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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05290/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione rispettivamente all'applicazione della recidiva contestata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; considerato che il motivo è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, dal momento che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha ravvisato, quale elementi ostativi, i plurimi precedenti penali specifici per detenzione e spaccio di stupefacenti nonché per partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, circostanze logicamente rilevanti ai fini dell'applicazione della ritenuta recidiva qualificata e alla determinazione della pena, peraltro rimodulata in melius; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione rispettivamente all'applicazione della recidiva contestata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; considerato che il motivo è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, dal momento che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto la Corte di merito, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha ravvisato, quale elementi ostativi, i plurimi precedenti penali specifici per detenzione e spaccio di stupefacenti nonché per partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, circostanze logicamente rilevanti ai fini dell'applicazione della ritenuta recidiva qualificata e alla determinazione della pena, peraltro rimodulata in melius; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ge
Sentenza Cassazione n. 05290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris