CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla prof.avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso,- controricorrente/ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 36 - n. 504/2016, depositata il 13 aprile2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodell’8 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26706/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 13128/2026Data pubblicazione 07/05/20261. A seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanzaemergeva che la società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Torino,nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 avevacorrisposto dividendi alla propria controllante danese NNEurope APS per complessivi € 5.000.000,00, con pagamentoeffettuato, per € 2.000.000,00 in data 19 giugno 2007mediante bonifico bancario, e per € 3.000.000,00 in data 30giugno 2007, mediante compensazione con crediti vantativerso la società controllante e relativa registrazione nellescritture contabili.In relazione a tali dividendi la [OSCURATO:SOCIETA]. si avvalevadel regime di esenzione da ritenute fiscali previsto dall’art. 27-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; la G.d.F., tuttavia,rilevava che la società contribuente italiana non era inpossesso, al momento dei pagamenti, della relativacertificazione rilasciata dalla competente autorità danese exart. 27-bis, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, risultando la stessaemessa in data 9 luglio 2007, e quindi successivamente alpagamento dei dividendi.Sulla base delle risultanze di tale verifica, l’Agenzia delleEntrate – Direzione provinciale I di Torino emetteva neiconfronti della società italiana: a) avviso di accertamento n.T7E070105426/2012, con il quale veniva negata l’applicabilitàdel regime di esenzione ex art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973, eveniva quindi contestata l’omessa applicazione delle ritenute atitolo di imposta sui dividendi, per complessivi € 82.500,00,con relativi interessi e sanzioni per infedele dichiarazione delsostituto d’imposta; b) atto di contestazione n.T7ECO0101733/2012, con il quale, riscontrato l’omessoR.G. N. 26706/2016 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26706/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 13128/2026Data pubblicazione 07/05/2026versamento delle ritenute, l’Ufficio irrogava la sanzione di €24.750,00, pari al 30% delle ritenute non operate.2. Avverso tali avvisi la società proponeva distinti ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino laquale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 1089/2014,depositata il 12 maggio 2014, li accoglieva, annullando gli attiimpugnati sul rilievo dell’avvenuta violazione, da partedell’Ufficio, dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n.212, per essere stati gli atti emessi prima della scadenza deltermine di 60 gg. ivi previsto, successivamente alla chiusuradelle operazioni di controllo.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale del Piemonte, con sentenza n. 504/2016,pronunciata il 15 marzo 2016 e depositata in segreteria il 13aprile 2016, rigettava l’appello, confermando la decisioneimpugnata, sia pur con diversa motivazione, ritenendo che lasocietà contribuente, in ogni caso, fosse in possesso deirequisiti sostanziali per godere dell’esenzione, e che il ritardonella produzione della certificazione avesse un rilievomeramente formale, con violazione, peraltro, da partedell’Ufficio, dei principi di collaborazione e buona fede e dicooperazione tra le parti, in quanto la società contribuenteavrebbe avuto, in ogni caso, diritto al rimborso delle ritenuteeventualmente effettuate.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 14 novembre 2016).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la qualepropone, altresì, ricorso incidentale condizionato, sulla base diun motivo.R.G. N. 26706/2016 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26706/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 13128/2026Data pubblicazione 07/05/20265. Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis, commi 1, 2 e 3,del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R.aveva ritenuto infondato il recupero operato con l’avviso diaccertamento impugnato, pur avendo, la Corte regionale,rilevato che l’acquisizione del documento della competenteautorità fiscale danese risultasse tardivo rispetto al pagamentodei dividendi.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece,la violazione dell’art. 113 c.p.c., in combinato disposto conl’art. 1, comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e con gliartt. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212 e 6, comma 5-bis,d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c.Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbefondata su considerazioni di mera “equità”, e non di diritto,posto che la C.T.R. ha valorizzato il fatto che la contribuenteR.G. N. 26706/2016 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26706/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 13128/2026Data pubblicazione 07/05/2026avrebbe avuto titolo per richiedere il rimborso delle ritenuteapplicabili, e ciò avrebbe determinato «un gravoso dispendiodi procedure ed energie impiegabili in più necessari utilizzi».2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato,invece, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e degli artt.3 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva errato nel ritenereche l’”imminente scadenza dei termini di prescrizione”dell’attività di accertamento costituisse uno dei casi di“particolare urgenza” che avrebbero giustificato l’emissione didecorrenti dalla notifica del p.v.c.3. Così delineati i motivi di ricorso, deve preliminarmenteessere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoprincipale, sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora [OSCURATO:SOCIETA].).Deduce la società contribuente che la decisione impugnataera sorretta da due autonome rationes decidendi, la primariguardante la natura meramente formale della violazioneriguardante la mancata acquisizione della certificazionerilasciata dall’Autorità fiscale danese (che, come tale nonavrebbe inficiato la sussistenza degli elementi sostanziali perpoter beneficiare dell’esenzione ex art. 27-bis, comma 3,d.P.R. n. 600/1973), la seconda riguardante, per l’appunto, laviolazione dei principi di collaborazione e buona fede neirapporti tra Amministrazione fiscale e contribuente.Orbene, secondo la controricorrente l’Agenzia delle Entratenon avrebbe interesse ad impugnare la sentenza della CorteR.G. N. 26706/2016 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26706/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 13128/2026Data pubblicazione 07/05/2026piemontese, non avendo censurato il secondo capo dellasentenza in questione, con il quale era stata dichiaratal’illegittimità della pretesa impositiva e sanzionatoria, perl’appunto, per violazione del «principio statutario dicollaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione econtribuente».Tale eccezione è infondata. L’Agenzia delle Entrate, infatti,con il secondo motivo del ricorso principale, ha censuratoproprio tale secondo capo della sentenza della Corteterritoriale, avendo contestato l’uso dell’equità proprio conriferimento a tale statuizione. La C.T.R., infatti, ha ritenuto chela contestazione operata dall’Ufficio consistesse nel non averepagato le ritenute, in luogo di richiedere successivamente ilrimborso, e che tale condotta sarebbe stata di per sé irrilevanteper l’Erario, ed anzi avrebbe evitato un «gravoso dispendio diprocedure ed energie», in ciò ravvisando, per l’appunto, uncomportamento contrario ai principi di collaborazione e buonafede.Una tale statuizione è stata quindi ritenuta dall’Ufficiointegrante una valutazione di tipo equitativo, e come tale èstata censurata con il secondo motivo di ricorso, che riguardaproprio il divieto di utilizzo dell’equità nell’àmbito del processotributario, ragion per cui non può dirsi che tale ratio decidendinon sia stata impugnata.Consegue l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità delricorso.4. Nel merito, i due motivi di ricorso principale possonoessere esaminati congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, e sono infondati.R.G. N. 26706/2016 R.G. 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26706/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 13128/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sulla questione della necessità della certificazione ex art. 27-bis, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, è di recente intervenutaCass. 29 settembre 2023, n. 27646, che ha statuito che «latardiva trasmissione del certificato dell’Autorità fiscalestraniera non pregiudica il diritto della società madreall’esenzione dell’applicazione delle ritenute sui dividendi difonte italiana, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2 dellaDirettiva Madre-Figlia, di cui l’art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973ha costituito attuazione».In sostanza, l’acquisizione della certificazione dell’Autoritàfiscale straniera entro la data di pagamento degli utili è postaunicamente nell’interesse della società “figlia”, al fine divalutare se possa darsi seguito alla richieste, proveniente dallasocietà “madre”, di usufruire del regime di esenzione previstodalla citata norma, con la conseguenza che, laddove essa, almomento della distribuzione dei dividendi, applichi taleesenzione senza avere preventivamente ottenuto talecertificazione, resta impregiudicata l’operatività del regime inquestione, fatta salva la responsabilità della partecipataitaliana (quale sostituto d’imposta) per l’ipotesi in cuil’esenzione accordata si riveli ex post illegittima, per lacomprovata assenza dei requisiti sostanziali stabiliti dalcomma 1 dell’art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973.La pronuncia della CTR impugnata è, dunque, pienamenteconforme ai principi di diritto, posto che i giudici di appellohanno dichiarato l’illegittimità della pretesa impositiva esanzionatoria avanzata dall’Agenzia delle Entrate: a)affermando, in punto di diritto, che qualora la società-madresia in possesso di tutti i requisiti “sostanziali” previsti dall’art.27-bis del d.P.R. n. 600/1973, la mancata acquisizione dellaR.G. N. 26706/2016 R.G. 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26706/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 13128/2026Data pubblicazione 07/05/2026“certificazione” rilasciata dall’Autorità fiscale entro la data delpagamento dei dividendi non osta all’applicazione del regimedi esenzione da ritenuta, costituendo essa un mero “elementoformale”; b) accertando, in punto di fatto, che, nella concretafattispecie sottoposta al suo esame, non è contestato che ilcontribuente, alla data di pagamento dei dividendi, fosse inpossesso di tutti i requisiti richiesti per beneficiare del regimedi esenzione.5. Consegue il rigetto del ricorso principale.Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito, in quantocondizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, e dichiara assorbito ilricorso incidentale.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaNN [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 26706/2016 R.G. 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]