle ditte provatespecializzate che attestano la tipologia e la quantità di rifiuti specialiavviati a recupero per ciascuna annualità. Tale documentatadenuncia ha effetto anche per gli anni successivi, atteso che lecondizioni di tassabilità sono rimaste invariate con conseguenteinapplicabilità delle sanzioni connesse all’infedele denuncia”. Ancheda questo punto di vista resta oscuro quali fossero le superficiinteressate, incluse quelle destinate ai laboratori pescheria emacelleria, se fossero state correttamente dichiarate ed individuatecome superfici di produzione di rifiuti speciali. Ne consegue che,anche sotto questo profilo, il motivo va accolto, poiché la sentenzaimpugnata non ha rispettato l’interpretazione dell’art. 1 comma 649della l. n. 147 del 2013, come sopra meglio esplicata, secondo laquale in tema di [OSCURATO:PERSONA], le esclusioni dall'imposizione non sonoapplicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuentedia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o inquella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uoposufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza diun'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto.3. Viene ora in esame il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].4. Con il primo motivo, ex art. 360, c.1, n.4, c.p.c., è dedotta lanullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura diviolazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 158/1999 e dell’art.10 del Reg. comunale [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. -Erronea classificazione tariffaria. La decisione impugnata non haesaminato il motivo di appello incidentale con cui [OSCURATO:PERSONA] censurato la Sentenza della CGT I° Roma n. 5637/2023 perNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026avere erroneamente ritenuto l’assenza di contestazioni in punto disuperficie tassabile e categorie tariffarie come indicate nel Verbale n.6401/2021 e, in particolare “nella parte in cui applica la cat. ‘22Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generialimentari’ a tutta la superficie di vendita, senza distinguere tra learee destinate alla vendita di generi alimentari e quelle, invece,destinate alla vendita di generi del settore non food facendo cosìgravare su [OSCURATO:PERSONA] i costi del mutamento della categoriatariffaria applicata fin dall’origine dall’Amministrazione comunale”.L’applicazione di un’unica categoria tariffaria a tutte le superficidell’area vendita, pur in presenza di settori merceologici differentidetermina un trattamento uguale di situazioni sostanzialmentediverse. La sentenza impugnata nulla decide sul punto, conconseguente nullità per omessa pronuncia.4.1 Il motivo è fondato. Ed invero sulla espressa domanda dellacontribuente, relativa alla quantificazione della tariffa e alla suadiversificazione per tipologie merceologiche, la CGT di II grado haomesso di pronunciarsi. Si tratta, dunque, di questioni proposte inappello e non esaminate, che rendono in parte qua viziata lasentenza, la quale conseguentemente va cassata in quanto nulla peromessa di motivazione.5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta, ex art.360, c.1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,c.649, Legge 147/2013 in relazione all’art. 184, c.3, lett. e) e all’art.238 D.L.vo 152/2006 - Violazione del principio comunitario ‘chiinquina paga’ - Illegittimità dell’art. 16 Regolamento comunale TARIper violazione del principio di proporzionalità in relazione allariduzione tariffaria per avvio a recupero. [OSCURATO:SOCIETA] lamenta chela CGT Lazio ha indicato, fra le premesse assunte a presuppostodella decisione ‘in ordine all’appello incidentale’, anche ‘la riduzioneNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’Amministrazione ha già riconosciuto nella misura del 30%’. Sitratterebbe di una premessa errata, che vizia il ragionamento delGiudice di merito, in quanto l’avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2016,impugnato in prime cure, non aveva riconosciuto alcuna riduzionedel tributo per i rifiuti speciali autonomamente avviati al recupero.In ogni caso, la riduzione della parte variabile del tributo, previstadall’art. 16 del Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA] non scongiurerebbeun’indebita duplicazione dei costi in capo a [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di riduzione non proporzionata alla quantità dei rifiutispeciali (e dunque alle spese sostenute) che [OSCURATO:PERSONA] hadimostrato di aver avviato al recupero (il 100% dei propri rifiutispeciali). La decisione della CGT Lazio di limitare la riduzione allamisura del 30% risulterebbe dunque erronea e, previadisapplicazione dell’art. 16 del Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA], neviene richiesta la cassazione.4.1 Il motivo involge la questione della percentuale di riduzione dellatariffa per l’avviamento a recupero dei rifiuti speciali prodotti.L’esame di questo motivo rimane assorbito nell’accoglimento delricorso principale, in quanto la CGT di II grado ha in effetti (eimmotivatamente) fatto riferimento ad una riduzione del 30%, laquale, in ogni caso, presuppone l’assolvimento dell’obbligodichiarativo e presuppone l’individuazione delle superfici diproduzione dei rifiuti speciali, profili rispetto ai quali, come dal’accoglimento del ricorso principale, la sentenza è stata già cassata.Inoltre, la riduzione espressamente prevista dall’art. 1, comma 649,presuppone che si tratti di rifiuti speciali assimilati; se, poi, larelativa produzione risultasse continuativa e prevalente dovrebbediscutersi, eventualmente, di detassazione (per la quota variabile),non di riduzione. Infine, vi sarebbe una terza alternativa, nonespressamente prevista in tema di [OSCURATO:PERSONA], la quale era però previstaNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026in tema di TARSU, dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62,comma 3 (“Nella determinazione della superficie tassabile non sitiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristichestrutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali,tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvederea proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai finidella determinazione della predetta superficie non tassabile ilcomune può individuare nel regolamento categorie di attivitàproduttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare unapercentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivitàviene svolta”). Questa tipologia di riduzione potrebbe in ipotesiricondursi alla l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 660 (“Il comunepuò deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citatodecreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzionirispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. Larelativa copertura può essere disposta attraverso appositeautorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorsoa risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”). In definitivail presente motivo è assorbito nell’accoglimento del ricorso principalee le relative questioni, presupponendo la nuova valutazione deiprofili di diritto sopra indicati, sono suscettibili di essere ripropostedal contribuente.5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, ex art. 360, c.1, n.3,c.p.c. è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c.649,legge 147/2013 in relazione all’art. 184, c.3, lett. e), D.L.vo152/2006, nonché dell’art. 8, c.3, Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA] -Eccesso di potere per travisamento - Erronea determinazione dellasuperficie tassabile in relazione alle superfici dei magazzini.5.1 Il motivo attiene alla motivazione della sentenza impugnata cheha dato torto al contribuente in ordine ai magazzini (“Resta inveceNumero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/2026fermo l'assoggettamento al tributo dei magazzini destinati allostoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioniproduttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali,dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito dimerci e/o mezzi di terzi e non soltanto degli uffici, spogliatoi eservizi. Quanto dedotto trova applicazione anche per quantoconcerne i vani tecnici che restano pertanto assoggettati “).5.2 Il motivo è fondato in quanto – così come già motivato in ordinealla fondatezza del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -l’affermazione contenuta nella sentenza di II grado in relazione aimagazzini è apodittica, in difetto di ogni specifico accertamento sullatipologia dei rifiuti prodotti e sulle modalità della relativa produzione,fermo restando il doveroso previo assolvimento dell’obbligodichiarativo in ordine alle superfici, come già esaminato nel primomotivo del ricorso principale.6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, ex art. 360, c.1, n.3,c.p.c. è dedotta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo,dell’art. 1, c.641, Legge 147/2013 in relazione alla [OSCURATO:PERSONA].dell’art. 8, c.2, lett. a) del Regolamento comunale [OSCURATO:PERSONA] -Intassabilità dei Vani tecnici.6.1 Il motivo è fondato. Anche per la motivazione relativa ai vanitecnici, che la sentenza impugnata ha ritenuto assoggettabili aimposizione, vale lo stesso ragionamento appena svolto per imagazzini: premesso il doveroso assolvimento dell’obbligodichiarativo in capo al contribuente in ordine alle superfici, in ognicaso nella sentenza impugnata manca qualsivoglia accertamentorelativo alla individuazione dei vani tecnici, alla loro destinazionefunzionale e produttiva. Anche sotto questo profilo la motivazionedella sentenza è meramente apodittica, nulla accerta e va cassata.Numero registro generale 2405/2025Numero sezionale 4095/2026Numero di raccolta generale 17737/2026Data pubblicazione 03/06/20267. In conclusione accolto il ricorso principale; accolti i motivi primo,terzo e quarto del ricorso incidentale, assorbito il secondo, lasentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per ladisciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, procederà al riesame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il primo, il terzo ed ilquarto motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 17737/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris